Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2003
Scioglimento del consiglio comunale di Strongoli e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Strongoli (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Strongoli;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Strongoli, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2005;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Strongoli (Crotone) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2.
La gestione del comune di Strongoli (Crotone) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Andrea Pultrone - viceprefetto;
dott.ssa Anna Aida Bruzzese - viceprefetto aggiunto;
dott. Massimo Nicolo' - dirigente di seconda fascia.
 
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 3 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 10 Interno, foglio n. 149
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di Strongoli (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, presenta forme di ingerenze da parte della criminalita' organizzata che compromettono l'imparzialita' della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
Invero, a seguito delle vicende investigative e giudiziarie condotte in occasione di una recente operazione di lotta alla criminalita' organizzata che hanno evidenziato la portata e la valenza di un programma criminoso attuato da una cosca locale per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo delle attivita' economiche nel territorio, il prefetto di Crotone ha disposto l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorita' investigative quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, e successive integrazioni, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalita' organizzata fortemente radicata sul territorio e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
In tale contesto la condizione di contiguita' emersa nel corso delle indagini investigative, in particolare, tra un amministratore, un cui prossimo congiunto e' stato fra l'altro raggiunto da provvedimento di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa, e gli ambienti della locale consorteria rappresenta lo strumento attraverso il quale si perfeziona l'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che la pericolosa consorteria operante nel territorio si e' in fatti avvalsa di diramazioni all'interno della vita pubblica dell'amministrazione comunale, anche per trarre profitto da uno dei piu' importanti investimenti produttivi posti in essere nel comprensorio crotonese. Un altro amministratore ha rapporti parentali con un pluripregiudicato e sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Rapporti parentali, di affinita', amicizie e frequentazioni legano anche alcuni dipendenti con esponenti della criminalita' organizzata o con soggetti sospettati di gravitare in ambienti mafiosi.
Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state caratterizzate da profili di illegittimita' che denotano il condizionamento e l'ingerenza della criminalita' organizzata nelle scelte dell'ente locale, oggetto altresi' di esposti e segnalazioni anonimi anche nel corso dell'attivita' di accesso. E' stato infatti appurato che la criminalita' organizzata si e' inserita nel controllo degli appalti pubblici anche per il tramite di imprese gestite da soggetti solo formalmente estranei a circuiti criminali e, dunque, nella condizione di poter partecipare alle gare di appalto, ma, in realta', inseriti nella consorteria locale cui dette imprese fanno capo.
In particolare la commissione ha evidenziato il ricorso quasi sistematico all'affidamento di lavori tramite asta pubblica, che ha di fatto consentito all'amministrazione di limitare il numero delle imprese da invitare alle gare e di restringere, in violazione dei principi di trasparenza, correttezza e concorrenza, la partecipazione ad imprese con sede nel territorio comunale o facenti capo ad un medesimo centro di interessi di natura mafiosa.
Assumono spessore probatorio le seguenti circostanze: la maggior parte delle gare di pubblico incanto si e' conclusa con la partecipazione di una sola ditta, i cui titolari risultano spesso gravati da precedenti penali o contigui alla malavita organizzata; frequentemente la presentazione dell'unica offerta e' avvenuta l'ultimo giorno utile per l'inoltro delle buste e la percentuale di ribasso presentata e' stata oscillante tra lo 0,0 e l'1%.
La conclusione cui e' pervenuto l'organo ispettivo che il ricorso al sistema del pubblico incanto fosse mirato a consentire l'ingerenza della malavita locale all'interno dell'attivita' amministrativa e contrattuale e' avvalorata dalla circostanza che l'ente, peraltro in stato di dissesto finanziario, piuttosto che gestire in modo piu' oculato il denaro pubblico, ha passivamente conferito incarichi contrattuali con minime percentuali di ribasso, senza tenere in debito conto la possibilita' del ricorso a diverse procedure concorsuali.
Emblematica al riguardo e' la circostanza che anche nell'elenco delle ditte di fiducia, di cui il comune si avvale per l'affidamento diretto di lavori e forniture, figurano imprese che di fatto sono riconducibili agli stessi amministratori e a soggetti che risultano avere precedenti per reati di tipo mafioso o per fatti di notevole pericolosita' sociale.
E' emersa, altresi', l'assenza di qualsivoglia attivita' di controllo e verifica in ordine al rilascio di autorizzazioni commerciali da parte dei competenti uffici comunali, i quali non hanno fornito le necessarie direttive sulle modalita' di svolgimento di tali attivita'.
Con riferimento al fenomeno dell'abusivismo edilizio la commissione ha verificato una sterile attivita' di contrasto da parte dell'ente, inidonea quindi al concreto raggiungimento dei fini della tutela del territorio. Infatti, quasi mai risulta definita la conclusione dell'iter procedurale, con la demolizione del manufatto o l'acquisizione al patrimonio comunale, e tale comportamento omissivo, lungi dal prevenire o contrastare l'abusivismo, ha contribuito a rafforzare nei trasgressori la certezza dell'inutilita' dei provvedimenti formali di ripristino.
A quanto sopra si aggiunge la disorganizzazione degli uffici comunali, che costituisce condizione ideale per una gestione clientelare ed interessata della cosa pubblica. L'irrituale tenuta del registro di protocollo, garanzia di certezza, trasparenza e regolarita' nella gestione di ogni pubblica istituzione, viene indicato come indubitabile esempio di compromissione del buon andamento dell'ente e di alterata funzionalita' amministrativa.
Anomalie sono state riscontrate anche nel conferimento degli incarichi professionali esterni, molti dei quali, di natura legale, sono stati affidati al fratello di un assessore. L'incarico di progettazione di un importante opera pubblica e' stato inoltre frazionato fra piu' professionisti, presumibilmente al fine di eludere la vigente normativa in materia di appalti di servizi.
Viene messa in evidenza come la disorganizzazione e l'inefficienza del sistema di riscossione dei tributi locali, cui fa riscontro l'elevata evasione da parte dei cittadini dei predetti tributi comunali e del canone dell'acqua potabile, sia segno evidente di una diffusa illegalita' e di generale inosservanza dei piu' elementari precetti normativi, che non consente peraltro all'ente una ordinaria gestione delle proprie attivita' ed un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza.
Tale quadro di diffuse disfunzioni, secondo quanto emerge dall'accesso esperito, risulta assecondato dalla carenza della dovuta attivita' di indirizzo e controllo da parte degli organi di Governo, che nella gestione della cosa pubblica hanno di fatto privilegiato la cura di interessi estranei al perseguimento delle finalita' pubbliche. Il clientelismo, i favoritismi ed il disordine amministrativo hanno ingenerato perdita di prestigio e di credibilita' delle istituzioni e, quindi, diffuso malcontento nella popolazione che ha trovato espressione in numerosi esposti.
La penetrazione dell'attivita' criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la comunita', delle fondamentali garanzie democratiche.
Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si e' determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento per effetto delle interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalita' organizzata che pregiudicano le fondamentali garanzie democratiche.
Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Strongoli, la cui capacita' di determinazione risulta compromessa, l'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni. Pertanto, il prefetto di Crotone, con relazione del 21 maggio 2003 e successiva integrazione del 18 luglio 2003, che si intendono integralmente richiamate, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalita' organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Strongoli (Crotone), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
Roma, 27 agosto 2003
Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
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