Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 147
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2003), recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. l5, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185
(Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti,
di edilizia e di espropriazione):
«1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli
immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.».
 
Art. 1-bis. Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di
ristrutturazione edilizia (( 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 settembre 2003» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto,
compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003,
per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro,
per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al
31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di
trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
oggetto degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in
parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a
75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita,
rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo.».
 
Art. 2. Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci
per conto di terzi
1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1-bis, del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione
della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n.
98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva
n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e
fino alla data del 31 dicembre 2004, le imprese che
intendono esercitare la professione di autotrasportatore di
cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di
onorabilita', capacita' finanziaria e capacita'
professionale, essere iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere
acquisito. per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta
all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi
l'attivita'.»
 
Art. 3.
Riqualificazione urbana della citta' di Palermo
1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
29 novembre 2001, n. 436 (Utilizzo delle disponibilita'
finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul
crimine organizzato transnazionale ai sensi del
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«1. Gli interventi strutturali previsti dall'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2000. n. 238.
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di
restauro delle opere e dei monumenti piu' significativi
della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione
speciale costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000,
nonche' previa deliberazione della medesima Commissione
speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di
strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il
31 dicembre 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti
dal suddetto decreto-legge.».
 
Art. 4.
Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. (( La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. - Testo A), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, S.O.
 
Art. 5. Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di sei mesi.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 86. comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
«2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione
di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge
14 maggio 1981. n. 219, i cui lavori alla data del
31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi
avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al
comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
completamento della realizzazione delle opere suddette con
le modalita' ritenute piu vantaggiose per la pubblica
amministrazione sulla base della medesima disciplina
straordinari di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne
cura l'esecuzione.».
 
Art. 5-bis. Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di
ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte (( 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui
pubblicata e' riportato nelle note all'art. 2.
 
Art. 5-ter. Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella
regione Piemonte (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio
dell'economia):
«1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa
e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli
investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero
periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla
media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di
imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo
della media il periodo in cui l'investimento e' stato
maggiore.».
 
Art. 5-quater.
Proroga di interventi in favore del settore agricolo (( 1. E' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'«Institut Agricole Regional» della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.
2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 6.
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005». (( 1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso con tratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, della
legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di
cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui
al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre
2005, al fine di garantire la continuita' del servizio e
tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con
contratto di servizio, da stipulare con la societa'
Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio
pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le
compensazioni spettanti alla medesima societa' in ragione
degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti».
- Il regolamento (CEE) 1191/69 del Consiglio del
26 giugno 1969 (Regolamento del Consiglio relativo
all'azione degli Stati membri in materia di obblighi
inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile) e'
stato pubblicato nella G.U.C.E. 28 giugno 1969, n. 156.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (Direttiva del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie):
«Art. 5 - 1. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di
adattare le loro attivita' al mercato e di gestirle sotto
la responsabilita' dei loro organi direttivi, per fornire
prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa
possibile in rapporto alla qualita' del servizio richiesto.
Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i
principi validi per le societa' commerciali, anche per
quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti
dallo stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico
conclusi dalla medesima con le autorita' competenti dello
Stato membro.
2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi
di attivita', compresi i piani di investimento e di
finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento
dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla
realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione
tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre
prevedere i mezzi che permettono la realizzazione ditali
obiettivi.
3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale
adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o
contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i
piani di investimento e di finanziamento, le imprese
ferroviarie sono in particolare libere di:
costituire con una o piu' imprese ferroviarie diverse
un'associazione internazionale;
stabilire la propria organizzazione interna, fatte
salve le disposizioni della sezione III;
disciplinare le modalita' della fornitura e della
commercializzazione dei servizi e stabilirne la
tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69
del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione
degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle
nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, su strada e per via navigabile;
prendere le decisioni concernenti il personale, la
gestione patrimoniale e gli acquisti propri;
sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove
tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di
gestione innovative:
avviare nuove attivita' in settori associati
all'attivita' ferroviaria».
 
