Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 settembre 2003
Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione Nautical S.a.s., in Trapani.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS, e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998;
Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita' di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino, della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;
Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di sa1vataggio gonfiabili delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dell'amministrazione;
Vista l'istanza in data 14 ottobre 2002 della stazione di revisione Nautical S.a.s., con sede in Trapani, via Regina Elena n. 74, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;
Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Palermo con verbale in data 11 agosto 2003:
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvata la stazione di revisione Nautical S.a.s., con sede in Trapani, via Regina Elena n. 74.
 
Art. 2.
1. La succitata stazione e' abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

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Produttore | Tipo di dispositivo =====================================================================
|zattere gonfiabili con diametro inferiore a quattro Arimar |metri (escluse zattere ammainabili); ---------------------------------------------------------------------
|zattere gonfiabili con diametro inferiore a quattro Callegari |metri (escluse zattere ammainabili); ---------------------------------------------------------------------
|zattere gonfiabili con diametro inferiore a quattro
|metri (escluse zattere ammainabili); mes non superiori Zodiac/Bombard|a quattro metri.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2003
Il comandante generale: Sicurezza
 
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