Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2003, n. 267
Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001);
Vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
Vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) proprietario o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli animali;
b) autorita' competente: il Ministero della salute e quali autorita' sanitarie territorialmente competenti: le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie locali;
c) galline ovaiole: le galline della specie Gallus gallus, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova;
d) nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, cosi' detto nido di gruppo;
e) lettiera: il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;
f) gabbia: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;
g) sistema a batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate;
h) zona utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 per cento sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile;
i) unita' produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto o in parte le galline ovaiole;
l) allevamento: insieme di una o piu' unita' produttive situate nella stessa area.
3. Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole riproduttrici, nei confronti dei quali trovano comunque applicazione le prescrizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione reca:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE,
2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE».
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata in GUCE n.
L 200 del 30 luglio 1999.
- La direttiva 1999/74/CE e' pubblicata in GUCE n. L
203 del 3 agosto 1999.
- La direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L
011 del 15 gennaio 2000.
- La direttiva 2000/52/CE e' pubblicata in GUCE n. L
193 del 29 luglio 2000.
- La direttiva 2001/109/CE e' pubblicata in GUCE n. L
013 del 16 gennaio 2002.
- La direttiva 2002/4/CE e' pubblicata in GUCE n. L 030
del 31 gennaio 2002.
- La direttiva 2002/25/CE e' pubblicata in GUCE n. L
098 del 15 aprile 2002.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
2001).».
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, reca:
«Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti.».
- La direttiva 98/58/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 221
dell'8 agosto 1998.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.»
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,
vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
Obblighi del proprietario o del detentore di galline ovaiole
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, il proprietario o il detentore deve rispettare le disposizioni di cui all'allegato A al presente decreto, nonche', a decorrere dalle date in essi indicate, quelle di cui:
a) all'allegato B, nel caso di utilizzo di sistemi alternativi;
b) all'allegato C, nel caso di utilizzo di gabbie non modificate;
c) all'allegato D, nel caso di utilizzo di gabbie modificate.



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,
vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
D i v i e t i
1. A decorrere:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' vietato costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C;
b) dal 1° gennaio 2012, e' vietato utilizzare nell'allevamento le gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C.
 
Art. 3-bis (2)
(( - (Adeguamento degli impianti) -
1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003.))
 
Art. 4.
Registrazione degli allevamenti
1. Colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di galline ovaiole chiede la registrazione dello stesso ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, inviando per iscritto i dati di cui al numero 1 dell'allegato E al presente decreto, prima dell'inizio dell'attivita'.
2. Per i fini di cui al comma 1, i Servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero distintivo unico, in conformita' a quanto prescritto all'allegato E al presente decreto; nel caso di utilizzo di registri gia' in uso per i fini stabiliti da altre normative del settore veterinario, tali registri devono comunque contenere tutti i dati necessari per la registrazione degli allevamenti, nonche' il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi.
3. Il proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo stabilimento di allevamento in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati di cui al comma 1 al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nessun allevamento gia' in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare l'attivita' qualora non abbia ottemperato a quanto disposto dal presente comma.
4. Il proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente eventuali modifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, che provvedono all'immediato aggiornamento del registro degli allevamenti.
5. I registri degli stabilimenti di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, nonche' per il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate al consumo umano.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun allevamento puo' iniziare l'attivita' qualora non sia stato registrato e non abbia ricevuto l'assegnazione del numero distintivo conformemente a quanto prescritto al presente articolo ed alle disposizioni di cui all'allegato E al presente decreto.
7. Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attivita' di cui al presente articolo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' da stabilire con disposizione regionale.
 
Art. 5.
Attivita' ispettiva
1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti:
a) procedono ad ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli e mantengono la documentazione dei risultati delle singole ispezioni effettuate;
b) all'atto del controllo indicano, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i relativi tempi di adeguamento;
c) trasmettono al Ministero della salute, per il tramite degli assessorati regionali competenti, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a), al fine della predisposizione e presentazione alla Commissione europea di una relazione complessiva sulle ispezioni effettuate sul territorio nazionale.
 
Art. 6.
Controlli comunitari
1. Gli esperti veterinari della Commissione europea e del Ministero della salute, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale, possono procedere a controlli per:
a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;
b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 5 siano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede nazionale e comunitaria.
2. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti forniscono l'assistenza necessaria agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1 e vigilano sull'applicazione delle misure conseguenti agli esiti dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo.
 
Art. 7.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che violi le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, e quelle di cui al numero 8 dell'allegato A, nonche' i divieti di cui all'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550,00 euro a 9.300,00 euro.
2. L'autorita' competente, valutata la gravita' delle carenze riscontrate nel corso dei controlli, puo' sospendere l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a). La sospensione e' automaticamente revocata in caso di reiterazione delle violazioni e non puo' essere concessa in caso di recidiva.
3. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'attivita' svolta, a fine ciclo, da uno a tre mesi con riferimento alle unita' produttive risultate non conformi; nell'ipotesi di sospensione dell'attivita', il proprietario o il detentore e' tenuto comunque ad assicurare il benessere delle galline ovaiole. Fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.
4. Il proprietario o detentore che ometta di richiedere la registrazione prevista all'articolo 4, commi 1 e 3, entro i termini indicati al medesimo articolo 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 515,00 euro a 3.090,00 euro, nonche' la sospensione dell'attivita' fino all'avvenuta registrazione dello stabilimento di allevamento; all'accertamento di tale violazione consegue sempre la registrazione d'ufficio dell'allevamento, con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
 
Art. 8.
Disposizioni finali

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, recante attuazione della direttiva 86/113/CEE, che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottato dal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecniche dettate in sede comunitaria.
4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non si applica nel caso in cui sia provato che le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C sono state commissionate prima del 31 dicembre 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 8:
- Per l'art. 117, quinto comma della Costituzione, vedi
note alle premesse.
- Per le direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE vedi note
alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 233, reca: "Attuazione delle direttive CEE numero
86/113/CE che stabilisce le norme minime per la protezione
delle galline ovaiole in batteria ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183.".
- La direttiva 86/113/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
10/04/1986.



 
Allegato A
(previsto dall'art. 2, comma 1)

Oltre alle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, il proprietario o il detentore deve rispettare le prescrizioni di seguito elencate:
1) Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o detentore almeno una volta al giorno.
2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.
3) Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.
Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di evitare problemi di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo di ventiquattro ore comprensivo di un periodo di oscurita' sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari. In concomitanza con la diminuzione della luce deve essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.
4) Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarita' e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti. Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni e quotidianamente le galline morte.
5) I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare.
6) Gli impianti che comportano piu' piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline.
7) La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita.
8) Fatte salve le disposizioni di cui al numero 19 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' vietato qualsiasi tipo di mutilazione. Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, e' consentito il taglio del becco, a condizione che sia effettuata da personale qualificato su pulcini di eta' inferiore a dieci giorni destinati alla deposizione di uova sotto la responsabilita' del veterinario.
 
Allegato B
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a))

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SISTEMI ALTERNATIVI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono:
a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di:
1) mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza per gallina ovaiola o di mangiatoie circolari che offrano almeno 4 cm di lunghezza per gallina ovaiola;
2) abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per gallina ovalola o abbeveratoi circolari che offrano 1 cm di lunghezza per gallina ovaiola. Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, deve essere prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 galline ovaiole e, nel caso di abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o due coppette;
3) almeno un nido per 7 galline ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo, deve essere presente una superficie di almeno 1 metro quadrato per un massimo di 120 galline ovaiole;
4) posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola. I posatoi non devono sovrastare le zone coperte di lettiera, la distanza orizzontale fra posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le pareti non inferiore a 20 cm;
5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per gallina ovaiola; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo;
b) essere dotati di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;
c) avere un coefficiente di densita' non superiore a 9 galline ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile. Tuttavia fino al 31 dicembre 2011, quando la zona utilizzabile corrisponde alla superficie al suolo disponibile, gli allevamenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicano il sistema di cui al presente Allegato, possono avere un coefficiente di densita' di 12 volatili per metro quadrato di superficie disponibile:
2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:
1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4;
2) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;
3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;
4) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;
b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:
1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m;
2) gli spazi all'aperto devono:
a) avere una superficie adeguata alla densita' di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione;
b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i sistemi alternativi devono applicare i requisiti di cui al presente allegato.
 
