Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 luglio 2003, n. 238
Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 55 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che reca la definizione di filoveicolo;
Visto inoltre l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a termini del quale, fra gli altri veicoli, i filoveicoli sono soggetti all'omologazione del tipo effettuata su un prototipo, a seguito dell'accertamento previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993;
Considerata la necessita' di armonizzare le vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo comunitario;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si applica anche ai veicoli a motore elettrico assimilabili ai filoveicoli, aventi un sistema di captazione della corrente diverso da quello della linea aerea.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazoni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
ivariati il valore e l'efficacia degi atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del
18 maggio 1992.
- Si riporta il testo degli articoli 55, 75, commi 1, 2
e 3 del codice della strada:
«Art. 55 (Filoveicoli). - 1. I filoveicoli sono veicoli
a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a
una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono
consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario
di trazione, non necessariamente elettrico, e
l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di
energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti,
compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle
categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.».
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e' limitato al
solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma l ha luogo mediante
visita e prova da parte dei competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri con modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma l, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art.
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1992.
- Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 e di regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 55 del codice della strada e'
riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Disposizioni particolari in materia di omologazione

1. Ai filoveicoli per trasporto di persone, prodotti in serie, si applica l'omologazione prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.
2. All'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici» sono aggiunte le parole «e filoveicoli».
3. Dopo l'allegato «I/b» del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001 e' inserito l'allegato «I/c», conformemente all'allegato A al presente regolamento.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dall'art. 2, comma 2, lettere a)
e c) del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione n. 277 del 2001:
«2. Si definisce, "Omologazione" l'atto previsto dagli
articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice
della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di
veicolo, componente ed entita' tecnica e' conforme alle
prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o
in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono
in:
a) nazionali;
b) (omissis);
c) temporanee.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, come
modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato, e' il
seguente:
«Art. 9 (Deroghe e procedure alternative). - 1. Il
Ministero dei trasporti e della navigazione puo', a
richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di
una o piu' prescrizioni tecniche previste dalla vigente
normativa per l'omologazione nei seguenti casi:
a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il
limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed
economicamente l'omissione di talune prove;
b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli,
sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;
c) macchine agricole, operatrici e filoveicoli che,
indipendentemente dal numero di esemplari prodotti,
presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o
piu' requisiti stabiliti dalla normativa vigente.».



 
Art. 3.
Disposizioni particolari in materia di documentazione

1. La richiesta di omologazione e' accompagnata, oltre che dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dalla documentazione di cui all'allegato B al presente regolamento.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dall'art. 4 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001:
«Art. 4 (Domanda e documentazione). - 1. Le richieste
di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente
ed entita' tecnica possono essere presentate dal
costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso
il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un
qualsiasi centro.
2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entita'
tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel
territorio comunitario o negli Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il
2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che
attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della
Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto
accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito
delle responsabilita' che la definizione di "costruttore"
implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle
norme vigenti sulla documentazione amministrativa e
sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui
trattasi siano stati presentati in occasione di una
precedente omologazione, e' sufficiente fare riferimento a
quest'ultima.
3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una
in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei
versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle
tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e
successive modificazioni. Nel caso di omologazione
nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di
sistemi, sulla copia che verra' successivamente trasmessa
all'ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del
centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento
virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca
operativa e il codice della tariffa applicata.
4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo
riportato nell'allegato II va allegata la documentazione
informativa di cui:
a) all'art. 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e
successive modifiche per i veicoli appartenenti alle
categorie M, N ed O;
b) all'art. 3 del predetto decreto ministeriale
5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della
categoria L;
c) all'art. 1 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive
modifiche per le macchine agricole ed operatrici;
d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle
direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU
applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi,
componenti ed entita' tecniche.
5. La documentazione informativa di cui al precedente
comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta
semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed
includere un indice del contenuto. In alternativa, la
scheda informativa e le schede di omologazione relative a
ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti
ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere
fornite su supporto magnetico, secondo una procedura
informatica da concordare con i competenti uffici del
Ministero.
6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, e'
facolta' del Centro richiedere, ad integrazione della
documentazione, la specificazione di ulteriori
caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione
di calcoli di verifica di determinate strutture.
7. In deroga al precedente comma 4, se una o piu'
schede di omologazione relative a direttive CE o
regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della
richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di
altra autorita' che rilascia l'omologazione, esse potranno
essere presentate successivamente al centro, ma comunque,
nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima
della trasmissione del fascicolo di omologazione al
competente ufficio del Ministero. Laddove
l'indisponibilita' di tali documenti derivi dalla
circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le
verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda
deve essere allegata una documentazione contenente le
notizie delle schede informative allegate ai decreti di
recepimento delle direttive particolari.
8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere
contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche
le omologazioni particolari di sistemi, componenti od
entita' tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata
apposita domanda.».



