Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 25 luglio 2003
Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia. (Deliberazione n. 11/03/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 24 luglio 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 25 luglio 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/ CE, in materia di telecomunicazioni»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;
Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»);
Vista la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 7 settembre 1999, relativa alla «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;
Vista la delibera n. 2/00/CIR, recante «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;
Vista la delibera n. 148/01/CONS, recante «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2001;
Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;
Vista la delibera n. 9/02/CIR, recante «Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2009;
Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 27 giugno 2002;
Vista la delibera n. 350/02/ CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 27 novembre 2002;
Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 aprile 2003;
Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
Vista la delibera n. 160/03/CIR, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003;
Vista la delibera n. 183/03/CONS, recante «Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003;
Vista la delibera n. 289/03/CONS, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia» del 23 luglio 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2003, pervenuta all'Autorita' in data 11 aprile 2003;
Vista la delibera n. 7/03/CIR, recante «Consultazione pubblica concernente l'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a., per l'anno 2003», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003;
Visti gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;
Visti gli atti del procedimento;
Sentita in audizione la societa' Telecom Italia;
Sentiti in audizione gli operatori Albacom, Atlanet, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Telecom Italia Mobile, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada;
Considerato che in data 24 aprile 2003 l'Autorita' ha avviato due procedimenti concernenti rispettivamente la «Definizione di metodologie contabili per la rete di accesso della Societa' Telecom Italia S.p.a.» e la «Revisione del tasso di remunerazione del capitale della rete fissa della societa' Telecom Italia»;
Considerato quanto segue: A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO.
1. La societa' Telecom Italia ha pubblicato l'offerta di riferimento per l'anno 2003 in data 11 aprile 2003.
L'Autorita' ha avviato il procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento disponendo, con la delibera n. 7/03/CIR, lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni tecniche e economiche dell'offerta di riferimento 2003.
Le risposte degli operatori alla consultazione hanno messo in evidenza la necessita' di esaminare, da un lato, alcuni meccanismi di applicazione del network cap e, dall'altro, di definire in modo piu' completo alcuni aspetti tecnici presenti nell'offerta presentata da Telecom Italia che potrebbero limitare l'offerta di servizi wholesale e retail da parte degli operatori interconnessi.
2. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso di un'audizione.
Successivamente e' stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'offerta di riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed ai punti di approfondimenti rilevati dagli uffici dell'Autorita'. B. LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL MECCANISMO DI NETWORK CAP.
1. Nel corso del procedimento l'Autorita' ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di cap, nonche' il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi. Le valutazioni dell'Autorita' sono riportate nel seguito.
2. In merito all'osservanza dei vincoli di cap previsti dall'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR e di seguito riportati:
1) servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;
2) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;
3) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;
4) Servizi accessori: IPC-IPC, l'Autorita' ha rilevato che la variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2002 (calcolata a partire da giugno 2001) ed adottata da Telecom Italia nella definizione dei cap dei panieri e' pari al 2,4%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di price cap, e' stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.
L'esame svolto ha permesso di verificare il rispetto, da parte delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia, dei vincoli imposti dall'art. 5, commi 1 e 6 della delibera n. 3/03/CIR.
In allegato e' riportato, per ognuno dei panieri, un prospetto riepilogativo delle variazioni di spesa previste per ciascuno dei panieri e la relativa verifica di rispetto dei vincoli di cap suesposti.
3. Telecom Italia ha inserito all'interno dei panieri dei servizi a traffico del network cap, il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, introdotto con l'art. 1, comma 2, della delibera n. 2/03/CIR.
Dall'esame dell'offerta di riferimento 2003 emerge, inoltre, che la differenza tra i valori economici delle due tabelle 24 e 25 dell'offerta di riferimento 2003, relative entrambe al servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, non e' consistente con il servizio di sola raccolta. Telecom Italia ha asserito che tale differenza e' dovuta alla computazione di costi di gestione degli operatori che, nel caso di offerta di conversione DSS1 associata con la prestazione di raccolta, non sarebbero valorizzati.
L'Autorita' ritiene opportuno che le condizioni economiche del servizio siano valutate sulla base dei costi sottostanti e non all'interno del meccanismo di network cap. Tale variazione non comporta allo stato alcun effetto sui restanti servizi soggetti al vincolo di cap in quanto i relativi volumi risultano nulli nel periodo di riferimento.
A tal proposito, l'Autorita' ritiene opportuno evidenziare che il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 e' stato introdotto come prestazione opzionale del servizio di raccolta e che il prezzo di tale prestazione, in quanto soggetta all'obbligo di verifica di orientamento al costo, deve comprendere tutti i costi pertinenti.
4. Relativamente alle variazioni di prezzo proposte da Telecom Italia per i servizi per i quali e' stato registrato un volume nullo di vendita nel corso del periodo di riferimento, l'Autorita' ha evidenziato che qualsiasi variazione di prezzo per tali servizi all'interno di uno specifico paniere non influisce sul rispetto del vincolo per il paniere in esame. Non vi e', infatti, alcun effetto economico all'interno del paniere in quanto, indipendentemente dal prezzo applicato, il peso di tali servizi e' sempre nullo. Appare quindi evidente che tale circostanza consentirebbe all'operatore notificato di variare il prezzo dei servizi a volume nullo in maniera arbitraria, senza alcun riferimento sia ai costi del servizio sia al rispetto dei vincoli di cap. L'Autorita' ritiene che la possibilita' di variare in maniera arbitraria, all'interno di un sistema di cap, i prezzi dei servizi a valore nullo sia suscettibile di determinare distorsioni sul mercato dell'interconnessione, e, pertanto, ritiene opportuno disciplinare la formazione del prezzo dei servizi a volume zero nel seguente modo:
a) servizi gia' presenti nelle precedenti offerte di riferimento (le cui condizioni economiche risultano essere gia' state valutate rispetto ai relativi costi): le condizioni economiche sono definite applicando al valore dell'anno precedente la variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;
b) servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono definite sulla base del principio di orientamento al costo del prezzo del servizio.
5. L'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1, della delibera n. 2/03/CIR dell'Autorita' prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori circuiti di interconnessione a 34 Mbps ed a 155 Mbps e le relative porte di interconnessione sulle proprie centrali nel rispetto del principio di parita' di trattamento.
Rinviando al considerando C1.2 per i flussi a 34 Mbps, relativamente ai flussi di interconnessione a 155 Mbps Telecom Italia, nell'inserire tali flussi nell'offerta di riferimento 2003, ha applicato condizioni economiche che, a parere dell'Autorita', non sono rispondenti a quanto indicato dalla delibera n. 2/03/CIR ed in particolare al considerando D della medesima delibera. Infatti, in tale provvedimento e' stato previsto che le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 34 Mbps e 155 Mbps dovessero essere determinate in maniera coerente con quelle dei flussi di interconnessione gia' inclusi nell'offerta di riferimento e con le altre offerte di linee affittate esistenti relativamente ai rapporti di prezzo rispetto ai circuiti a 2 Mbps.
