Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. 239
Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche, che interessano l'Europa e l'Italia, impongono l'adozione di immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la continuita' della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle famiglie;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche temporanee delle condizioni
di esercizio delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, puo' essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.
 
Art. 1-bis (1)
(( Provvedimenti finalizzati alla riduzione del
rischio di distacchi di energia elettrica ))


(( 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacita' interrompibile. ))
 
Art. 1-ter (1)
(( Misure per l'organizzazione e lo sviluppo
della rete elettrica e la terzieta' delle reti ))


(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalita' e le condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.
2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.
3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di
utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di
cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete,
di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o
categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete,
o a carico delle societa' proprietarie"; b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la
concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e
nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle
attivita' produttive lo ritenga necessario, per la migliore
funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' riservate al gestore"; c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano
la disponibilita'," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione
per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione
alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,"; d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le
seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario;
altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del
Ministero delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete
deliberati".
4. Ciascuna societa' operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna societa' a controllo pubblico, non puo' detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacita' di importazione per le quali e' consentita l'allocazione di una quota della loro capacita' secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6. ))
 
Art. 1-quater (1)
(( Disposizioni per la realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica e di terminali
di rigassificazione di gas naturale liquefatto ))


(( 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione e' divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonche' la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficolta' realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale, nonche' all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo iter autorizzativo.
7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione e' stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacita' di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6.
8. Il Ministro delle attivita' produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1. ))
 
Art. 1-quinquies (1)
(( Disposizioni per la sicurezza e la
funzionalita' del settore elettrico ))


(( 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalita' autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attivita' produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilita' degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio e' comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere".
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacita' di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi' ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacita' di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi; b) all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo; c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale puo'
modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti
bilaterali per motivi di incompatibilita' delle clausole
contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3,
del presente decreto, e comunque quando tali contratti
pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio
elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione
nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati
tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di
garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico"; d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le
parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al
sistema delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta
giorni dalla richiesta dei soggetti interessati".
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
Art. 1-sexies (1)
(( Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per
le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti
di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ))


(( 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, e' rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.
3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.
4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilita', e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalita' organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di piu' regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del". ))
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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