Art. 7.
Enti pubblici
1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».
2. Alla data di entrata in vigore (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro italiano dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe. (( 2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui
pubblicata: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art.
1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, il Governo,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici,
incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti
indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono
piu' proficuamente essere svolte da altri soggetti sia
pubblici che privati, disponendone se necessario anche la
trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con
enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o
complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia
stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti
in liquidazione».
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136 (Regolamento concernente
l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del
Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2003, n. 137.
- Si riporta il testo dell'art. 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.):
«Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe
- RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica
incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi
le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con
modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare
al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed
assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente
assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
esse assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta
del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche
territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi
adeguata rappresentanza regionale».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7-ter, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178
(Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate): «7-ter. All'art. 35, comma 8, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5
dell'art. 113 del citato testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti,
individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il servizio idrico integrato a societa' di capitali
partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello
stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non
superiore a quello massimo determinato ai sensi delle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro
due anni da tale affidamento, anche se gia' avvenuto alla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalita' di cui al presente comma, gli enti locali
azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c)
del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena
la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla
societa' da essi partecipata».
 
Art. 8.
Disposizioni sull'UNIRE (( 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.
3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 e' destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonche' a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con universita' ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.
4. All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera d-bis), sono aggiunte le seguenti:
«d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping;
d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonche' definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli».
5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validita' da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.
6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonche' a quelli che hanno gia' tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, e' consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformita' alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.
7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dai presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalita' di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.
8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti e' stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.
9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari e' pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.
10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dai seguenti: «Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle .finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma e' comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003».
11. Per una piu' attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera d-quater, come introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti lettere:
«d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari».
12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, e' rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.
13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonche' dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanata a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data dei loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.
14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, puo' essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo e' integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».
17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilita' dei diversi operatori coinvolti.
19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attivita' sportive e di incremento ippico.
20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonche' dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.
2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, e' sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali».
23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuni indennita' o compenso ne' rimborso spese. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si
provvede al riordino della materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto
attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche
comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle
scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio
di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra
le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte
in modo da garantire l'espletamento dei compiti
istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e
delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da
sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali:
d-bis) revisione e adeguamento del sistema
sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e de
scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
ridefinizione degli ambiti della materia conseguente
all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti,
con la previsione, in particolare, di sanzioni anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla
gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite
nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto
all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto
alla restituzione delle imposte indebitamente pagate;
d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un
costante monitoraggio del benessere degli animali e alla
prevenzione delle pratiche del doping;
d-quater) realizzazione di un sistema organico di
misure volte alla promozione della salute e del benessere
del cavallo, nonche' definizione di un codice che regoli il
mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la
cessione dei cavalli;
d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso
soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti
in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei
cavalli;
d-sexies) individuazione di adeguate forme di
concertazione dell'UNIRE in relazione procedimenti
riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli;
d-septies) dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati
concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei
cavalli e ai rapporti con i concessionari».
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
(Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della convenzione
approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999
(Approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento dei
servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al
totalizzatore nazionale e a quota fissa):
«Art. 7 (Cauzione e fideiussione). - 1. Il
concessionario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
per l'importo offerto in sede di aggiudicazione della gara
che deve essere pari al ... % del minimo garantito annuo.
La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio
dell'attivita' di accettazione delle scommesse ippiche e
deve essere costituita secondo le seguenti forme:
in valuta legale, mediante versamento presso una
banca avente sede nel territorio nazionale. La ricevuta del
suddetto e' considerata documento probatorio all'avvenuta
costituzione;
in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo
Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo
della valutazione della borsa di Roma nel giorno precedente
quello del versamento;
mediante fidejussione prestata da una banca;
mediante polizza fidejussoria, prestata da una
societa' delle societa' di assicurazione elencate nel
decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria
devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa
senza il beneficio della preventiva escussione del debitore
principale. La cauzione resta a disposizione del Ministero
delle finanze a specifica garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni assunte dal concessionario con la
presente convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e
comunque almeno fino al ... ».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della convenzione
approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999
(Approvazione della convenzione-tipo che accede alle
concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive):
«Art. 8 (Cauzione definitiva). - 8.1. Il concessionario
e' tenuto a prestare una cauzione definitiva a favore del
CONI pari a L. 500.000.000. La cauzione ha una durata di
sei anni dalla data di inizio dell'attivita' di
accettazione delle scommesse sportive e deve essere
costituita secondo le seguenti forme:
in valuta legale, mediante versamento sul conto
corrente del CONI n. 200559 presso la Banca nazionale del
lavoro. La ricevuta del suddetto e' considerata documento
probatorio dell'avvenuta costituzione;
in titoli al portatore, di Stato o garantiti dello
Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo
della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente
quello del versamento;
mediante fidejussione bancaria;
mediante polizza fidejussoria, prestata da una
societa' delle societa' di assicurazione elencate nel
decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria
devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa e
senza il beneficio della preventiva escussione del debitore
principale.
La cauzione resta a disposizione del CONI, a specifica
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte
dal concessionario, con la presente Convenzione, anche dopo
la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al 31 marzo
2007.
8.2. Qualora le somme dovute dal concessionario, a
seguito di un contestato ritardo negli adempimenti di cui
alla Convenzione o negli altri casi ivi previsti, non siano
corrisposte nei termini, il CONI escutera' la garanzia
dandone avviso al concessionario stesso, che sara' tenuto a
ricostituirla entro i successivi 7 giorni feriali».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti
in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di
smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche'
sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni):
«Art. 8 (Ridefinizione delle condizioni economiche
delle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle
concessioni rinnovate). - 1. Con decreto interdirigenziale,
adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e
determinati per la ridefinizione in via amministrativa,
fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle
condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste
dalle convenzioni accessive alle concessioni per il
servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive,
nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione
equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo
garantito nonche' della previsione di un incremento di tale
misura ridefinita, fino a scadenza della concessione,
direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei
volumi di raccolta delle scommesse.
2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni
caso, congrue forme di adempimento delle somme
corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai
concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con eventuale
ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle
concessioni.
3. Previo procedimento amministrativo da svolgere nel
rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli
articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono individuate le concessioni
da rinnovare ai sensi dell'art. 25 del regolamento recante
norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi
alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei
proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi
dell'art. 2 del medesimo regolamento. Le predette
concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dal
comma 1 del presente articolo, fino alla definitiva
aggiudicazione di quelle riattribuite.
3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono
derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (Disposizioni urgenti
in materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per
le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo):
«Art. 5-bis (Sospensione degli effetti di provvedimenti
in materia di minimi garantiti). - 1. Al fine di
consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione
della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle
disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura
concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di
raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono
disponibili per effetto dei provvedimenti della
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque
determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla
base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi
dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti
provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i
termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a
decorrere dal 1° febbraio 2003».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 16, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«16. I decreti ministeriali di attribuzione dei
proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, e al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del
Ministro delle finanze, possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il
rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante
al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e
sportive e la misura della quota di prelievo residualmente
destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche e forestali,
relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la
riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'art.
4, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per
consentire un aumento medio di 4,58 punti quanto alle
scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60
punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa,
nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle
scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26
punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della
misura percentuale del corrispettivo spettante ai
concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse.
Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento
l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4,
comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo n. 504
del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al
presente comma e' comunque garantito il mantenimento della
percentuale media complessiva destinata al CONI e
all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto
1988, n. 357 (Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione
della produzione, per la costruzione della manifattura
tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio
incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni
delle legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni e integrazioni, legge 11 luglio 1980, n. 312,
e legge 4 ottobre 1986, n. 657):
«Art. 3. - 1. Presso il Ministero delle finanze e'
istituito il Comitato generale per i giochi che provvede
alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le
funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della
legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e
integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di
questi, da un Sottosegretario di Stato oppure
dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composto
da:
a) il direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) un rappresentante della Ragioneria generale dello
Stato;
c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello
Stato.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del
Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono
esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione
finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di
divisione o equiparata, coadiuvati da personale della
stessa Amministrazione.
3. I titolari della concessione per la distribuzione e
la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno
facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza
della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la
distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie
nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato
generale per i giochi, secondo i principi di massima
efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa
Amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla
spesa, una nuova rubrica denominata «Servizio delle
lotterie nazionali» con opportuna ripartizione in capitoli.
E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'art. 5
della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il
regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie
modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia'
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con
quelle contenute nella presente legge».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
«Art. 16 (Giochi) - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma
1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non
superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalita' sociali o culturali di interesse
generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un
contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo
la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di
lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
decreto 25 novembre 1998, n. 418, del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come
individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
2/204975)».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio
dell'economia):
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di
cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per
l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa
autorizzazione, di personale docente universitario, anche
in posizione di aspettativa o fuori ruolo.
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino
previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449):
«Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto della
rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie
agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e'
interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria
del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito
l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa
comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria
riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su
base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi
necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori
e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti
derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori
produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto
1955, n. 722, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata
la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo
di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria
internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari, che
dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta,
sono individuate le manifestazioni cui collegare le
lotterie di cui al comma 1.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate
tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale,
del collegamento con fatti e rievocazioni
storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della
validita', della finalita' e della continuita' nel tempo
dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si
deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e
garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni
gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e
folcloristiche di rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve
essere emanato entro il 15 dicembre di ogni anno ed ha
effetto per l'anno successivo.
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale
dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti
nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e
regolate, anche al fine di consentire la partecipazione
mediante connessione telefonica o telematica, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze senza il
collegamento con fatti e con rievocazioni
storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 e dell'art.
6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1 (Riordino dell'UNIRE). - 1. L'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal
regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito denominata
UNIRE, e' ente di diritto pubblico di primo livello, con
sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria,
amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del
Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito
denominato Ministero».
«Art. 6 (Statuto e regolamento). - 1. Lo statuto
dell'UNIRE e' deliberato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, dal
consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Lo statuto
disciplina le competenze degli organi e stabilisce i
principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente.
2. In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la
costituzione del consiglio generale, con funzioni
consultive, nominato con decreto del Ministro e composto,
oltre dal presidente dell'UNIRE che lo presiede, dai
rappresentanti delle associazioni degli operatori del
settore, delle organizzazioni professionali del mondo
agricolo, delle organizzazioni sindacali rappresentative a
livello nazionale nel settore del pubblico impiego,
dell'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) e della
Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonche' da
esperti in materie amministrative, contabili, economiche e
della comunicazione sociale. Il consiglio esprime il
proprio parere sugli argomenti che il presidente ritiene di
sottoporre al suo esame.
2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di
tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate
dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo
statuto, il consiglio di amministraione acquisisce
preventivamente il parere consultivo delle predette
consulte.
2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il consiglio di
amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante
disposizioni relative all'elezione dei componenti delle
consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento,
il quale si informa al principio secondo cui le delibere
dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse
e delle manifestazioni e di piani di programmi allevatori
sono emanate sentito il parere delle consulte, e'
sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche
agricole e forestali.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilita',
entro il termine di cui al comma 1, e' deliberato dal
consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
4. Il regolamento del personale e' deliberato, entro il
termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione
e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il
regolamento determina la dotazione organica dell'ente e
prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle
disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei
commi 1, 3 e 4, continuano ad applicarsi all'UNIRE le
disposizioni attualmente vigenti, in quanto compatibili con
il presente decreto».
 