Tale condizione non appare verificata. Infatti, si puo' verificare che per i CDN retail i prezzi dei circuiti a 155 Mbps sono tra 14 e 17 volte quelli dei circuiti a 2 Mbps di uguale lunghezza e tipologia di offerta, mentre per i flussi di interconnessione il corrispondente rapporto tra i prezzi dei flussi a 155 Mbps e quelli a 2 Mbps e' compreso tra 30 e 38.
Telecom Italia giustifica le differenze di costo facendo presente che le offerte di circuiti di interconnessione a 155 Mbps sono basate su portanti di trasmissione a 2,5 Gbps, anche al fine di offrire agli OLO costi prospettici incrementali minori in caso di ampliamento della capacita'.
L'Autorita' rileva che la scelta di tale catena impiantistica e' stata effettuata autonomamente da Telecom Italia ed, inoltre, che tale scelta tecnica non consente di utilizzare in maniera efficiente l'infrastruttura a 2,5 Gbps, considerando, peraltro, che non e' stata fornita evidenza di sviluppi della domanda di capacita' da parte degli operatori che giustifichino tale scelta.
Dall'analisi delle condizioni economiche proposte emerge, inoltre, un'anomalia in quanto i circuiti di interconnessione a 155 Mbps di lunghezza 10 Km presentano prezzi superiori a quelli di lunghezza 11 Km.
Alla luce di quanto sopra esposto l'Autorita' ritiene che Telecom Italia non possa ribaltare il costo di proprie scelte impiantistiche sugli operatori interconnessi e che pertanto l'offerta dei circuiti di interconnessione a 155 Mbps debba essere riformulata in ottemperanza a quanto gia' previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.
6. In merito alle condizioni economiche dei servizi soggetti alla verifica di orientamento al costo, gli operatori hanno segnalato una particolare criticita' relativa alla valutazione delle condizioni economiche applicate al servizio di raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica ed indirizzate a numerazioni non geografiche degli OLO.
Per tale servizio, infatti, Telecom Italia ha proposto un aumento rilevante e pari a circa il 36% della quota di surcharge sul servizio di raccolta.
Gli operatori hanno richiesto una valutazione delle condizioni economiche di tale servizio anche dal punto di vista concorrenziale, tenuto conto della presenza di Telecom Italia nel mercato wholesale e retail della telefonia pubblica offerta su carte pre-pagate, In particolare gli operatori alternativi hanno evidenziato la necessita' di formulare le proprie offerte sulla base di condizioni economiche certe e che l'adeguamento alle variazioni dei costi dei prezzi delle proprie offerte richiede tempi congrui al fine della produzione e distribuzione delle carte pre-pagate. Un rilevante aumento della quota di surcharge puo' comportare impatti nella redditivita' del servizio offerto dagli operatori alternativi almeno fino a quando tale aumento non possa essere opportunamente considerato nella formulazione della propria offerta.
La valutazione del prezzo applicato alla surcharge da telefonia pubblica dovrebbe essere condotta anche alla luce degli impatti sul costo netto per il servizio universale e delle relative quote di contribuzione.
Alla luce di tali considerazioni l'Autorita' ritiene che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del decreto ministeriale. Interconnessione (decreto ministeriale 23 aprile 1998), l'aumento della quota di surcharge possa essere applicato dall'operatore notificato solo dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione della proposta da parte di Telecom Italia (avvenuta il giorno 11 aprile 2003), ossia a partire dall'11 ottobre 2003. Inoltre l'Autorita' ritiene necessario riservare uno specifico approfondimento per la valutazione dell'effettivo orientamento al costo dello stesso, con separato procedimento, che valuti i criteri di definizione dei costi del servizio, anche considerando l'eventuale impatto degli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia e del relativo fondo di remunerazione a carico degli operatori.
7. Infine, per cio' che riguarda i prezzi proposti da Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato, e' stata effettuata la seguente valutazione.
L'art. 4, comma 2, della delibera n. 3/03/CIR ha richiesto la formulazione del valore iniziale di tali servizi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) della migliore tariffa europea;
b) della possibilita' di anticipare i recuperi di efficienza sui costi operativi anche secondo le previsioni del successivo art. 6, comma 6;
c) della struttura dei costi dei cespiti che compongono la rete di accesso;
d) della effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento.
A seguito di tale delibera, nell'offerta di riferimento 2003 Telecom Italia ha ritenuto di proporre il medesimo prezzo di 8,3 Euro/mese per i servizi di accesso disaggregato «solo voce» (POTS) e «voce+dati» (POTS+ ADSL).
La proposta di un prezzo uguale per le due tipologie di servizio e' stata valutata dall'Autorita' anche alla luce della contenuta differenza di costo tra il servizio POTS ed il servizio POTS+ADSL e la ragionevole previsione di sviluppo della domanda di servizi di accesso ADSL a larga banda. L'Autorita', sentito anche l'orientamento prevalente degli operatori alternativi, ritiene adeguata la proposta di un prezzo unico.
Inoltre, l'Autorita', secondo quanto previsto dalla delibera n. 3/03/CIR, ha svolto nel corso di un separato procedimento, finalizzato alla definizione delle metodologie contabili per la rete di accesso di Telecom Italia, un'approfondita analisi dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, considerando che, per quanto concerne l'approvazione del valore per l'anno 2003, rileva l'indicazione del valore a costi storici pienamente allocati, secondo quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR.
Nell'ambito del procedimento relativo all'offerta di riferimento 2003 sono, quindi, stati acquisiti gli approfondimenti relativi, tra l'altro, alla composizione e l'uso delle risorse della rete di accesso, alla valorizzazione dei cespiti - opere civili, cavi, apparecchiature - della rete medesima ed ai costi di gestione e manutenzione, nonche' ai metodi di formazione dei centri di costo primari e le allocazioni di tali costi.
Da tali risultanze, tenuto anche conto della necessita' di valorizzare in maniera efficiente il servizio di accesso disaggregato, emerge che, allo stato, non sussistono motivazioni per modificare al ribasso, come richiesto da alcuni operatori nel corso del procedimento, il prezzo proposto da Telecom Italia per il 2003.
