Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2003
Modifica del decreto 14 settembre 2001 al fine di esonerare taluni produttori dall'obbligo di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 625/2003;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000) recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259, sulle modalita' per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e vinacce alla distillazione ed inviarle alla distruzione sotto controllo;
Considerata la necessita' di consentire l'applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1623/2000 che permette a taluni produttori di destinare le vinacce e le fecce al ritiro sotto controllo;
Considerata, altresi', l'opportunita' di limitare, per garantire controlli efficaci, ai produttori che ottengono una quantita' di vino e/o mosti non superiore a 60 ettolitri, la possibilita' di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 49, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1623/2000, in attesa di verificare l'utilizzazione della deroga medesima e l'efficacia dei controlli;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 4 del decreto ministeriale 14 settembre 2001, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. In applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del "regolamento" i produttori che ottengono nei loro impianti individuali una quantita' di vino e/o mosti non superiore a 60 ettolitri possono assolvere l'obbligo della "prestazione obbligatoria" destinando i propri sottoprodotti al "ritiro sotto controllo".
2. I produttori che si avvalgono della facolta' prevista all'art. 3 del presente decreto ed al paragrafo precedente comunicano all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi la natura e la quantita' dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonche' il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano. La comunicazione puo' essere presentata direttamente ovvero tramite telegramma, telefax e posta elettronica e s'intende utilmente effettuata qualora pervenga almeno settantadue ore prima del giorno di inizio delle operazioni. L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascera' a richiesta un apposito attestato al produttore.
3. Le operazioni di ritiro sotto controllo avvengono entro gli stessi termini stabiliti al successivo art. 6, concernente la consegna dei sottoprodotti in distilleria.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.
Roma, 1° agosto 2003
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 41
 
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