Art. 8-bis.
Adempimenti relativi al registro delle imprese (( 1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine e' fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata fino alla stessa data la facolta' prevista all'art. 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2383 del codice civile:
«Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La
nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta
eccezione, per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli
articoli 2458 e 2459. La nomina degli amministratori non
puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni. Gli
amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro
nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel
registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il
cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza. La pubblicita' prevista dal
comma precedente deve indicare se gli amministratori cui e'
attribuita la rappresentanza della societa' hanno il potere
di agire da soli o se debbono agire congiuntamente. Le
cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli
amministratori che hanno la rappresentanza della societa'
non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della
pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la societa'
provi che i terzi ne erano a conoscenza».
- Si riporta il testo dell'art. 2400 del codice civile:
«Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio). - I
sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica
per un triennio, e non possono essere revocati se non per
giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di
essi del cognome e del nome, del luogo e della data di
nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono
essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro
delle imprese nel termine di trenta giorni ».
- Si riporta il testo dell'art. 2435 del codice civile:
«Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco
dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro
trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione
del collegio sindacale e dal verbale di approvazione
dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o
spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera
raccomandata. Entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato
sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente».
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999):
«Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e
regolamento sugli strumenti di pubblicita). - 1. A
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli
annunzi legali delle province sono aboliti. La legge
30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della
legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la
legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto
obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al
comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di
firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione
degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a
norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli
atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e
2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente
l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le
formalita', verificata la regolarita' formale della
documentazione.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge
impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.».
 
Art. 9. Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi
della legge 20 ottobre 1978, n. 674
1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: (( «Entro trentasei mesi». ))
Riferimenti normativi:
- La legge 20 ottobre 1978, n. 674, (Norme
sull'associazionismo dei produttori agricoli) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1978, n.
311.
- Si riporta il testo dell'art. 26, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dal
presente articolo:
«Art. 26 (Organizzazioni di produttori). - 1. Le
organizzazioni di produttori e le loro forme associate
hanno lo scopo di: a) assicurare la programmazione della
produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia
dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b)
concentrare l'offerta e commercializzare la produzione
degli associati; c) ridurre i costi di produzione e
stabilizzare i prezzi alla produzione; d) promuovere
pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose
dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di
migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli
alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e
del paesaggio e favorire la biodiversita'.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di
produttori e le loro forme associate devono assumere una
delle seguenti forme giuridiche societarie: a) societa' di
capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione
dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia
sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa'
costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative
agricole e loro consorzi; b) societa' cooperative agricole
e loro consorzi; c) consorzi con attivita' esterne di cui
all'art. 2612 e seguenti del codice civile o societa'
consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile,
costituiti da imprenditori agricoli o loro forme
societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente
decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano
richiesta a condizione che gli statuti: a) prevedano
l'obbligo per i soci almeno di: 1) applicare in materia di
produzione, commercializzazione, tutela ambientale le
regole dettate dall'organizzazione; 2) aderire, per quanto
riguarda la produzione oggetto dell'attivita' delle
organizzazioni, ad una sola di esse; 3) far vendere almeno
il 75% della propria produzione direttamente
dall'organizzazione; 4) versare contributi finanziari per
la realizzazione delle finalita' istituzionali; 5)
mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e,
ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno
dodici mesi; b) contengano disposizioni concernenti: 1)
regole atte a garantire ai soci il controllo democratico
dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni
da essa adottate; 2) le sanzioni in caso di inosservanza
degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato
pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate
dalle organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio
necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme
associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti
dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare
di rappresentare un numero minimo di produttori ed un
volume minimo di produzione commercializzabile per il
settore o il prodotto per il quale si chiede il
riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre
devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione
dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il
confezionamento, la preparazione, la commercializzazione
del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale,
contabile e di bilancio adeguata alle finalita'
istituzionali.
5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti,
senza oneri aggiuntivi, le modalita' per il controllo e per
la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di
accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e
per la revoca del relativo provvedimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e
forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del
decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo le associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674,
adottano delibere di trasformazione in una delle forme
giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di
avviamento previsti dalla legislazione vigente sono
concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e
di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non
adottino le predette delibere le regioni dispongono la
revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti
in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati,
in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva
determinata nella misura di lire un milione».
 
Art. 9-bis. Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta
provvisorio. (( 1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «entro il 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
come modificato dal presente articolo:
«Art. 7 (Nulla osta provvisorio). - I soggetti che
hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita'
sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono
tenuti allosservanza delle misure piu' urgenti ed
essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto
8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonche'
all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del
presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente
l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo
l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in
materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi
conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni
esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati
all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n.
966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive
emanate dal Ministero dellinterno per singole attivita' o
gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto
16 febbraio 1982, del Ministro dell'interno. Tali
direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate
entro il 31 dicembre 2004».
 
Art. 10.
Disposizioni sui consorzi agrari
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' prorogato di (( dodici mesi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge
28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi
agrari):
«4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'autorita' l'amministrativa
che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari
in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel
frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di
concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque
titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore
di un altro consorzio agrario o di societa' cooperativa
agricola operanti nella stessa regione o in regione
confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il
cessionario succede nella titolarita' delle attivita'
d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di
immobili e le licenze di commercio e di produzione».
 
Art. 10-bis.
Adeguamento degli scarichi esistenti (( 1. I termini di cui all'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 62, comma 11, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole):
«11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste
dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti
devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso
termine vale anche nel caso di scarichi per i quali
l'obbligo di autorizzazione preventiva e' stato introdotto
dalla presente normativa. I titolari degli scarichi
esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di
autorizzazione in conformita' alla presente normativa allo
scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro
anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si
applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7
dell'art. 45».
 