Le risultanze del suddetto procedimento relativo alla valutazione dei costi della rete di accesso, nonche' le risultanze relative al procedimento relativo alla revisione del tasso di remunerazione del capitale della rete fissa di Telecom Italia saranno, inoltre, utili all'Autorita' ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2004. Data l'imminente predisposizione dell'offerta di riferimento per l'anno 2004, che deve essere presentata entro il 31 ottobre 2003, Telecom Italia mantiene provvisoriamente il valore proposto di 8,3 Euro/mese anche in sede di presentazione di tale offerta di riferimento. C. CONDIZIONI TECNICHE DI OFFERTA DI ALCUNI SERVIZI PRESENTI NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO.
L'Autorita', nel corso del procedimento ha rilevato una serie di modalita' applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione che risultano essere non rispondenti alle disposizioni regolamentari vigenti (in particolare la delibera n. 2/03/CIR), ovvero non completamente esplicitate nell'ambito dell'offerta di riferimento proposta da Telecom Italia. 1. Modalita' applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione. 1.1. Applicabilita' delle condizioni economiche dei circuiti di interconnessione e dei circuiti parziali.
Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che, nonostante le disposizioni previste dalla normativa vigente (da ultimo la delibera n. 2/03/CIR), in sede di contrattazione con Telecom Italia, sono emerse criticita' in merito alla disciplina applicata ai collegamenti trasmissivi necessari all'operatore alternativo per collegarsi alle reti di Telecom Italia o ai clienti finali.
In particolare gli operatori hanno fatto riferimento alla richiesta di Telecom Italia di applicare ai flussi trasmissivi tra la sede OLO e la centrale di Telecom Italia condizioni economiche differenti per la raccolta del traffico fonia e del traffico dati. Analogamente Telecom Italia applicherebbe condizioni economiche differenti ai circuiti trasmissivi tra sede OLO e sede di cliente finale in funzione della terminazione del circuito realizzata dall'operatore (in particolare secondo Telecom Italia il circuito parziale sarebbe utilizzabile unicamente per terminazioni in sede cliente e non per terminazioni in sede OLO).
L'Autorita' osserva in via preliminare che, valendo il principio dell'orientamento al costo, al variare del servizio realizzato dall'OLO su un circuito non dovrebbero risultare differenze nelle condizioni economiche applicate a parita' di componenti impiantistiche trasmissive utilizzate. L'applicazione di condizioni economiche differenti a parita' di componenti impiantistiche implicherebbe, infatti, la determinazione di un diverso valore di orientamento al costo per medesimi elementi di rete.
Tale principio generale e' stato richiamato dall'Autorita', relativamente ai flussi di interconnessione, nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR dove e' stato previsto all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 7, che i flussi di interconnessione possono essere utilizzati dagli operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del traffico, purche' rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede dell'operatore (anche se co-locata). La migrazione di circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione avviene senza oneri aggiuntivi per l'operatore che la richieda.
Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorita' ribadisce pienamente quanto affermato nella delibera n. 2/03/CIR in merito alla necessita' che, nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere acquistabili, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.
Relativamente ai circuiti parziali, l'Autorita' ritiene inoltre che sia applicabile il principio generale prima descritto. L'imposizione di applicazione di condizioni economiche differenti al variare dei servizi realizzati dall'operatore, a parita' di componenti impiantistiche, risulterebbe incoerente con il principio sopraenunciato.
L'Autorita' ribadisce che, pertanto, i circuiti parziali sono utilizzabili con la finalita' di realizzare linee affittate tra due o piu' punti terminali, a prescindere dalla tipologia di utenza attestata a detti punti terminali ed indipendentemente dal fatto che la coda di terminazione sia presente o fornita da Telecom Italia.
L'Autorita' ritiene che per le linee in affitto che possano configurarsi come circuiti parziali o come composizione di circuiti parziali, Telecom Italia debba fornire una migrazione senza alcun onere secondo quanto gia' disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art. 2, comma 3, offrendo la possibilita' di migrazione a circuiti parziali anche nei casi in cui le linee in affitto contemplino prestazioni aggiuntive, quali ad es. SLA migliorativi o il doppio instradamento del flusso trasmissivo. 1.2. Flussi di interconnessione.
Circuiti di interconnessione a 34 Mbps.
Nonostante quanto disposto all'art. 1, comma 1, lettera a), sub 1), in merito all'introduzione nell'offerta di riferimento del servizio di circuiti di interconnessione a 34 Mbps, l'Autorita' ha rilevato l'assenza di tale servizio nell'offerta medesima.
Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha affermato che la mancata inclusione del servizio in esame all'interno dell'offerta di riferimento e' dovuta da un lato, all'assenza di interfacce a 34 Mbps nelle proprie centrali e, dall'altro, alla non disponibilita' di circuiti a 34 Mbps sulle reti SDH.
Sul punto l'Autorita' fa in primo luogo rilevare che l'assenza di interfacce di centrale non pregiudica la fornitura del servizio trasmissivo che potrebbe essere utilizzato per il trasporto di segnali associati a porte a 2 Mbps. Inoltre, l'impiego di specifiche tecnologie trasmissive non appare ostativo alla fornitura del servizio, in quanto esso e' tecnicamente realizzabile stante la disponibilita' di altri sevizi di trasporto offerti da Telecom Italia con la stessa velocita' sia a livello retail che wholesale.
L'Autorita', pertanto, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata inclusione del servizio in esame nell'offerta di riferimento, ritiene necessario disporre, sulla base di quanto rilevato e nel rispetto del principio di parita' di trattamento, l'ottemperanza per Telecom Italia a quanto previsto con la delibera n. 2/03/CIR relativamente all'introduzione di un'offerta di circuiti di interconnessione a 34 Mbps.
Condizioni di recesso per i circuiti di interconnessione.
Alcuni operatori hanno segnalato, nel corso del procedimento, l'eccessiva onerosita' del meccanismo di recesso previsto da Telecom Italia nelle condizioni di offerta di circuiti di interconnessione. In particolare gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede il versamento dei ratei a scadere in caso di recesso anticipato dal contratto, anche quando il contratto e' in essere da piu' di un anno.
L'Autorita', con la delibera n. 4/02/CIR al considerato 5.5, gia' ha evidenziato come il meccanismo contrattuale imposto da Telecom Italia fosse eccessivamente rigido e rappresentasse un ostacolo ad una flessibilita' di programmazione necessaria agli operatori in fase di sviluppo.
Gli operatori stessi hanno inoltre evidenziato che il pagamento dei ratei a scadere, concluso il primo anno di contratto, non viene richiesto da Telecom Italia nei contratti retail.
L'Autorita' alla luce del principio di parita' di trattamento interno-esterno e di non discriminazione, ritiene opportuno che Telecom Italia preveda che, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale durata l'operatore possa, con ragionevole preavviso, cessare anticipatamente i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi. 1.3. Servizi di co-locazione: raccordi di centrale.
