Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003, n. 237
Regolamento concernente la revisione delle dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430;
Visto l'articolo 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Revisione delle dotazioni organiche

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di concorsi e operazioni a premio e manifestazioni di sorte locali, le dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive sono integrate di 40 unita', secondo l'articolazione di cui all'allegato 1, con corrispondente riduzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate e della sezione 1/C dell'elenco del personale inserito nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e' sostituita dall'allegato 2.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dell'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento
ordinario).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 delle legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
(supplemento ordinario).
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
«Art. 27. (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato,
energia, commercio, fiere e mercati, prodotti
agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33,
comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera,
miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con
eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio
con l'estero e internazionalizzazione del sistema
produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le
risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o
autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
- Il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999 n. 300, e' il seguente:
«Art. 32 (Agenzia per la proprieta' industriale). -
1. E' istituita l'agenzia per la proprieta' industriale,
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni
dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli
e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
proprieta' industriale.
3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle
norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'art.
71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni.
4. Nell'esercizio delle finzioni a livello
periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le
regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali
di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
di apposita convenzione.
5. Sono soppresse le strutture del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che
svolgono le attivita' demandate all'agenzia; il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
- Il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
«Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il dipartimento per il turismo della presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate
esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli
adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome"».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 26
marzo 2001, n. 175, recante: «Regolamento di organizzazione
del Ministero delle attivita' produttive», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114,
supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante:
«Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n.
317 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181).
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 26
ottobre 2001, n. 430, recante: «Regolamento concernente la
revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte
locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289.
- Il testo dell'art. 34, comma 3 e della legge legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti
per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli
effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7,
ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche'
dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia'
formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai
provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione
dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio
entro la predetta data del 31 dicembre 2002.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,
recante: «Regolamento concernente la revisione organica
della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio,
nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001,
n. 289, e' il seguente:
«1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal
presente regolamento al Ministero delle attivita'
produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono
adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse
finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per
l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle
vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si
provvede prioritariamente attraverso mobilita' volontaria
del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le
funzioni oggetto di trasferimento.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del
26 marzo 2001, n. 175 si veda in note alle premesse.



 
Art. 2.
Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, Attivita' produttive, foglio n. 37
 
Allegato 1 (art. 1, comma 1)

Incremento delle dotazioni organiche
del Ministero delle attivita' produttive

Posizione economica C3 | 19 Posizione economica C2 | 5 TOTALE AREA C | 24 Posizione economica B3 | 16 TOTALE AREA B | 16 TOTALE COMPLESSIVO | 40
 
Allegato 2 (art. 1, comma 2)

----> Vedere allegato a pag. 15 della G.U. <----
 
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