Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003, n. 262
Regolamento per l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici ed, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 aprile 2003;
Visto il successivo parere del Consiglio di Stato n. 2162/2003, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003 sull'analogo regolamento concernente gli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri presso il Ministero delle attivita' produttive, nel quale si esprime parere favorevole in ordine all'istituzione del «responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione» e del «responsabile del coordinamento legislativo»;
Ritenuto, pertanto, per esigenze di uniformita' di assetto organizzativo degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri, di confermare l'istituzione di dette figure, tenuto conto, peraltro, che i precedenti pronunciamenti del Consiglio di Stato sono stati resi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 137 del 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e del trasporti», sono inserite le seguenti: «, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro».
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Le segreterie», sono inserite le seguenti: «dei vice Ministri e»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «Responsabile della segreteria tecnica del Ministro», sono inserite le seguenti: «il responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «Segretario particolare del Ministro», sono inserite le seguenti: «il Segretario particolare del vice Ministro, il responsabile della segreteria tecnica del vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «per il Capo Ufficio Stampa del Ministro», sono inserite le seguenti: «per l'addetto stampa del vice Ministro».
4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centotrenta unita' di cui all'articolo 5, comma 1.
2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica. Nomina altresi', d'intesa con il Ministro, un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.».
5. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «, dei vice Ministri»;
b) al comma 2 dopo le parole: «Uffici di diretta collaborazione» sono inserite le seguenti: «del Ministro».
6. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, dovra' essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 342



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri).
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni reca: «Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112».
- Il testo dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio
1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo e' il seguente:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta».
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 agosto 1999, n. 193.
- La legge 26 marzo 2001, n. 81 reca: «Norme in materia
di disciplina dell'attivita' di Governo» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001, n. 75.
- Il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n.
137 recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici» e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158 e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie per gli uffici di
diretta collaborazione). - 1. Sino all'adeguamento dei
regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle
disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge
26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri e' riservato un
contingente di personale fino al triplo di quello previsto
per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale
contingente, per la parte eccedente quello spettante ai
sottosegretari di Stato, si intende compreso nel
contingente complessivo del personale degli uffici di
diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato
ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro
puo' nominare un capo della segreteria, un segretario
particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un
addetto stampa nonche', ove necessario in ragione delle
peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il
vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un
responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto
degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate e un responsabile del coordinamento legislativo
nelle materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato».
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n. 320 reca: «Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell' 8 agosto 2001, n. 183.
Note all'articolo 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - Nel presente regolamento si
intendono per:
a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di
diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari
di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
ed integrazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e-bis) vice Ministri. i sottosegretari di Stato ai
quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150».
- Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 2 (Ministro ed Uffici di diretta collaborazione).
- 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e'
disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.
Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di
direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le
competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e
l'amministrazione, collaborando alla definizione degli
obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche,
nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse
attivita' di comunicazione, con particolare riguardo
all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi
costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e
risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica;
e) l'Ufficio stampa;
f) il Servizio di controllo interno;
f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;
g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette
dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno
opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente
al Ministro.
4. Le Segreterie dei vice Ministri, e dei
Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei
rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario
raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri
Uffici di diretta collaborazione.
5 . Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali
delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di
Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo
oltre che delle loro rispettive segreterie.
6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai
commi 3 e 4, coordina l'attivita' di supporto degli Uffici
di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un
unico centro di responsabilita' ed assicura il raccordo tra
le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di
gestione del Ministero, nel rispetto del principio di
distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto
definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e
puo' nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non
superiore a due».
Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo determinato con le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva
non superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi
Dipartimento;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il
Responsabile della Segreteria tecnica, del Ministro, il
responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto
degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate al vice Ministro ed il presidente del collegio di
direzione del Servizio di controllo interno in una voce
retributiva non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29
del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali
generali del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, il
Segretario particolare del Ministro, il Segretario
particolare del vice Ministro, il responsabile della
segreteria tecnica del vice Ministro, il responsabile del
coordinamento legislativo nelle materie inerenti le
funzioni delegate al vice Ministro i Capi delle segreterie
dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio
di' direzione del Servizio di controllo interno in una voce
retributiva non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la
retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio
determinato in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari
di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, per
l'addetto stampa del vice Ministro in un trattamento
conforme a quello previsto dal contratto colletivo
nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore
capo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al
comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il
trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli
Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico e' corrisposto un emolumento
accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione
nella misura determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi
Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali
non generali. La medesima disposizione si applica al
Presidente o ai componenti del collegio di direzione del
Servizio di controllo interno, anche se estinti
dell'amministrazione, quando il relativo contratto prevede
un impegno a tempo parziale con il mantenimento dai propri
incarichi esterni e del relativo trattamento economico.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo
di Gabinetto, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di importo non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di
posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'
connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della
prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il
relativo, onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di
previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi effettivi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita'
accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei
compensi per lavoro straordinario e degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di
specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la
misura dell'indennita' e' determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica».
- Il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 8 (Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei
Sottosegretari di Stato). - 1. I Capi delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari
interessati anche tra estranei alle pubbliche
amministrazioni e nominati dal Ministro.
2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato,
oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori
del contingente complessivo di centotrenta unita' di cui
all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita'
di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero
fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in
posizione di aspettativa, comando o collocamento fuori
ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai
rispettivi ordinamenti.
2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto
al comma 2, al vice Ministro e' attribuito un ulteriore
contingente pari a sedici unita' di personale. Tale
ulteriore contingente si intende compreso nel contingente
complessivo di centotrenta unita' di cui all'art. 5, comma
1.
2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del
contingente di personale riservato ai vice Ministri, anche
tra soggetti estranei all'Amministrazione, oltre al Capo
della segreteria, un segretario particolare, un addetto
stampa, un responsabile della segreteria tecnica. Nomina
altresi', (d'intesa con il Ministro), un responsabile del
coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di
diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un
responsabile del coordinamento legislativo nelle materie
inerenti le funzioni delegate».
Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 9 (Modalita' della gestione). - 1. La gestione
degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici
individuali e le indennita' spettanti al personale
assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per
le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei
vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto
di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le
esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle
risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita' del Capo
di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad
uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto,
nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e
l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi supporto a carattere generale necessari
per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro provvede la Direzione generale degli affari
generali e del personale del Ministero, assegnando unita'
di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto
collettivo nazionale per il personale del comparto dei
Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
economico 1998-1999, in numero non superiore al 50 per
cento delle unita' addette agli Uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 2.
- Si applica l'art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29».
- Il testo dell'art. 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 10 (Norme finali). - 1. Gli incarichi di cui al
comma 1 dell'articolo 5, qualora conferiti a collaboratori
esterni, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi
attivita' professionale a carattere continuativo. Dello
svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali
a carattere non continuativo e' informato il Ministro, che
ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta
in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
2-bis) Alfine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio di invarianza della spesa a legislazione vigente,
l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei
trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7,
dovra' essere compensata rendendo indisponibile un numero
di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano
finanziario.
3. E' abrogato il decreto del Ministro dei lavori
pubblici 26 marzo 1997, n. 217, recante: "Regolamento per
l'istituzione del servizio di controllo interno".



 
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