L'art. 1, comma 1, lettera a), punto 6 della delibera n. 2/02/CIR dispone che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi raccordi siano offerti indipendentemente dagli operatori rilegati ed a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Nel corso del procedimento istruttorio sono state ricevute numerose segnalazioni sulla modalita' di impiego di tale servizi. In particolare gli operatori hanno segnalato che, nonostante tale specifica disposizione, nel caso che tali circuiti commettano apparati OLO con quelli di Telecom Italia, quest'ultima ne consente l'uso alle condizioni previste dalla delibera n. 2/03/CIR esclusivamente in combinazione con i servizi di raccolta e terminazione del traffico vocale.
L'Autorita', fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata ottemperanza alla delibera n. 2/03/CIR, ribadisce la necessita' che, sulla base del principio di non discriminazione e parita' di trattamento interno-esterno, tali circuiti vengano forniti alle condizioni disposte dalla delibera n. 2/03/CIR. 1.4. Servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
L'art. 2, comma 1, lettera a), punto 11, della delibera n. 2/03/CIR dispone che Telecom Italia fornisca le linee in accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente di rete fissa che utilizza la linea stessa ed indipendentemente dalla tipologia di servizio per cui e' attivata.
Tale principio e' stato ulteriormente ribadito, relativamente agli accessi in tecnologia R-LAN, nell'art. 6, comma 2, della delibera n. 183/03/CONS che dispone «L'operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o servizi wholesale con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN».
L'Autorita' ritiene pertanto che non possano essere applicate discriminazioni nell'utilizzo delle infrastrutture di accesso alla rete fissa dell'operatore con significativo potere di mercato. 1.5. Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore.
Telecom Italia, nella pubblicazione dell'offerta di riferimento per il 2003 relativa al servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore, ha omesso di indicare quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera d), sub 1, relativamente alle condizioni economiche del servizio di fatturazione (fissate al 2,9% del fatturato), rimandando a negoziazioni bilaterali tra Telecom Italia e gli operatori la definizione di un'unica quota percentuale per le voci di fatturazione e rischio di insolvenza, sulla base della specificita' dei servizi offerti e degli oneri relativi, non ottemperando con cio' a quanto indicato nella delibera n. 2/03/CIR.
L'Autorita' ritiene che, fatte salve le conseguenze derivanti dalla inottemperanza alle proprie disposizioni, Telecom Italia debba riformulare la propria offerta del servizio di fatturazione in linea con quanto precedentemente disposto con riferimento all'intero anno 2003.
In merito all'applicazione di quanto disposto all'art. 1, comma 1, lettera d), sub 3, della delibera n. 2/03/CIR, relativamente alle negoziazioni bilaterali per la copertura di eventuali oneri derivanti dalle perdite su credito tramite un sistema di conguagli periodici, nel corso del procedimento sono state ricevute alcune segnalazioni circa difficolta' oggettive riscontrate da alcuni operatori alternativi per avviare o concludere tali negoziazioni. In particolare e' stato segnalato che, anche con riferimento all'anno 2002, Telecom Italia non avrebbe ancora messo a disposizione le informazioni sui livelli di insolvenza degli operatori necessarie per portare a temine gli accordi bilaterali.
Telecom Italia in sede di audizione ha evidenziato che i tavoli negoziali avviati con gli operatori potrebbero essere conclusi rapidamente individuando una percentuale unica, da applicare sul fatturato, comprensiva del 2,9% individuato dall'Autorita' e di una restante parte legata alle perdite su crediti.
Al riguardo l'Autorita' ritiene necessario da un lato sollecitare Telecom Italia a procedere senza indugio alle negoziazioni ai sensi e nei tempi previsti dal decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni» e dall'altro, sulla base del principio di trasparenza, richiedere a Telecom Italia di esporre agli operatori valorizzazioni economiche disaggregate che evidenzino separatamente il servizio di fatturazione dalle perdite su crediti, rimanendo fermo in particolare che il valore massimo per la quota di fatturazione e' quello disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.
Relativamente ai prezzi che gli operatori titolari delle numerazioni - e quindi, ai sensi della delibera n. 1/00/CIR, titolari del relativo pricing - possono applicare alle proprie numerazioni non geografiche, sono state ricevute alcune segnalazioni che riguardano da una parte la coerenza del sistema a «griglia» introdotto da Telecom Italia nella propria offerta di riferimento e dall'altra le modalita' e le condizioni attraverso le quali un operatore puo' richiedere la configurazione sulla rete di Telecom Italia di prezzi non inclusi nelle griglie proposte. In particolare, secondo gli operatori, Telecom Italia non riterrebbe applicabile il valore del 2,9% individuato dall'Autorita' ai servizi configurati con prezzi al pubblico non inclusi nelle griglie esposte nell'offerta di riferimento.
A tale riguardo l'Autorita' ritiene che l'introduzione di griglie di prezzo rappresenti una modalita' introdotta da Telecom Italia che non puo' costituire motivo per la disapplicazione della quota massima di fatturazione individuata dalla stessa Autorita'. Qualora Telecom Italia decidesse di mantenere le griglie di prezzo l'Autorita', sulla base del principio di parita' di trattamento interno-esterno, ritiene necessario che tale griglia dei prezzi includa tutti i prezzi che Telecom Italia configura sulla propria rete, sia per le numerazioni di cui lo stesso operatore e' titolare sia per le numerazioni di cui sono titolari gli operatori alternativi. Pertanto tale griglia dovra' essere periodicamente aggiornata ed integrata con le nuove configurazioni di prezzo realizzate ad uso interno o per altri operatori. Inoltre le configurazioni di prezzo dovranno essere rese disponibili per tutte le numerazioni alle quali si applica il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza in esame, fatti salvi i limiti di prezzo previsti dalla normativa vigente per le specifiche numerazioni.
Relativamente alle configurazioni di prezzi non disponibili nella griglia al momento della richiesta, Telecom Italia potra' prevedere, laddove giustificato, un eventuale contributo una tantum di configurazione fornendo evidenza dei relativi costi. Infine, in merito alla configurazione di prezzi al di fuori della griglia, appare opportuno chiarire che le nuove configurazioni che Telecom Italia realizzera' dovranno essere riportate nelle griglie presenti nell'offerta di riferimento e comunicate agli operatori entro quindici giorni dalla configurazione e, quindi, disponibili per tutti gli operatori e per tutte le numerazioni. Resta inteso che il servizio di fatturazione per le numerazioni di nuova configurazione e' offerto alle medesime condizioni previste per le numerazioni ed i prezzi gia' configurati. 1.6. Circuiti parziali.
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato che il manuale delle procedure presente nell'offerta di riferimento prevede uno studio di fattibilita' al fine di «... individuare i costi necessari per la predisposizione del sito» non previsto negli anni scorsi.
La delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lettera i) ed al considerato 14.1, ha previsto che Telecom Italia potesse o riformulare l'offerta di circuiti parziali includendo i costi aggiuntivi dei sistemi di attestazione, o eliminare i sistemi di attestazione stessi rendendoli opzionali.
L'Autorita' ritiene che Telecom Italia, avendo scelto di rimuovere i sistemi di attestazione, non possa richiedere ulteriori oneri in aggiunta al costo dei circuiti parziali, quali ad esempio spese per studi di fattibilita' o costi di predisposizione del sito.
L'Autorita' ritiene pertanto che tali prestazioni debbano intendersi come opzionali, fornibili a richiesta dell'operatore e che Telecom Italia debba prevedere l'opzione «base» di circuiti parziali che esponga soltanto i costi dovuti per il circuito stesso. 2. Chiarimenti relativi alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione. 2.1. Servizi di co-locazione.
Service Level Agreement per i servizi di co-locazione.
Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia non offre nella propria offerta di riferimento adeguate garanzie per la gestione dei servizi accessori di co-locazione, con riferimento, in particolare, al servizio di fornitura di raccordi interni di centrale.
Tali raccordi quando connettono due operatori co-locati, costituiscono un elemento chiave ai fini della predisposizione di offerte di trasporto di capacita' alternative a quelle di Telecom Italia. L'assenza di una procedura gestionale codificata per i raccordi interni di centrale impedisce agli operatori una efficiente richiesta di assistenza in caso insorgano problemi, anche per cause accidentali.
Telecom Italia, nel corso del procedimento, ha dichiarato di ritenere applicabili ai raccordi realizzati per conto degli operatori i livelli di servizio generali applicati agli interventi effettuati all'interno del sito co-locato.
L'Autorita' ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia includa esplicitamente i raccordi interni di centrale nello SLA applicabile agli «ampliamenti di raccordi su sito gia' adeguato con materiali da approvvigionare».
L'Autorita' ravvisa inoltre l'esigenza che Telecom Italia integri il Service Level Agreement per i servizi di co-locazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilita', analoghi a quelli previsti per la fattibilita' dei siti di co-locazione dall'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR, introducendo procedure gestionali con tempi massimi di intervento che prevedano le principali cause di intervento.
Relativamente alla predisposizione dei siti in co-locazione l'Autorita', con l'art. 2, comma 1, lettera c), punto 4 della delibera n. 2/03/CIR, ha ribadito che le penali nel Service Level Agreement per i servizi di co-locazione siano corrispondenti a quelle disposte dalla delibera n. 13/00/CIR.
Gli operatori hanno segnalato che tale disposizione risulta disattesa nell'attuale offerta di riferimento.
Telecom Italia, a tal proposito, ha dichiarato di non ritenere tali penali applicabili ai tempi di provisioning dei moduli di co-locazione, indicando che garantisce agli operatori lo stesso livello di penali utilizzato con le ditte fornitrici delle opere di adeguamento dei siti.
Telecom Italia ha precisato che nei contratti con i propri fornitori, al raggiungimento della penale massima del 10% dell'importo contrattuale come somma di tutte le penali emesse, Telecom Italia si riserva il diritto di risolvere il contratto. Pertanto, a parere di Telecom Italia, il livello massimo di penali dovrebbe essere pari al 10% dell'importo contrattuale, valore peraltro gia' oltrepassato nell'attuale SLA.
L'Autorita' ritiene che l'obiezione di Telecom Italia non sia accoglibile in quanto le condizioni contrattuali che Telecom Italia ha adottato verso i propri fornitori sono stabilite in un ambito differente da quello che vige tra operatori e Telecom Italia. In particolare, la possibilita' di recesso dal contratto citata dalla stessa Telecom Italia presuppone la possibilita' di scelta di un fornitore alternativo nel caso in cui il primo si riveli inadempiente. Tale possibilita' e' chiaramente preclusa agli operatori che si rivolgono a Telecom Italia per i servizi di co-locazione che, a fronte di un notevole ritardo nella predisposizione dei siti, sono obbligati a ritardare l'avvio dei propri servizi commerciali nelle aree servite dai siti in questione.
A tale considerazione si aggiunga che Telecom Italia non solo fornisce servizi di co-locazione, ma compete con gli operatori nei servizi all'utenza finale. Eventuali ritardi nella consegna delle risorse di co-locazione potrebbero risolversi in vantaggi competitivi per l'operatore notificato.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia, a partire dall'offerta di riferimento 2004, adotti livelli progressivi di penali giornaliere, per i ritardi sui tempi di fornitura dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato nella successiva tabella 1.
I valori indicati in tale tabella sono definiti assumendo il rapporto tra i tempi di ritardo per la fornitura dei moduli e i relativi tempi massimi proporzionale al rapporto tra i tempi di ritardo e i relativi tempi massimi per la fornitura dei servizi ULL, previsto dall'art. 7 della delibera n. 13/00/CIR. Le penali indicate, pertanto, corrispondono rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale dell'importo contrattuale allo scadere di ciascuna soglia temporale.
Tabella 1: Livelli progressivi di penale giornaliera per il provisioning dei moduli di co-locazione.

=====================================================================
|Penale giornaliera espressa rispetto al Ritardo nei tempi di consegna| totale dell'importo contrattuale ===================================================================== Al di sotto di 18 giorni | 1,67% --------------------------------------------------------------------- tra i 19 e 63 giorni | 0,44% --------------------------------------------------------------------- tra 64 e 135 giorni | 0,69% --------------------------------------------------------------------- oltre 135 giorni | 0,74%

Disponibilita' di coppie al permutatore.
Alcuni operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che Telecom Italia, a fronte di una richiesta di ampliamento delle coppie disponibili per il servizio di unbundling ha manifestato, in alcuni casi, l'impossibilita' di adempiere adducendo ragioni di indisponibilita' di spazio ai permutatori, ovvero ha subordinato la realizzazione di ogni richiesta di ampliamento ad uno studio di fattibilita' ed a condizioni economiche che gli operatori stessi ritengono particolarmente onerose. Tali operatori hanno anche segnalato di trovarsi nella condizione di richiedere ampliamenti poiche' avevano accettato, nelle fasi iniziali delle procedure di co-locazione, un numero di coppie inferiore al numero previsto dall'art. 9 della delibera n. 13/00/CIR, dato che il numero complessivo di coppie non era sufficiente per tutti gli operatori richiedenti. A seguito del rilascio di spazi da parte di altri operatori, e' stata quindi richiesta a Telecom Italia la disponibilita' di ulteriori coppie rispetto a quelle inizialmente accettate.