 
Art. 4.
Prescrizioni tecniche per l'omologazione

1. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei filoveicoli di cui all'articolo 1 sono:
a) quelle previste dalle direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 di cui all'allegato C, parte I, e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dai regolamenti internazionali adottati in sede ECE-ONU ad esse equivalenti;
b) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b) e l) del decreto legislativo n. 285 del 1992;
c) quelle previste dai decreti di cui all'allegato C, parte II;
d) quelle di cui all'allegato C, parte III, dirette alla verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione.
2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei filoveicoli per trasporto di persone, non costruiti in serie.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del codice della
strada:
«Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose
e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi
rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali».



 
Art. 5.
Riconoscimento di omologazioni equivalenti

1. Su richiesta del costruttore possono essere applicate norme in vigore in altri Stati membri dell'Unione europea, o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, subordinatamente al riconoscimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative alla verifica dei sistemi, componenti ed entita' tecniche costituenti i filoveicoli stessi.
 
Art. 6.
Disposizioni transitorie

1. Restano salve le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed e' consentita, nei limiti del disposto del comma 3, l'estensione delle medesime omologazioni in conformita' alle norme in base alle quali sono state rilasciate.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' vietato rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di veicoli se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal regolamento medesimo.
3. Decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la validita' delle omologazioni, rilasciate non in conformita' con le prescrizioni, del regolamento medesimo, cessa ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.
 
Art. 7.
A l l e g a t i

1. Gli allegati:
A - Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone;
B - Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone;
C - Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione, costituiscono parte integrante del presente regolamento.
 
Art. 8.
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277

1. Dopo l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e' inserito il seguente:
«11-bis. Le modifiche agli allegati al presente regolamento sono apportate con decreto, di natura non normativa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 269
 
Allegato A
(articoli 2, comma 3, e 7)

(Allegato I/c al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione n. 277 del 2001)

Allegato I/c Elementi essenziali per filoveicoli
per trasporto persone

1) Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:
gli elementi di cui al punto 1) dell'allegato 1/a;
2) Elementi la cui modifica comporta una estensione di omologazione:
gli elementi di cui al punto 2) dell'allegato 1/a;
sistema di captazione per l'alimentazione;
principio di funzionamento del motopropulsore elettrico (motore a c.c. motore a c.a. asincrono, sincrono ecc. ...);
sistema di gestione del motopropulsore elettrico.

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Allegato B
(articoli 3 e 7)

(Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli
per trasporto persone)
1. La scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone e' quella di cui all'allegato III al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo sostituito dall'allegato III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, recante «recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». La predetta scheda e' modificata ed integrata, ai soli fini del presente decreto, come segue:
a) il punto 2. «Masse e dimensioni» e' integrato dai seguenti elementi:
Lunghezza con e senza aste abbassate: ....;
Altezza in ordine di marcia con aste abbassate (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): ....;
b) gli elementi di cui al punto 3.3 «Motore elettrico» sono sostituiti dai seguenti:
Costruttore del motore elettrico:....;
Codice motore del costruttore:....;
Motore/i elettrico/i: ....;
Tipo (avvolgimento, eccitazione):....;
Massima potenza oraria: ...... kW;
Tensione nominale: ............... V;
Corrente nominale: ............... A;
Frequenza nominale: ............ Hz;
c) sono aggiunti i seguenti elementi:
Velocita' massima di esercizio in linea (anche con marcia autonoma):....;
Batterie per circuiti ausiliari:....;
Massa: ............... kg;
Capacita': ........... A/h;
Posizione:....;
Tensione nominale del circuito: .... V, con terminale positivo/negativo a massa si/no.
Sorgente di energia per marcia autonoma:....;
Massa: ................ kg;
Capacita': ............ A/h;
Posizione:....;
Tensione nominale del circuito: .... V;
Tensione d'ingresso al convertitore per motore elettrico:....;
Generatore:....;
Potenza nominale continuativa:....;
Tensione massima:....;
Tensione nominale di alimentazione da linea di contatto:....;
Descrizione sistema di captazione della corrente:....;
Descrizione del circuito elettronico di potenza: ....;
Rilevatore di dispersione:....;
Descrizione isolamento impianto elettrico:....;
Posizione del motore/i:....;
Caratteristiche generali dell'equipaggiamento elettrico, con particolare riferimento al tipo di azionamento, agli organi di captazione di corrente, al circuito di potenza, ai sistemi di frenatura elettrica (se presenti):....;
Caratteristiche e dimensionamento del sistema di protezione del circuito di potenza:....;
Caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature per la marcia autonoma (se presenti), con particolare riferimento al gruppo motogeneratore, motore endotermico, sistema di funzionamento con accumulatori elettrici:....;
Diagramma di trazione con veicolo a vuoto ed a carico utile massimo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente): ....;
Massima pendenza superabile con veicolo a pieno carico con partenza da fermo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente):....;
Caratteristiche del rivelatore di dispersione:....;
Sistema d'isolamento per i circuiti alimentati a tensione di rete (banda III, banda II e banda I): ....;
Sistema d'isolamento del veicolo (porte, gradini, mancorrenti, rampe, pedane, ecc...): ....;
Schemi elettrici dei circuiti di alimentazione del motore: .....

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Allegato C
(articoli 4, comma 1, e 7)

(Prescrizioni per l'omologazione dei filoveicoli
per trasporto persone)
Parte 1 - Direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 e successive modificazioni ed integrazioni

----> Vedere tabella a pag. 21 e pag. 22 della G.U. <----

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«A» Filoveicolo alimentato da linea di contatto.
Applicazione dell'allegato I alla direttiva 70/157/CEE (e successive modifiche):
punto 5.2.2 - Livello sonoro del veicolo in movimento: si applica con il filoveicolo collegato alla linea di contatto;
punto 5.2.2.3.1 - Terreno di prova: nell'ipotesi che non sia possibile reperire un tratto di linea filoviaria con le caratteristiche di pavimentazione previste dalla direttiva, le prove possono essere eseguite su una pavimentazione non conforme alle specifiche dell'allegato IV alla direttiva stessa;
punto 5.2.3 - Livello sonoro del veicolo fermo: non ricorre.
Filoveicolo dotato anche di motore endotermico.
Le verifiche e prove devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE (e successive modifiche), compatibilmente con le soluzioni costruttive presentate dal veicolo.
«B» Ricorre in presenza di motore endotermico in quanto applicabile alla categoria di appartenenza.
«C» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che, in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare e continuativo del servosterzo.
«D» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare del compressore dell'impianto pneumatico.
«E» Non ricorre per i motori elettrici.

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Parte 2 - Decreti ministeriali inerenti alle caratteristiche costruttive degli autobus, in quanto applicabili ai filoveicoli tenuto conto della specificita' degli stessi:
decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 (in Gazzetta Ufficiale, 19 maggio 1977, n. 135) «Caratteristiche costruttive degli autobus»;
decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983 (in Gazzetta Ufficiale, 1° febbraio 1983, n. 30);
decreto del Ministro dei trasporti 13 giugno 1985 (in Gazzetta Ufficiale, 8 luglio 1985, n. 159);
decreto del Ministro dei trasporti 11 marzo 1987, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale, 20 marzo 1987, n. 66);
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1987, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1987, n. 115);
decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1987, n. 523 (in Gazzetta Ufficiale, 24 dicembre 1987, n. 300);
decreto del Ministro dei trasporti 21 luglio 1989 (in Gazzetta Ufficiale, 15 settembre 1989, n. 216);
decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1991 (in Gazzetta Ufficiale, 25 settembre 1991, n. 225);
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 1° giugno 2001 (in Gazzetta Ufficiale, 30 giugno 2001, n. 150).
Parte 3 - Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione.
1. Verifica dei requisiti di sicurezza nel rispetto della norma CEI 9-4 per filoveicoli e, se ricorre il caso, della norma CEI 69-1.
2. Verifica delle caratteristiche del sistema di captazione della corrente, nel rispetto della norma CEI 9-49 ovvero CEI 9-45.
3. Verifica della presenza di un dispositivo d'emergenza ad inserimento e a riarmo manuale.
Il dispositivo d'emergenza deve consentire, con una unica manovra da parte dell'autista dal posto di guida:
a) l'interruzione rapida del comando di trazione, mediante apertura dell'interruttore di linea su entrambe le polarita';
b) l'interruzione dell'alimentazione elettrica dell'impianto di tensione nominale di banda I, ad eccezione dei comandi delle porte, di eventuali apparecchiature per teletrasmissioni, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
c) l'abbassamento delle aste di presa corrente, se a comando automatico, a veicolo fermo;
d) l'accensione della segnalazione di pericolo di veicolo fermo;
e) l'accensione di eventuali luci interne di emergenza;
f) la permanenza dell'alimentazione elettrica dei dispositivi di movimentazione di rampe, pedane elevatrici e simili per agevolare l'uscita di persone a ridotta capacita' motoria.
4. Verifica della presenza di spie ed indicatori di tensione di linea, di marcia autonoma e, se presente, di comando scambi.
5. Identificazione aste sporgenti.
Qualora le aste del veicolo in posizione abbassata sporgano posteriormente oltre la carrozzeria, deve essere apposto sulla parte posteriore del veicolo un pannello conforme all'articolo 361 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
 
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