Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003
Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' fatto divieto, per l'anno 2003, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' le assunzioni relative alle categorie protette;
Visto il comma 5 dell'art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro e che, a tale fine, e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;
Visto, il comma 6, dell'art. 34, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia ed alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002;
Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2003, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle amministrazioni interessate tutte prioritarie secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 34, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al comma 5 del citato art. 34;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa nazionale ed il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e vigilanza antincendi espressamente richiamate dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 34, comma 6, della legge n. 289 del 2002;
Considerato che le assunzioni di personale richieste dall'ACI non debbano gravare sul fondo di cui al comma 5 dei citato art. 34, in quanto detto istituto non rientra nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilita' nazionale (SEC 95);
Ritenuto che occorre dare priorita' ai vincitori di concorsi pubblici, ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi maggiormente carenti di personale, alle assunzioni di professionalita' del settore informatico, della ricerca, legale, tecnico e sanitario; quindici unita' in mobilita' provenienti dalle ex basi Nato per le esigenze dei Ministeri dei beni ed attivita' culturali e del Ministero della giustizia - Dipartimento degli archivi notarili; ai vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le esigenze delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale gia' dipendente di pubbliche amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 4 dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca di cui alle tabelle l e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad assumere, nell'anno 2003, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive seimilanovecentosessantasette unita' corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 219.783.023 euro, di cui 57.969.404 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 219.783.023 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004, da far valere sul fondo di cui all'art. 34, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco e' assegnato, per l'anno 2003, un contingente di personale pari a cinquemilaseicentouno unita', come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l'anno 2003, di 27.377.376 euro, e di 165.216.174 euro a decorrere dall'anno 2004. Per l'anno 2003 e' posto a carico del fondo di cui all'art. 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la spesa di 10.464.828 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.
3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 1° settembre 2003, ad assumere a tempo indeterminato milletrecentosessantasei unita' di personale corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 54.566.849 euro, di cui 20.127.200 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 54.566.849 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004.
4. Il contingente di assunzioni di personale di cui alla citata tabella 2 autorizzato in favore delle Universita' e' ripartito tra i singoli istituti universitari su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, mediante istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al settore dell'Universita' dal presente decreto.
5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 3, e' autorizzata l'immissione di quindici unita' di personale provenienti dalle ex basi Nato presso i Ministeri dei beni ed attivita' culturali e della giustizia - Direzione degli archivi notarili.
6. Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al precedente comma 2, che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'assunzione avvalendosi della deroga concernente le priorita' che non riguardano l'assunzione dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si sono conclusi con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del contingente di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'art. 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 289.
7. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 6, e' autorizzata l'assunzione di quarantacinque unita' di personale a tempo indeterminato presso l'ACI e l'ACI Terni il cui onere finanziario e' posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei predetti istituti.
8. Nell'ambito del contingente di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa annua lorda a regime di 4.399.167 euro relativa all'assunzione di novantatre vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le esigenze delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici;
9. Le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente decreto.
10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 15 novembre 2003, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2003, nonche' quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita dimostrazione, da parte delle amministrazioni interessate, del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
11. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate, con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'Unita' previsionale di base (UPB) 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 19
 
Tabella 1

----> Vedere tabella a pag. 13 della G.U. <----
 
Tabella 2

----> Vedere tabella da pag. 14 a pag. 15 della G.U. <----
 
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