In merito alla problematica, Telecom Italia ha fatto in primo luogo presente che esiste una cospicua quota di risorse di co-locazione che sono state predisposte e mai prese in gestione dagli operatori assegnatari e che tali risorse comprendono anche quote di spazi ai permutatori. L'art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR fissa a sei mesi il limite temporale entro cui gli operatori sono tenuti a prendere possesso dei moduli standard di co-locazione per la fornitura di servizio agli utenti. In caso contrario, il modulo potra' essere dichiarato disponibile secondo quanto stabilito dal citato articolo.
Telecom Italia ha inoltre dichiarato che, anche nel caso di disponibilita' teoriche, gli spazi al permutatore potrebbero non essere agevolmente ceduti agli operatori in quanto, a causa del normale processo di attivazione disattivazione delle utenze, le posizioni libere non costituiscono blocchi contigui e, dunque, non possono essere rese disponibili. Telecom Italia ha segnalato che eventuali operazioni di riordino, oltre ad essere estremamente onerose, se fatte in modo sistematico, porterebbero disservizi all'utenza (Telecom Italia garantisce comunque tale operazione almeno nel caso di rinnovo degli armadi dei permutatori).
L'Autorita' ritiene che l'esigenza degli operatori di ampliamento degli spazi di co-locazione debba essere soddisfatta da Telecom Italia in tempi ragionevoli e certi, al fine di consentire una corretta pianificazione delle azioni commerciali da parte degli operatori alternativi.
L'Autorita' ritiene pertanto necessario che Telecom Italia predisponga una procedura che gli operatori possano utilizzare in caso di richieste di ampliamenti degli spazi di co-locazione che includa una completa casistica di eventi possibili (ad esempio, permutatore saturo con spazi liberabili, permutatore saturo con spazi non liberabili che necessita di ampliamenti, permutatore disordinato, ...), nonche' i relativi tempi e modalita' di risoluzione previsti.
Ai fini dell'ampliamento dei siti e della pianificazione del proprio sviluppo di offerta di servizi sul territorio, alcuni operatori, nell'ambito della consultazione pubblica, hanno anche segnalato la necessita' di poter conoscere lo stato di assegnazione delle risorse di co-locazione con riferimento anche al grado di riempimento dei permutatori nonche' dei cavi ai fini dell'utilizzo di servizi xDSL.
A tal proposito, Telecom Italia ha fatto presente che, in base a quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 13/00/CIR, con cadenza semestrale comunica un aggiornamento del database delle risorse di co-locazione sia all'Autorita' sia agli operatori stessi. Tale database e' stato tuttavia definito senza tenere pero' conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito del ritiro parziale o totale di alcuni operatori dai siti originariamente acquisiti.
L'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia pubblichi con cadenza almeno bimestrale il database delle risorse di co-locazione disponibili, aggiornandolo con l'indicazione sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili perche' non presi in gestione, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR.
Inoltre, poiche' le informazioni relative alla disponibilita' al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi sono necessarie per gli operatori per la pianificazione delle proprie attivita', l'Autorita' ritiene opportuno che tale database, oltre alle informazioni sugli spazi fisici, includa anche quelle relative alla disponibilita' al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL.
Subentro in spazi di co-locazione parzialmente cedute da altri operatori.
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che l'offerta di riferimento richiede, in merito alle «condizioni generali per il subentro di un operatore negli spazi di co-locazione gia' assegnati ad un altro operatore», che tale subentro avvenga solo a seguito della cessione integrale del contratto di sito precedentemente sottoscritto con Telecom Italia da parte dell'operatore cedente all'operatore cessionario. Un operatore che volesse dunque acquisire risorse di co-locazione resesi disponibili a seguito del rilascio da parte di un altro operatore sarebbe vincolato alla acquisizione integrale del lotto.
La delibera n. 13/00/CIR fissa, all'art. 9, la definizione di modulo minimo di risorse assegnabili, identificando, tra l'altro, come spazio minimo allocabile quello di due telai di dimensioni 600x300x2200 mm. Tale spazio e' associato allo spazio al permutatore per almeno 2000 coppie oppure a 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonche' allo spazio al permutatore ottico per almeno 20 fibre. Tale definizione dello spazio minimo e' stata adottata dall'Autorita', nel rispetto delle modularita' di spazi previste da Telecom Italia, al fine di garantire la massima flessibilita' per gli operatori.
L'Autorita' ritiene che il limite, posto da Telecom Italia, di cessione integrale degli spazi rilasciati da un operatore all'altro, contrasti con gli obiettivi di flessibilita' che hanno condotto alla suddetta scelta delle dimensioni dei moduli minimi.
L'Autorita' ritiene, pertanto, possibile anche la cessione parziale di spazi e risorse, ove la dimensione minima di spazio cedibile e' quella del singolo telaio e la dimensione minima dei blocchi di posizioni cedibili in ciascun permutatore e' individuata in funzione delle specifiche tecniche del permutatore stesso. 2.2. Servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
Qualificazione ADSL: vincoli sulla velocita'.
Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia, a partire dall'offerta di riferimento 2003, ha introdotto la richiesta di qualificazione della linea di accesso disaggregato anche nel caso in cui l'operatore utilizzi, sotto la propria responsabilita', la linea ADSL con una velocita' differente da quella gia' qualificata in fase di attivazione della linea, sottolineando che tale richiesta non era prevista nelle precedenti offerte di riferimento.
Telecom Italia ha precisato la metodologia utilizzata per determinare se, a seguito di una richiesta da parte OLO, un dato rilegamento in rame e' idoneo alla trasmissione ADSL ad una certa velocita' (cosiddetta qualificazione ADSL); tale metodologia prevede due fasi:
1) fissazione di uno «scenario di rumore di riferimento» che e' costituito da un prefissato insieme di sistemi tradizionali e xDSL (n1 sistemi POTS, n2 sistemi ISDN, n3 sistemi ADSL, n4 sistemi SDSL, ecc.) attivi all'interno di un certo cavo. Lo scenario di riferimento stabilisce, per ogni tecnologia xDSL un limite sul numero massimo di sistemi dello stesso tipo installabili nel settore di cavo. Lo scenario di rumore non dipende dalle velocita' trasmissive dei sistemi ADSL ma solo dal numero massimo di sistemi ADSL ipotizzato (n3). Un nuovo sistema ADSL puo' essere inserito in rete se la somma del numero di sistemi ADSL gia' presenti all'interno del cavo, aumentata di una unita', e' minore o uguale al numero massimo di sistemi ADSL ipotizzati nello scenario di riferimento suddetto (ad es. se il numero massimo di ADSL ipotizzato e' n3=20 e sono attualmente attivi 16 sistemi ADSL, possono essere accettati altri 4 sistemi ADSL);
2) una volta che un nuovo sistema ADSL viene ritenuto ammissibile all'interno del cavo, Telecom Italia effettua una simulazione, utilizzando lo scenario di rumore di riferimento di cui al sub 1), per determinare, in funzione della distanza dell'utente dallo stadio di linea, se e' possibile offrire la velocita' richiesta dall'operatore.
Dall'analisi del processo di qualificazione emerge che, qualora l'operatore avesse la necessita' di variare la velocita' trasmissiva di una linea su cui ha precedentemente ottenuto la qualificazione, nella maggior parte dei casi il margine di rumore reale nel cavo dovrebbe consentire tale variazione. Dal punto di vista dei servizi offerti sulle altre coppie, l'aumento di velocita' trasmissiva sulla coppia ADSL non appare generare alcun problema di degradazione dei servizi gia' attivati, in quanto ciascuna coppia e' stata qualificata utilizzando lo «scenario di riferimento» in cui sono stati considerati sistemi ADSL alla massima velocita' trasmissiva.
In conclusione l'Autorita' ritiene che una volta ottenuta una qualificazione iniziale, in cui l'operatore specifica il tipo di apparato xDSL e la velocita' trasmissiva, non e' piu' necessaria, in linea di principio un'ulteriore qualificazione qualora l'operatore decidesse (su base non interferenziale) di aumentare la velocita' trasmissiva. Resta inteso che, in assenza di una qualificazione di Telecom Italia, e' l'operatore alternativo ad essere responsabile delle eventuali interferenze causate. L'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia sia informata delle eventuali variazioni di velocita' apportate al fine di consentire il continuo monitoraggio del livello interferenziale. Le attivita' di qualificazione svolte da Telecom Italia per poter compiere le azioni di spectrum management saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nell'ambito del tavolo tecnico che coinvolge operatori e Autorita' finalizzato, tra l'altro, all'introduzione del servizio ADSL su linea ISDN.
Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso.
La delibera n. 2/03/CIR stabilisce, all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2, che:
«Telecom Italia riformula il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi».
Diversi operatori, nel corso del procedimento; hanno segnalato che Telecom Italia non ha ne' ridotto i propri tempi di assurance, ne' previsto penali che coprano il 100%.
Telecom Italia ha motivato la mancata riformulazione con il fatto che, essendo attualmente il servizio scarsamente diffuso, non e' ancora in grado di garantire in modo affidabile tempi certi di assistenza in quanto, allo stato, non e' possibile dimensionare le strutture preposte in modo efficiente essendo le problematiche tecniche e gestionali commesse non ancora del tutto chiare.
L'Autorita' ritiene che le ridotte garanzie offerte dagli SLA, dovute al perdurare di condizioni di incertezza tecnica, possano rappresentare un disincentivo per la diffusione dell'offerta e che, pertanto, Telecom Italia debba adeguarsi, in tempi certi, a quanto gia' disposto dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 9 della delibera n. 2/03/CIR. 2.3. Circuiti parziali.
Service Level Agreement (SLA).
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato la necessita' di disporre, nello SLA applicato ai servizi di circuiti parziali, di tempi di disponibilita' garantiti al fine, da un lato, di poter concorrere con le offerte commerciali sul mercato retail di linee in affitto, dall'altro, di poter impiegare tali servizi anche per applicazioni che necessitano di elevata affidabilita'.
L'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia formuli un'offerta opzionale di garanzia sui tempi di disponibilita' annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilita' al di sopra del numero garantito. Tale parametro e' da intendersi garantito in modo puntuale per ciascun circuito parziale e sulla sola tratta di competenza di Telecom Italia.
Annullamento degli ordini prima della consegna.
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno fatto rilevare che il manuale delle procedure incluso nell'offerta di riferimento, prevede che «Qualora l'operatore richieda l'annullamento di un ordine di fornitura di un circuito parziale, gia' presentato a Telecom Italia ma non ancora consegnato, l'operatore e' tenuto a corrispondere a Telecom Italia, a titolo di rimborso, un importo pari alla somma del contributo di attivazione e del 200% del canone mensile previsto».
L'Autorita' ritiene che tale onere sia non rispondente al reale costo sostenuto da Telecom Italia, ad esempio quando il recesso avvenga entro pochi giorni dalla data di richiesta e che, pertanto, lo stesso possa rappresentare una ingiustificata barriera all'accesso all'offerta.
L'Autorita' ritiene, pertanto, che Telecom Italia, a partire dall'offerta di riferimento 2004, debba riformulare le condizioni applicabili prevedendo una reale rispondenza dell'entita' della penale ai costi sostenuti. 2.4. CVP.
Il servizio di canale virtuale permanente si configura come un sistema d'accesso comprendente l'utilizzo sia dei portante fisico, sia di apparati trasmissivi a larga banda. L'obbligo di introduzione di tale servizio deriva dalla delibera n. 2/00/CIR, che all'art. 5, comma 1, dispone che l'operatore notificato debba offrire agli operatori alternativi un servizio CVP per tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela. La delibera n. 15/00/CIR ha fissato le condizioni economiche e tecniche di fornitura per il servizio CVP per l'offerta di riferimento dell'anno 2000 a partire dall'analisi delle offerte commerciali dei servizi di accesso e connettivita' a larga banda proposte da Telecom Italia.
Le condizioni economiche di tale servizio sono state oggetto di revisione in occasione dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2002 di Telecom Italia, mentre le modalita' tecniche di fornitura ed i Service Level Agreement di tale servizio non hanno subito variazioni rispetto all'iniziale introduzione del servizio. Alcuni operatori, nel corso del presente procedimento, hanno segnalato che, contrariamente a quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR, Telecom Italia propone sul mercato retail offerte di accesso xDSL non replicabili a partire dalle configurazioni previste nell'attuale offerta, con particolare riferimento alla garanzia sui tempi di disponibilita' minima, all'uso di classi di servizio ATM quali la CBR e la VBR-rt ed alla garanzia di tempi massimi di provisioning ed assurance. Inoltre gli operatori hanno evidenziato che i livelli di servizio garantiti nell'offerta ADSL wholesale sono migliori di quelli garantiti per l'offerta CVP, nonostante una sostanziale equivalenza impiantistica.
In merito alle segnalazioni degli operatori alternativi, Telecom Italia ha dichiarato di offrire nelle offerte retail, su base commerciale, Service Level Agreement migliorativi al fine di ridurre i tempi massimi di provisioning ed assurance, pur senza produrre evidenza puntuale dei contratti di SLA e delle condizioni economiche relative alla propria offerta commerciale.
