Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 19 agosto 2003, n. 258
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3621):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 4 febbraio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 marzo 2003 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 19 marzo 2003 e il
6 maggio 2003.
Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28
maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2297):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 giugno 2003 e l'8
luglio 2003.
Relazione scritta annunciata il 23 luglio 2003 (atto n.
2297/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.
 
ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"),
ANIMATI dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare, con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e
NEL RICONOSCERE che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti,
HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento. Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto di proprieta' "in
rem", ivi inclusi i diritti reali di garanzia sulla proprieta' di
terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di
investimento; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni
altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici
in genere; c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di prestazione
che abbia un valore economico correlato ad un investimento, come
pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali
ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, Know
how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o
contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in
conformita' con le disposizioni vigenti sulle attivita'
economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e
sfruttamento delle risorse naturali; f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento iniziale.

Eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comporteranno cambiamenti nella natura di quest'ultimo.
2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;
3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Stato in conformita' con le sue leggi;
4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' che abbia la sede principale con le proprie reali attivita' economiche nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia da essa riconosciuta;
5. per "reddito" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici e altri servizi, nonche' qualsiasi prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento;
6. per "territorio" si intende: - per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese entro i
confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime
comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali l'Italia
esercita la propria sovranita', nonche' diritti di sovranita' o
giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; - per la Repubblica Araba Siriana, con Siria si intende la Repubblica
Araba Siriana nel suo senso geografico, vale a dire i territori
della Repubblica Araba Siriana, ivi inclusi il mare territoriale,
la barriera continentale, il sottosuolo, lo spazio aereo
sovrastante e tutte le altre aree al di fuori del mare territoriale
siriano entro le quali, in conformita' con il diritto
internazionale e la propria legislazione nazionale, la Siria
esercita diritti di sovranita' al fine di estrarre e sfruttare le
risorse naturali, vitali e minerarie e tutti gli altri diritti
sulle acque, la terraferma e sotto il fondo marino;

7. per "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente puo' stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente al fine di disciplinare gli specifici rapporti giuridici relativi agli investimenti;
8. per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno tanto favorevole quanto il migliore trattamento fra quello nazionale e quello della nazione piu' favorita.
Articolo 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
2. Ciascuna Parte Contraente promuovera' sul proprio territorio gli investimenti dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti in conformita' con le proprie leggi e regolamenti.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o il trasferimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' da societa' e imprese in cui tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul proprio territorio favorevoli condizioni economiche e giuridiche al fine di assicurare l'effettiva attuazione del presente Accordo in conformita' con le sue leggi e regolamenti applicabili, nonche' di garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico.
Articolo 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e ai relativi redditi che ne derivano un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati da propri cittadini o investitori di Stati terzi e ai relativi redditi che derivano.
2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti si delinei un quadro giuridico in virtu' del quale agli investitori dell'altra Parte Contraente venga accordato un trattamento piu' favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti si applichera' agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti ancora in essere.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Paesi terzi per effetto di una loro adesione ad un'Unione Doganale o Economica, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile, o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento offrira' un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite. Indipendentemente dal fatto che tali perdite o danni siano stati causati da forze governative o altri soggetti, i versamenti relativi ai risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili come previsto all'articolo 8 del presente Accordo.
2. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.
Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e da regolamenti, nonche' da sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure di legge del Paese ospitante.
3. L'adeguato risarcimento corrispondera' al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente antecedente al momento in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio.
In caso di difficolta' nello stabilire il giusto valore di mercato, questo sara' determinato in conformita' con i criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.
Il risarcimento sara' calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e includera' gli interessi calcolati sulla base degli Standard EURIBOR a partire dalla data dell'effettiva nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento; esso potra' essere riscosso e trasferito senza condizione alcuna.
Una volta determinata l'indennita', essa sara' pagata senza indebito ritardo e comunque entro il termine di un mese.
4. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una joint-venture costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente sara' calcolato tenendo in considerazione la quota di partecipazione di tale investitore nella joint-venture in conformita' con i documenti costitutivi.
5. Il cittadino o la societa' di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato avra' diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente per stabilire se il relativo risarcimento sia conforme ai principi del diritto internazionale, nonche' per definire tutte le altre questioni ivi connesse.
6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non e' stato utilizzato per un periodo di tempo ragionevole per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato in base all'attuale valore di mercato.
Articolo 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti sui trasferimenti valutari, assicurera' che tutti i versamenti relativi ad un investimento sul suo territorio, effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente, possano essere liberamente trasferiti all'interno e all'esterno del proprio territorio senza indebito ritardo dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi
reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento
dell'investimento; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e
servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla
liquidazione totale o parziale di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un
investimento e al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' corrisposti a cittadini dell'altra Parte
Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un
investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente
nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione
nazionale e dai regolamenti vigenti; f) versamenti relativi ai risarcimenti ai sensi dell'articolo 4.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento.
3. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora questo sia piu' favorevole.
Articolo 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei versamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, verranno applicate le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Articolo 8 - Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in conformita' con le leggi e regolamenti in materia senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
Articolo 9
Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che potranno insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte attraverso consultazioni e negoziati.
2. Nel caso in cui l'investitore e un'entita' di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potra' sottoporre la controversia per la composizione: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il
regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul
Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente
ospitante si impegna con cio' ad accettare il rinvio a detto
arbitrato; c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie
relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure
arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965
sulla composizione delle controversie relative agli investimenti
fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena
entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici materie attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finche' tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o di altra Corte entro il termine fissato dal lodo o altrimenti entro il termine che puo' essere stabilito in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
Articolo 10
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, attraverso consultazioni e negoziati.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sara', su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito con le seguenti modalita': entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potra', in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sara' rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di procedere alle nomine, l'invito a provvedervi sara' rivolto al membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' i costi per il proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. I costi relativi al Presidente e i rimanenti costi saranno equamente divisi fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Articolo 11 - Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Se una materia e' disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le proprie leggi e i propri regolamenti, ovvero con altre disposizioni, o contratti specifici, o autorizzazioni e accordi in materia di investimenti, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.
3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nella legislazione della Parte Contraente che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sara' pertanto protetto.
Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.
Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della sua data di scadenza.
2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalle suddette date.

IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARABA SIRIANA (Firma illeggibile) (Firma illeggibile)

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole che formano parte integrante di detto Accordo.

Disposizione generale

Il presente Accordo e tutte le relative disposizioni riferite agli "investimenti", a condizione che essi siano effettuati in conformita' con la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio viene effettuato l'investimento, si applicano altresi' alle seguenti attivita' associate: l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attivita' commerciale; la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attivita' commerciale; l'acquisizione, l'utilizzo e la cessione di beni di proprieta' di ogni genere, ivi inclusa la proprieta' intellettuale, nonche' la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni necessarie per l'esercizio delle attivita' economiche; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, di energia, combustibili e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali;

2. Con riferimento all'articolo 2 a) Ciascuna Parte Contraente accordera' ai cittadini dell'altra Parte
Contraente, che si trovano sul suo territorio in relazione ad un
investimento ai sensi del presente Accordo, condizioni di lavoro
adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali, in
conformita' con la propria legislazione. b) in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte
Contraente disciplinera' nel modo piu' favorevole possibile le
questioni relative all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla
circolazione sul suo territorio di cittadini dell'altra Parte
Contraente e dei loro familiari che svolgano attivita' connesse
con gli investimenti ai sensi del presente Accordo. c) alle persone giuridiche costituite in conformita' con le leggi e i
regolamenti vigenti di una Parte Contraente, possedute o
controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sara'
consentito impiegare personale direttivo di alto livello da esse
scelto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in conformita'
con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

Con riferimento all'articolo 3

A tutte le attivita' riguardanti l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonche' ogni tipo di operazioni ivi connesse e, in qualche modo, legate ad attivita' imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, sara' riservato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attivita' ed iniziative analoghe intraprese da cittadini residenti o investitori cittadini di Paesi terzi.

Con riferimento all'articolo 9

Ai sensi dell'articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sara' condotto in conformita' con i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonche' nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora
questi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi
dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche
con entrambe le Parti Contraenti. La nomina degli arbitri sara'
effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera
di Stoccolma nella sua qualita' di autorita' preposta alle nomine.
L'arbitrato si svolgera' a Stoccolma, salvo diverso accordo fra le
due Parti dell'arbitrato. b) nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale
applichera' le disposizioni contenute nel presente Accordo,
nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle
due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'applicazione della
decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno
disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in
conformita' con le Convenzioni internazionali in materia di cui
esse siano parti.

FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARABA SIRIANA (Firma illeggibile) (Firma illeggibile)
 
----> Vedere accordo in lingua inglese da pag. 19 a pag. 31 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone