Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 agosto 2003
Operazioni di concambio di titoli di Stato tramite sistemi telematici di negoziazione. (Decreto n. 73150).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni nonche' l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento tramite l'emissione, fra l'altro, di certificati di credito del Tesoro e di buoni del Tesoro poliennali;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti ogni caratteristica e modalita' di emissione dei titoli pubblici, ed, in particolare, il comma 2, ove si prevede, fra l'altro, che il Ministro medesimo puo' procedere ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale, mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo polititico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Ritenuta la necessita' di regolare, con un provvedimento di carattere generale, lo svolgimento delle operazioni di concambio tra titoli di Stato emessi e da emettere, quando tali operazioni vengano effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, stabilendo le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita';
Decreta:
Art. 1.
Le operazioni di concambio tra titoli in circolazione sono effettuate in relazione alle condizioni di mercato:
a) per garantire l'efficienza del mercato secondario dei titoli di Stato;
b) per rendere maggiormente uniforme il profilo delle scadenze e per una efficiente gestione dei flussi di cassa.
Le modalita' di esecuzione delle suddette operazioni sono disciplinate dal presente decreto e dal manuale operativo che sara' approvato con decreto del Direttore generale del tesoro (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «il Direttore»). Le operazioni sono effettuate dal «Direttore» o, per delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico.
 
Art. 2.
Le operazioni di cui all'art. 1 potranno interessare tutte le tipologie di titoli di Stato; le operazioni medesime si configureranno come emissioni di ulteriori quote di titoli gia' in circolazione, che i sottoscrittori regoleranno tramite il versamento di titoli in loro possesso («titoli di scambio»).
Le suddette emissioni verranno effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito, per le emissioni di titoli pubblici, nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
 
Art. 3.
Le operazioni di concambio di cui all'art. 1 vengono effettuate mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Sistema concambio»), gestito da societa autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Possono partecipare alle operazioni di concambio unicamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 4.
«Il Direttore» comunica per iscritto alla societa' che gestisce il «Sistema concambio» ed alla Banca d'Italia, con due giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data di svolgimento delle operazioni, la tipologia ed il quantitativo massimo dei titoli da emettere e la tipologia dei «titoli di scambio», indicando la data di regolamento ed ogni altro elemento che si rendesse necessario per definire l'operazione. Il giorno dell'operazione, il «Direttore» individua i titoli oggetto del concambio tra quelli comunicati ai sensi del primo periodo e, in relazione alla quotazione di mercato e tenuto conto dell'andamento delle operazioni, determina il prezzo dei «titoli di scambio» cui l'operatore dovra' fare riferimento per l'acquisto dei titoli in emissione. Tali informazioni verranno rese visibili agli operatori tramite il «Sistema concambio». In relazione alle condizioni di mercato, «il Direttore» potra' procedere a sostituire i titoli in emissione o quelli «di scambio», scegliendoli tra quelli indicati ai sensi del primo periodo del presente articolo e di cui non si e' esaurito il quantitativo massimo offerto.
I rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' che gestisce il «Sistema concambio» sono disciplinati da specifici accordi.
Per le operazioni di cui al presente decreto non e' prevista la corresponsione di provvigioni di collocamento.
 
Art. 5.
Le offerte degli operatori, inviate al «Sistema concambio», devono contenere l'indicazione del quantitativo dei titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori dovranno recare non piu' di tre cifre decimali; eventuali prezzi espressi con un maggior numero di decimali verranno rifiutate dal «Sistema concambio».
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale.
L'importo minimo sottoscrivibile, in eccesso a quello indicato nel precedente periodo del presente articolo, e' di 500.000 euro nominali.
Eventuali offerte di importo inferiore o non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile verranno rifiutate dal «Sistema concambio»
Ciascuna offerta non deve essere superiore al quantitativo massimo dei titoli in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore potranno essere accettate limitatamente al quantitativo medesimo.
L'assegnazione dei titoli emessi e' effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dall'amministrazione.
L'assegnazione dei titoli emessi viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti di volta in volta dagli operatori fino a concorrenza del quantitativo massimo in emissione; il «Direttore» e' autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
Nel caso di offerte all'ultimo prezzo accettato che non possano essere totalmente accolte, il sistema procedera' all'assegnazione dei titoli in base ad un criterio cronologico, dando precedenza alla proposta modificata o inserita antecedentemente.
 
Art. 6.
L'importo nominale dei «titoli di scambio» che gli assegnatari devono presentare ai fini del regolamento dei titoli in emissione, sara' determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale dei titoli assegnati per il «rapporto di scambio».
Il «rapporto di scambio» e' pari al rapporto tra il prezzo dei titoli rispettivamente assegnati agli operatori e il prezzo dei «titoli di scambio».
Qualora l'importo nominale dei «titoli di scambio», determinato con le modalita' di cui al presente articolo, non risulti multiplo di mille euro, verra' arrotondato per difetto.
 
Art. 7.
Il «Sistema concambio» fornira' alla direzione II del Dipartimento del tesoro tutti i dati riguardanti le operazioni di cui al presente decreto; i predetti dati verranno trasmessi alla Banca d'Italia ai fini del regolamento dei titoli.
Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato ai sensi del precedente articolo, verra' riconosciuto agli assegnatari, unitamente ai dietimi d'interesse lordi maturati sui titoli stessi fino al giorno previsto per il regolamento. La Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in contropartita con gli specialisti assegnatari, le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico ai capitoli di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il regolamento dei titoli in emissione sara' effettuato dagli operatori assegnatari il giorno previsto per il regolamento, al rispettivo prezzo di assegnazione e corrispondendo i dietimi d'interesse lordi maturati sui titoli fino al giorno stesso. La Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in contropartita con gli specialisti assegnatari, le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.
Il medesimo giorno la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti; la sezione rilascera' per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1) per l'importo relativo ai titoli sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6) art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti dagli operatori.
 
Art. 8.
La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato emessi ed acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di cui al presente decreto.
L'emissione e l'estinzione dei predetti titoli di Stato saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso la citata societa'.
La Banca d'Italia curera' ogni adempimento occorrente per le operazioni in questione.
 
Art. 9.
Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di concambio, la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del tesoro - direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo del capitale dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
 
Art. 10.
Con apposito decreto del Direttore generale del tesoro verranno mensilmente accertati i quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di cui al presente decreto, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonche' il capitale residuo circolante.
Il Dipartimento del tesoro - Direzione II, dara' regolare comunicazione al Ministro dei decreti di cui al presente articolo.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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