Allegato C
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b))

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE NON MODIFICATE

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:
a) consentire a ogni gallina ovaiola di disporre di almeno 550 centimetri quadrati di superficie della gabbia, misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni; dal calcolo devono essere esclusi eventuali bordi deflettori antispreco. Nel calcolo dei 550 centimetri quadrati di superficie utilizzabile e' inclusa la bandina salvauova, posta dietro alla mangiatoia, purche' non superi otto centimetri misurati in proiezione orizzontale;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole nella gabbia;
c) disporre, in mancanza di tettarelle o coppette, di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia indicata alla lettera b). Nel caso di abbeveratoi a raccordo, da ciascuna gabbia devono essere raggiungibili almeno due tettarelle o coppette;
d) avere un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm;
e) essere dotate di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero 8 gradi; pendenze superiori sono consentite solo per i pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare;
f) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie qualora siano disponibili sul mercato dispositivi dichiarati idonei da organismi comunitari;
g) per i gruppi di galline ovaiole accasati prima della entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le precedenti disposizioni fino ad esaurimento dei relativi cicli di produzione.
 
Allegato D
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c))

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE MODIFICATE

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:
a) consentire alle galline ovaiole di disporre:
1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia, diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non puo' essere inferiore a 2000 centimetri quadrati. Nel calcolo dei 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile e' inclusa la bandina salvauova, posta dietro alla mangiatoia, purche' non superi otto centimetri misurati in proiezione orizzontale;
2) di un nido;
3) di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare;
4) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole in gabbia;
c) disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto, in particolare, della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o coppette;
d) essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione delle galline ovaiole, e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi uno spazio di almeno 35 cm;
e) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie qualora siano disponibili sul mercato dispositivi dichiarati idonei da organismi comunitari.
 
Allegato E
(previsto dall'art. 4, comma 1)

REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

1. Dati richiesti per la registrazione.
Per ogni stabilimento di allevamento devono essere comunicati dal proprietario o detentore al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, e registrati, almeno i seguenti dati:
allevamento:
nome dell'allevamento;
indirizzo;
persona responsabile delle galline ovaiole (detentore):
nome;
indirizzo;
numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto gestito(i) o di proprieta' del detentore;
proprietario dell'allevamento, se diverso dal detentore:
nome;
indirizzo;
numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto gestito(i) o di proprieta' del proprietario;
altre informazioni sull'allevamento:
metodo(i) di allevamento conformemente alle definizioni di cui al punto 2.2;
capacita' massima dell'allevamento in numero di volatili presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento. 2. Numero distintivo.
2.1 Il numero distintivo che l'azienda sanitaria locale assegna ad ogni allevamento e' composto di una cifra che indica il metodo di allevamento definito conformemente al punto 2.2, seguita nell'ordine dal codice dello Stato italiano «IT», dal codice ISTAT del comune ove e' ubicato l'allevamento (3 cifre), dalla sigla della provincia e da un numero progressivo di tre cifre che consenta di identificare in modo univoco l'allevamento.
Esempio: «3 IT 001 TO 036»
Puo', inoltre, essere aggiunta una lettera («A . . . Z») in coda al numero distintivo sopraindicato per l'identificazione di singoli branchi di galline ovaiole o dei diversi locali dell'allevamento nei quali essi soggiornano.
2.2 Codice per il metodo di allevamento.
I metodi di allevamento come definiti nel regolamento (CEE) n. 1274/91, modificato, utilizzati nell'allevamento devono essere indicati con il seguente codice:
«1» All'aperto;
«2» A terra;
«3» In gabbie.
Il metodo di allevamento utilizzato in allevamenti la cui produzione avviene secondo le condizioni specificate dal regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere indicato come segue:
«0» Produzione biologica.
 
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