Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 settembre 2003
Riconoscimento al sig. Bonaccorso Ezio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Bonaccorso Ezio, nato il 7 luglio 1971 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogato, rilasciato dal Colegio de Abogados di Madrid (Spagna) il 21 marzo 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Milano nel dicembre 1998;
Considerato che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho con delibera del «Ministerio de educacion, cultura y deporte» spagnolo del 21 ottobre 2002;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Bonaccorso Ezio, nato il 7 luglio 1971 a Milano, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale composta da: 1) un colloquio su elementi di ordinamento e deontologia forensi; 2) la discussione di un caso pratico su procedura civile o procedura penale, a scelta del candidato.
 
Art. 3.
L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 11 settembre 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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