Art. 11.
Gestioni fuori bilancio
1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' differito al 31 dicembre 2003.
Riferimenti nortmativi:
- Si riporta il testo dell'art. 93, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello
Stato le gestioni che comunque interessano la finanza
statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con
uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individua
le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le
caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere
dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge
23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono
ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono
versate le relative disponibilita' per essere riassegnate
alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle
gestioni fuori bilancio, esistenti presso le
amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal
presente comma, e' allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze».
 
Art. 12. Interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel
novembre 2002
1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi (( meteorologici )) del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, (( pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. (( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17. ))
2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi (( meteorologici )) di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in piu' esercizi fino ad un massimo di dieci anni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002:
«Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di
eccezionali eventi metereologici verificatisi nel
territorio della regione Liguria, in provincia di Savona
nei giorni 2, 3. 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La
Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di
Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre
2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in
provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete
rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli
eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002
che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna».
- Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile:
«Art. 2364 (Assemblea ordinaria). - L'assemblea
ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina gli
amministratori, i sindaci e il presidente del collegio
sindacale; 3) determina il compenso degli amministratori e
dei sindaci, se non e' stabilito nell'atto costitutivo; 4)
delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della
societa' riservati alla sua competenza dall'atto
costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli
amministratori, nonche' sulla responsabilita' degli
amministratori e dei sindaci.
L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una
volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo puo' stabilire
un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi,
quando particolari esigenze lo richiedono.
Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato
le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piü
decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le
gestioni fuori bilancio per le quali permangono le
caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere
dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge
23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono
ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono
versate le relative disponibilita' per essere riassegnate
alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle
gestioni fuori bilancio, esistenti presso le
amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal
presente comma, e' allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze».
- Il testo dell'art. 2447 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al detto minimo, o la
trasformazione della societa».
- Si riporta il testo dell'art. 2486 del codice civile:
«Art. 2486 (Deliberazioni dell'assemblea). - Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea
ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e
l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di
tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale
sociale.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni
degli articoli 2363. 2364, 2365, 2367, 2371, 2372. 2373,
2374, 2375, 2377, 2378 e 2379».
- Si riporta il testo dell'art. 2496 del codice civile:
«Art. 2496 (Riduzione del capitale). - La riduzione del
capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le
societa' per azioni.
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli
articoli 2445 e 2447, e' quello indicato nell'art. 2474.
In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci
conservano i diritti sociali secondo il valore originario
delle rispettive quote».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di
versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte
delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di
cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, e'
effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione
della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto
in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, e'
effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a
quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in
base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a
quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro il giorno 20 del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti. maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel
termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base
alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione
di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita'
produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno
solare, che effettuano il versamento di tale rata entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo
d'imposta».
 
Art. 12-bis. Opere di ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua conseguenti
a calamita' naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo. (( 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 comma 10-bis, del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 (Interventi urgenti
a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei
mesi di giugno e ottobre 1996) convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677:
«10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino
della officiosita' dei corsi d'acqua, conseguenti a
calamita' naturali o dirette a prevenire situazioni di
pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali
litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di
intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza,
delle autorita' di bacino di rilievo nazionale,
interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le
valutazioni preventive previste dall'art. 5 della legge
5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in
pristino di una situazione preesistente, costituiscono
interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei
luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle
opere di sistemazione i relativi progetti, che possono
riguardare anche piu' tratti fluviali, possono prevedere la
compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere
della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del
materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini
della compensazione dell'onere per la esecuzione dei
lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».
 
Art. 13.
Contributi alle famiglie per attivita' educative
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: Con decreto sono inserite le seguenti: di natura non regolamentare e dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono soppresse le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come
modificato dal presente articolo:
«7. - Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone
fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita'
educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare
presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005».
 
Art. 14.
Disposizioni in materia d'accesso alle professioni
1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, gia' prorogata fino all'anno accademico 2002- 2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, e' ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante
norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di
specializzazione per le professioni legali):
«2. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione
alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more
della costituzione dell'archivio di cui all'art. 4, comma
3, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4,
commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto art. 4,
comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti
ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la
divulgazione, I tre elaborati, appena formulati, sono
chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati
esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la
commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al
responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando
indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata
l'integrita' dei pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la
prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di
comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi ».
 
Art. 14-bis. Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di
Stato (( 1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 34, commi 5 e 6 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita'
e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220
milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito
fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a
80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca
scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di
quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si
concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria
di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate
da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle
esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare,
ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro
il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo
di cui al comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo
1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di
reclutamento e di adeguamento del trattamento economico
degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate
delle Forze di polizia):
«Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a
bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un concorso straordinario per
titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei
ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia
di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti
disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due
concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel
limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in
ciascun ruolo successivamente alla data del bando del
precedente concorso straordinario.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a
partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso
del prescritto diploma di laurea e dei requisiti
attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei
tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della
deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia
riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo
non inferiore a "buono", appartenente ad uno dei ruoli del
personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei
ruoli del personale che espleta funzioni
tecnico-scientifiche o tecniche.
3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio
nelle materie previste per i corrispondenti concorsi
pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i
titoli da porre in valutazione e le modalita' di
svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del
Ministro dell'interno che indice il concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono
nominati rispettivamente vice commissari o direttori
tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare
i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a
nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si
applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge
n. 668 del 1986.
5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1,
per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del
Centro psico-tecnico della Polizia di Stato e' bandito per
tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al
medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in
possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o
abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore
nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990,
n. 232».
 
Art. 15. Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i
minorenni
1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, reca:
«Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni»,
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175.
«Art. 1. In via transitoria, fino alla emanazione di
una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul
patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti
disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno
2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di
opposizione continuano applicarsi le disposizioni
processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001,
n. 240.
2. In via transitoria e alla emanazione di nuove
disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'art.
336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno
2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le
disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di
entrata vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2001,
n. 240.
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge».
 
Art. 16. Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e
dei ragionieri e periti commerciali
1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
2. E' data facolta' ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005. (( 2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano gia' in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
10 giugno 2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di
accesso alle professioni) convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2002, n. 173:
«Art. 3. - 1. Fino al riordino delle professioni di
dottore commercialista e di ragioniere e perito
commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei
praticanti per l'esercizio della professione di dottore
commercialista, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067,
aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per
l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale, di
cui all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive
modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di
laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella
classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali, nonche' coloro che sono in possesso
del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree
in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28,
classe delle lauree in scienze economiche.
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al
comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di
laurea rilasciata dalle facolta' di economia secondo
l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per
l'esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di
laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non e'
richiesto il requisito del conseguimento del diploma di
ragioniere e perito commerciale previsto dall'art. 31,
comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, cosi' come modificato
dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.
3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale
per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 e'
stabilita in tre anni.».
 
Art. 17.
Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 e' prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 e' prorogato al 15 gennaio 2004.
2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 9, del
decreto legislativo 25 novembre 1996 (Attuazione della
direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi):
«9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del
prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi
versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a
statuto ordinario e ai comuni interessati.».
 
Art. 17-bis. Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme
interpretative in materia di metanizzazione
1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se e' mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.
3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1. Le
disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno
2003. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si
applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul
gas metano per combustione per uso industriale di cui
all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002,
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al
30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri
specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre
2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le
reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all'art. 6 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo,
fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono
ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul
gas metano per combustione per usi civili, di cui all'art.
27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul
coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura
delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003,
l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento
alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche
in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di
cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello
Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni
o contratti di servizio.
11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e
di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per
l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno
2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento
delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di
motorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo.
Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre
agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai
quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70
per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile
altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,
esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del
Ministro delle finanze, e individuate annualmente con
delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali
delibere devono essere comunicate al Ministero delle
finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia
delle spese ammissibili e le modalita' di accesso
all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.».
 
Art. 17-ter. Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica (( 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2, e 12,
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il
sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
e per interventi in materia di opere a carattere
ambientale):
«Art. 11 (Attuazione degli interventi di cui all'art.
2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). -
(Omissis).
2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al
comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla
comunicazione del Segretario generale del CER di cui al
medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento».
«Art. 12 (Programmi straordinari di edilizia
residenziale da concedere ai dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla
criminalita' organizzata. Disposizioni varie). - (Omissis).
2. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a
finanziamento, per i quali non e' sottoscritta la
convenzione urbanistica con il comune entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono esclusi dal finanziamento».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
«Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la
riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di
programmi integrati, ai quali si applica il disposto del
comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-1995 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. "L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato".
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6».
 
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone