Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2003 (vai al sommario)
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 17 luglio 2003
Modificazione allo statuto.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9 e 10;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 6 ed 11;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 1, lettera e);
Visto lo statuto di autonomia della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001;
Vista la delibera del senato accademico n. 3 del 25 marzo 2003 con la quale, sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 26 del 20 marzo 2003, e' stata approvata la modifica dello Statuto di autonomia della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 cosi' come esposto nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto;
Visto in particolare, la modifica apportata all'art. 14, comma 5, concernente l'individuazione di un pro rettore vicario che sostituisca, nei casi di assenza o impedimento, questa autorita' in tutte le funzioni da lui esercitate e che sia membro di diritto del senato e del consiglio di amministrazione;
Ritenuto di dover integrare, in coerenza con tale disposizione, gli articoli 16 e 17 del testo statutario in quanto correlati al citato art. 14 per le cariche attribuite al pro rettore vicario;
Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 2003 con il quale il M.I.U.R. ha mosso rilevi di legittimita' al testo proposto relativamente all'art. 23,- commi 1 e 2;
Vista la delibera n. 3 del 26 giugno 2003 con la quale il senato accademico, con voto unanime dei 17 componenti presenti ed aventi diritto a voto su 21 componenti, sentito il parere conforme del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 5 del 18 maggio 2003, ha approvato la riformulazione dell'art. 23 comma 1 del testo dello statuto di autonomia in conformita' ai rilievi mossi dal Ministero competente e, conseguentemente, di integrare il primo capoverso con la seguente locuzione: per le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti si rinvia al regolamento generale di ateneo;
Considerato che con la stessa delibera il senato accademico ha deliberato di non conformarsi al rilievo formulato dal M.I.U.R. in merito all'art. 23, comma 2, in quanto la modifica in discorso non viola alcuna norma sullo statuto giuridico dei docenti ed in particolare l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e che, pertanto, il primo capoverso del secondo comma dell'articolo in discorso e' confermato nella formulazione approvata con la citata delibera n. 3 del 25 marzo 2003;
Ritenuto di dover conformare, in coerenza la locuzione «corsi di studio» riportata nei commi 1 e 2, quanto successivamente indicato nell'art. 23 in riferimento ai «corsi di laurea»;
Considerato che con la citata delibera n. 3 del 26 giugno 2003 il Senato accademico oltre a riformulare l'art. 23 comma 1 ha contestualmente dato mandato al rettore per emanare le modifiche allo Statuto di autonomia della Seconda Universita' di Napoli approvate dallo stesso Senato accademico con delibera n. 3 del 25 marzo 2003;
Decreta:
Art. 1.
Il testo dello statuto di autonomia della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e' modificato come indicato nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
In coerenza con le modifiche apportate all'art. 14 comma 5 concernente l'individuazione di un pro-rettore vicario, tutte le disposizioni del testo dello statuto riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 riguardanti il pro-rettore si intendono riferite al pro-rettore vicario.
 
Art. 3.
In coerenza con le modifiche apportate all'art. 23 comma 1 concernente i consigli di corso di studio, tutte le disposizioni del testo dello statuto riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 riguardanti i corsi di laurea si intendono riferite ai corsi di studio.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione delle modifiche del testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tali modifiche entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione.
Caserta, 17 luglio 2003
Il rettore: Grella
 
Allegato A
Art. 14. (a)
Il rettore
1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo dell'universita' di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, entrambi di seguito denominati ricercatori, negli organi di governo collegiali dell'universita' e nei consigli di facolta';
c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo collegiali dell'universita';
d) ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo collegiali dell'Universita'.
2. Il rettore e nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrera' dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale e' avvenuta la nomina.
Nel caso di raggiungimento del limite di eta' il rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
3. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza delle attivita' istituzionali dell'ateneo e delle relative strutture.
4. Spetta in particolare al rettore:
a) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;
b) vigilare sulle strutture e i servizi dell'Universita', impartendo le direttive contenenti i criteri organizzativi;
c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;
d) stipulare contratti e convenzioni sia in forma pubblica che privata, secondo la disciplina di attuazione prevista dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente statuto;
e) emanare lo statuto ed i regolamenti;
f) esercitare i poteri di spesa relativi alle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'Universita' secondo le modalita', i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente statuto;
g) dare attuazione alle delibere degli organi collegiali relative alle attivita' didattiche e di ricerca comportanti impegni di spesa;
h) presentare, ad inizio anno accademico, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, la relazione sullo stato dell'ateneo;
i) presentare al M.U.R.S.T. le relazioni periodiche ed i piani previsti dalla legge;
l) assumere con proprio decreto, in caso d'urgenza e in via provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile;
m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle in tema di stato giuridico del personale;
n) assumere tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento, che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;
o) nominare in servizio il personale di competenza dell'universita';
p) provvedere all'assegnazione ed alla gestione del personale docente e ricercatore secondo i criteri dettati dagli organi di indirizzo, fatte salve le competenze dei consigli di facolta';
q) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, predisposto dal direttore amministrativo, previa verifica degli indirizzi programmatici formulati dal senato accademico;
r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione e per la successiva trasmissione alla Corte dei conti, il rendiconto predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato dal direttore amministrativo;
s) assumere la veste di funzionario delegato per le somme che e' chiamato ad erogare su ordine di accreditamento disposto dal Ministro;
t) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale in servizio;
u) proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' dell'universita';
v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo tra i dirigenti dell'universita' ovvero, tra i dirigenti di altre universita' o di altra amministrazione pubblica previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza;
z) esercitare ogni altra attribuzione demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.
4-bis. (Abrogato).
5. Il rettore nomina tra i docenti di primafascia un pro-rettore vicario che lo sostituisca in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o impedimento.
Il pro-rettore vicario e' membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.
Il rettore puo' altresi' nominare fino ad un massimo di cinque delegati alla firma degli atti di propria competenza nonche' altri delegati che lo coadiuvino nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti.
Il rettore nomina altresi' fino a 5 pro-rettori cui conferisce il compito di promuovere e coordinare l'attivita' dell'ateneo in settori strategici (b).
Note all'art. 14:
(a) l'art. 14 e' stato modificato ed integrato con
decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.
(b) Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 14 prima
delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894
del 17 luglio 2003:
«5. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un
pro-rettore che lo sostituisca in tutte le funzioni da lui
esercitate nei casi di assenza o impedimento.
Il prorettore e' membro di diritto del senato
accademico e del consiglio di amministrazione, con voto
deliberativo.
Il rettore puo' altresi' nominare fino ad un massimo di
cinque delegati alla firma degli atti di propria competenza
nonche' altri delegati che lo coadiuvino nell'assolvimento
di specifiche funzioni e compiti».
Art. 15 (a)
Il senato accademico
1. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) un rappresentante di ciascuna delle unita' organizzative decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita' stessa;
e) due rappresentanti dei ricercatori;
f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
g) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
h) il direttore amministrativo con funzioni di segretario, con voto consultivo. (b)
2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici, e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
I presidi possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro assenza o impedimento.
3. Il senato accademico e' organo di indirizzo in materia di attivita' didattica e di ricerca dell'universita' e determina l'indirizzo politico dell'Ateneo e ne verifica i risultati raggiunti, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.
Esso fornisce indirizzi programmatici al consiglio di amministrazione in riferimento all'utilizzazione delle risorse finanziarie in relazione alla programmazione e allo sviluppo dell'universita' nonche' in riferimento alla didattica e alla ricerca, di cui approva i regolamenti in merito.
Spettano inoltre al senato accademico le competenze ad esso demandate dalla legislazione universitaria vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Abrogato.
5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
Note all'art. 15:
(a) l'art. 15 e' stato cosi' integrato dal decreto
rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.
(b) Si riporta il testo della lettera b) del comma 1
dell'art. 15 prima dell'integrazione introdotta con il
decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 20: «b) il
prorettore;».
Art. 16 (a)
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;
d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia;
e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia;
f) tre ricercatori eletti dagli stessi;
g) rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale eletti da un corpo elettorale costituito dagli stessi;
i) un rappresentante regionale di confindustria designato tra i componenti dell'organo direttivo;
l) un rappresentante regionale del CNEL designato tra i componenti dell'organo direttivo. (b)
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e le componenti elettive sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.
I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e di vigilanza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
4. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) approvare i regolamenti comportanti oneri finanziari, ivi compresi i regolamenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente statuto;
b) approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;
c) approvare il conto consuntivo;
d) approvare contratti, convenzioni e progetti di propria competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di Ateneo;
e) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative che facciano espresso riferimento all'universita';
f) determinare annualmente gli obiettivi di gestione da perseguirsi da parte dell'azienda universitaria policlinico, sentita la facolta' di medicina e chirurgia, fino a quando l'azienda stessa non sara' trasformata in azienda ospedaliera integrata ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Note all'art. 16:
(a) L'art. 16 e' stato cosi' integrato dal decreto
rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.
(b) Si riporta il testo della lettera b) del comma 1
dell'art. 16 prima dell'integrazione introdotta con il
decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003: «b) il
prorettore;»"
Art. 17 (a)
La giunta d'Ateneo
1. La giunta di ateneo, presieduta dal rettore, e' composta dal prorettore vicario, dal direttore amministrativo, da due membri del senato accademico e due membri del consiglio di amministrazione, nominati dal rettore.
2. La giunta di ateneo ha compiti istruttori su particolari problematiche individuate di volta in volta dal rettore.
Note all'art. 17:
(a) L'art. 17 e' stato cosi' integrato dal decreto
rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.
(b) Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17
prima dell'integrazione introdotta con il decreto rettorale
n. 2894 del 17 luglio 2003: «1. La giunta di ateneo,
presieduta dal rettore, e' composta dal prorettore, dal
direttore amministrativo, da due membri del senato
accademico e due membri del consiglio di amministrazione,
nominati dal rettore.
Parte III
Strutture e attivita' didattiche e di ricerca
Art. 19 (a)
T i p o l o g i a
1. Le strutture didattiche fondamentali dell'Universita' sono le facolta', che si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica (in seguito denominati corsi di studio) e possono attivare al loro interno corsi di master e corsi di perfezionamento con specifiche finalita'.
Strutture didattiche fondamentali per la specializzazione dei laureati sono le scuole di specializzazione, che possono interessare una o piu' facolta' dell'Universita'.
Sono altresi' strutture didattiche le scuole di alta formazione.
2. Sono strutture di ricerca dell'Universita' i dipartimenti e i centri interdipartimentali.
3. Al fine di valorizzare specificita' culturali e particolari risorse presenti nell'Ateneo, consentendo una maggiore efficienza e flessibilita' nello svolgimento delle attivita' istituzionali, possono essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni con altri atenei ovvero con enti qualificati, strutture didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali, centri interuniversitari di ricerca o di servizio, centri di eccellenza. Il livello di autonomia di tali strutture speciali e' definito da appositi regolarnenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Negli allegati A e B sono riportati gli elenchi delle facolta' e delle scuole di alta forrmazione, con i relativi corsi di studio e di master, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture didattiche e/o di ricerca speciali presenti nell'Ateneo. Gli elenchi sono annualmente aggiornati sulla scorta delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.
Note all'art. 19:
(a) L'art. 19 e' stato cosi' sostituito dal decreto
rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003. Si riporta il testo
dell'art. 19 sostituito:
«Art. 19- (Tipologia). - 1. Sono strutture didattiche
dell'Universita': le facolta' (comprendenti corsi di
laurea, corsi di diploma universitario e corsi di
perfezionamento), le scuole di specializzazione e/o scuole
dirette a fini speciali.
2. Sono strutture di ricerca dell'Universita' i
dipartimenti, i centri interdipartimentali e, in via
transitoria fino alla relativa soppressione, gli istituti.
3. Sulla base di criteri tipologici e/o topologici
strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' o di
supporto alle stesse possono essere costituite anche da
specifiche aggregazioni aventi l'obiettivo di conseguire
una maggiore efficienza e flessibilita' nelle attivita'
istituzionali attraverso la valorizzazione sia di
specificita' culturali che delle risorse disponibili.
Fra tali aggregazioni rientrano centri interfacolta',
centri interdipartimentali centri di servizio e centri di
ricerca interuniversitari aventi autonomia definita
nell'ambito di apposito regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'.
4. Gli elenchi delle facolta', dei corsi di studio,
delle scuole, dei dipartimenti, dei centri
interdipartimentali e dei servizi e degli istituti
esistenti all'atto di emanazione del presente statuto sono
riportati negli allegati A e B.
Art. 23 (a)
Consigli di corso di studi. (b)
1. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori e dai ricercatori di ruolo della facolta' responsabili degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e da rappresentanze, nel numero minimo previsto dalla legislazione vigente, dei ricercatori che svolgono attivita' didattica senza essere responsabili di insegnamenti e degli studenti iscritti agli stessi corsi di studio.
Per le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti si rinvia al regolamento generale di Ateneo.
I professori supplenti esterni alla facolta' e i professori a contratto possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale.
La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro anni accademici.
I professori ed i ricercatori di ruolo che fanno parte di piu' consigli di corso di studi, nell'ambito della stessa facolta', hanno il diritto di partecipare a pieno titolo alla costituzione e alle attivita' di tutti i consigli di corso di studi di appartenenza. Essi tuttavia hanno l'obbligo di indicare un particolare consiglio di corso di studi, in tendendo cosi' che la loro eventuale assenza alle adunanze di altri consigli di corso di studi possa essere considerata ininfluente per la formazione del numero legale.
E', inoltre, consentita la costituzione di consigli di classe come aggregazione di piu' consigli di corso di studi della stessa classe. (b)
2. Il presidente del consiglio di corso di studio e' eletto tra i professori di ruolo, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto. (c)
In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
Le ulteriori modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.
3. Il presidente del consiglio di corso di studi e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. I consigli dei corsi di studi hanno competenza in materia di organizzazione della didattica, di approvazione dei piani di studio, nonche' di altre materie individuate dal regolamento didattico di Ateneo che disciplina anche le modalita' di esercizio di dette competenze.
Essi esprimono parere in merito all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore assegnati alla facolta' (d).
Note all'art. 23:
(a) L'art. 23 e' stato cosi' modificato dal decreto
rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.
(b) Si riportano il titolo ed il testo del comma 1
dell'art. 23 prima delle modifiche introdotte con decreto
rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003:
«Art. 23 (Consigli di corso di laurea). - 1. I consigli
di corso di laurea sono costituti dai professori di ruolo
afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori
afferenti al corso, da una rappresentanza degli studenti
iscritti al corso nel numero corrispondente al minimo
previsto dalla legislazione vigente, secondo modalita'
definite nel regolamento generale di ateneo.
La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro
anni accademici.
Partecipano alle adunanze del consiglio di corso di
laurea, con voto consultivo, i professori a contratto e i
supplenti secondo modalita' disciplinate dal regolamento
generale di Ateneo; essi comunque non concorrono alla
formazione del numero legale».
(c) Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 23 prima
delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894
del 17 luglio 2003:
«2. Il presidente del consiglio di corso di laurea e'
eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei
presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, tra
i professori di ruolo afferenti al corso a tempo pieno o
che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in
caso di nomina dal consiglio di corso di laurea nelle prime
tre votazioni.
In caso di mancata elezione, si procede con il sistema
del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima
votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in
caso di parita', il piu' anziano nel ruolo e, in caso di
ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
Le ulteriori modalita' riguardanti l'elezione sono
fissate dal regolamento generale di Ateneo.
Il presidente del consiglio di corso di laurea e'
nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro
anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola
volta.»
(d) Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 prima
delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894
del 17 luglio 2003:
«3. I consigli dei corsi di laurea hanno competenza in
materia di organizzazione della didattica, di approvazione
dei piani di studio, nonche' di altre materie individuate
dal regolamento didattico di ateneo che disciplina anche le
modalita' di esercizio di dette competenze.
Essi esprimono parere in merito all'utilizzazione dei
posti di professore di ruolo e di ricercatore assegnati
alla facolta'.»
Art. 25 (a)
Scuole di specializzazione
1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i compiti primari dell'universita'.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in applicazione di specifiche norme di legge o norme comunitarie, con decreto del rettore, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facolta' interessate, in corrispondenza al piano di sviluppo dell'ateneo, previsto dalle disposizioni di legge, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
Esse svolgono la propria attivita', con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente statuto e dei relativi regolamenti. (b)
3. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il consiglio.
4. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento e della gestione della scuola, e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto da tutti i docenti della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo.
I docenti a contratto partecipano alle relative adunanze con voto consultivo.
6. Al fine di coordinare l'attivita' didattica delle scuole di specializzazione dell'Universita' sono istituite, con decreto del rettore, una o piu' consulte composte dai direttori delle rispettive scuole che eleggono nel loro seno un presidente.
Le consulte delle scuole di specializzazione sono individuate dal senato accademico tenuto conto delle tipologie degli insegnamenti e durano in carica quattro anni accademici.
Le consulte presentano alle rispettive facolta' iniziative atte a migliorare l'attivita' didattica ed organizzativa delle scuole di specializzazione di appartenenza.
Note all'art. 25:
(a) L'art. 25 e' stato cosi' modificato dal decreto
rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.
(b) Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 prima
delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894
del 17 luglio 2003:
«2. Le scuole di specializzazione sono istituite, con
decreto del rettore, in conformita' alle disposizioni
legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle
facolta' interessate, in corrispondenza al piano di
sviluppo dell'Ateneo previsto dalle disposizioni di legge,
previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio
di amministrazione.
Esse, svolgono la propria attivita', con autonomia
didattica, organizzativa e contabile nei limiti della
legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente
statuto e dei relativi regolamenti.»
Art. 26 (a)
Scuole dirette a fini speciali
Abrogato.
Note all'art. 26:
(a) L'art. 26 e' stato abrogato dal decreto rettorale
n. 2894 del 17 luglio 2003. Si riporta il testo dell'art.
26 abrogato:
«Art. 26 (Scuole dirette a fini speciali). - Fino
all'espletamento delle procedure di cui all'art. 7 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le scuole dirette a fini
speciali risultanti attivate alla data di entrata in vigore
del presente statuto sono regolate dai rispettivi
ordinamenti nell'ambito del regolamento didattico di
Ateneo.»
Art. 68 (a)
Norma finale
1. Le norme relative allo statuto dell'azienda universitaria policlinico nonche' quelle comuni sostituiscono a tutti gli effetti, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente statuto, quelle previste dallo statuto dell'azienda universitaria policlinico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1995, n. 48.
2. La disciplina di cui al presente capo e' transitoria e resta in vigore fino all'attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo n. 517/1999 e, comunque, fino all'emanazione dei provvedimenti sostitutivi dei rapporti in essere (decreti rettorali oppure convenzioni) tra la S.U.N. e la relativa azienda universitaria policlinico alla data di costituzione della nuova azienda ospedaliera integrata con il SSN. (b)
Note all'art. 68:
(a) L'art. 68 e' stato cosi' modificato ed integrato
dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.
(b) comma inserito dal decreto rettorale n. 2894 del
17 luglio 2003.
Art. 72 (a)
Incompatibilita' di carica
Le cariche di rettore, preside, presidente di corso di laurea, presidente di corso di laurea specialistica, presidente di polo, direttore di dipartimento, sono tra loro incompatibili.
Note all'art. 72:
(a) L'art. 72 e' stato cosi' modificato ed integrato
dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003. Si
riporta il testo dell'art. 72 prima delle modifiche
introdotte con decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio
2003: «Le cariche di rettore, preside, presidente di corso
di studio, presidente di polo, direttore di dipartimento,
sono tra di loro incompatibili.».
 
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