Inoltre Telecom Italia, a seguito di richiesta da parte dell'Autorita', ha fornito alcune informazioni in merito alle condizioni tecniche ed economiche delle proprie offerte commerciali di accesso e connettivita' a banda larga, dichiarando che a suo avviso tutte le proprie offerte retail attualmente sul mercato sono replicabili a partire dall'offerta CVP vigente.
In merito a tale ultimo aspetto, alcuni operatori hanno tuttavia fornito evidenza che tali condizioni di replicabilita' non sarebbero possibili, come ad esempio nel caso delle offerte di Telecom Italia Hyperway e Datawan integrate con i servizi Atmosfera, pubblicizzati come comprensivi delle classi di servizio VBR, CBR ed ABR.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba allineare le condizioni di provisioning ed assurance per i servizi CVP xDSL alle condizioni offerte per il servizio ADSL wholesale integrandole con penali garantite nel 100% dei casi ed includendo, in virtu' del principio di parita' di trattamento, le condizioni tecniche di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte retail di connettivita' a larga banda. D. LA CONCORRENZA NEL MERCATO DELL'ACCESSO ED I NECESSARI INTERVENTI REGOLAMENTARI.
Il mercato dei servizi di accesso in Italia presenta una condizione di sostanziale monopolio a vantaggio dell'operatore incumbent Telecom Italia. Lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato non mostra, allo stato, l'avvio di una effettiva concorrenza nel mercato dell'accesso.
A piu' di un anno dall'avvio operativo del servizio di accesso disaggregato si registrano volumi inferiori all'1% delle linee di accesso. Inoltre, la progressiva riduzione del numero di operatori alternativi attivi in tale mercato e' sintomatica di una difficolta' oggettiva allo sviluppo di una piena competizione.
E' evidente che una effettiva concorrenza in tale mercato puo' essere realizzata solo nell'ambito di un quadro che faciliti l'ingresso di operatori che investano in infrastrutture alternative e che, allo stesso tempo, siano in grado di offrire i servizi di accesso a tutti i cittadini senza limitazioni territoriali dovute a vincoli di natura regolatoria.
L'Autorita' ritiene necessario intraprendere le iniziative finalizzate ad ottenere che le condizioni di interconnessione ed i servizi all'ingrosso, presenti nell'offerta di riferimento dell'operatore incumbent, siano adeguate al raggiungimento dei predetti obiettivi.
Per consentire una maggiore competitivita' e sviluppo nei servizi di accesso gli operatori alternativi hanno segnalato all'Autorita' la necessita' di un chiarimento e di un'eventuale integrazione del quadro regolamentare vigente alla luce delle seguenti esigenze:
a) la necessita', emersa nel corso del procedimento, di contrattualizzare prezzi di terminazione sulle proprie reti differenti da quelli attualmente applicabili a Telecom Italia, giustificata dai maggiori oneri derivanti dagli investimenti sulla rete di accesso;
b) l'esigenza di essere immediatamente presenti sull'intero territorio nazionale con un'offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, giustificata dalla necessita' di presentare offerte commerciali fruibili da tutti gli utenti, indipendentemente dalla locazione geografica.
Relativamente alla richiesta di incrementare la quota di terminazione sulla rete di un operatore alternativo, l'Autorita' ritiene di osservare quanto segue.
La «quota di terminazione» e' il prezzo che l'operatore di «originazione» deve corrispondere per terminare una chiamata originata da un proprio cliente (direttamente o in carrier selection/preselection) sulla rete di un altro operatore, fornitore del servizio di accesso per l'utenza chiamata. La terminazione rappresenta dunque un servizio di interconnessione necessario per garantire l'interoperabilita' tra le reti di telecomunicazione.
L'attuale quadro normativo prevede che, qualora l'operatore di terminazione sia Telecom Italia, ovvero un altro operatore con obblighi equivalenti, il prezzo del servizio di terminazione sia soggetto a vincoli di natura regolamentare.
Nel caso in cui l'operatore di terminazione sia invece un operatore alternativo, allo stato, non esiste alcun obbligo regolamentare sulla modalita' di definizione del prezzo di terminazione.
Per prassi, il valore di riferimento riconosciuto all'operatore alternativo per la quota di terminazione e' pari a quello di Telecom Italia in virtu' dei cosiddetti accordi di «reciprocita» che, tuttavia, non sono riferibili a specifiche previsioni normative.
Per effetto della riduzione dei costi e degli interventi regolamentari dell'Autorita', il prezzo di terminazione sulla rete di Telecom Italia si e' negli anni ridotto e di conseguenza anche il prezzo riconosciuto agli operatori alternativi ha subito il medesimo decremento.
Gia' nella delibera n. 3/03/CIR l'Autorita' aveva osservato che «la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche puo' contribuire ad eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione verticale che l'operatore dominante puo' utilizzare». E' evidente che la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore incumbent efficiente e verticalmente integrato e non puo' essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso. Tale differente struttura dei costi e degli investimenti rende chiaro che non puo' esistere un legame diretto tra i valori di terminazione sulla rete di un operatore nuovo entrante ed i valori riportati nell'offerta di riferimento dell'operatore incumbent.
Nel caso di servizi a traffico commutato l'Autorita', con la delibera n. 152/02/CONS, nell'evidenziare l'esistenza di un effettivo vantaggio da integrazione verticale, ha introdotto dei test di prezzo idonei a valutare le condizioni di ingresso di un operatore alternativo efficiente.
Nel caso di operatori nuovi entranti nel mercato dell'accesso alla rete fissa, gli elevati oneri di infrastrutturazione sono stati piu' volte evidenziati in occasione dell'analisi dei costi diretti ed indiretti dell'accesso disaggregato.
Lo sviluppo della concorrenza sul mercato dell'accesso e la sopravvivenza degli operatori in tale mercato, secondo l'Autorita', si potra' avere, pertanto, unicamente qualora si consenta agli operatori nuovi entranti di recuperare i propri maggiori costi, anche tramite i ricavi da interconnessione. E' peraltro evidente che tali maggiori oneri sono destinati a ridursi quando l'operatore nuovo entrante riesca a guadagnare quote di mercato rilevanti e tali da consentire la fruizione di economie di scala.
L'Autorita' ritiene, pertanto, che la richiesta avanzata dagli operatori alternativi di rivedere le proprie quote di terminazione rispetto ai valori attualmente contrattualizzati sia ragionevole e suscettibile di creare effetti benefici sulla concorrenza e sugli investimenti.
Ad avviso dell'Autorita', come sottolineato nelle premesse della delibera n. 289/03/CONS, stante la contenuta dimensione del volume di traffico terminato sulla rete di altro operatore rispetto a quello terminato sulla rete di Telecom Italia (in virtu' dell'esiguo numero di accessi diretti degli operatori alternativi), la variazione dei costi associati al traffico originato dalla rete di Telecom Italia, in conseguenza della variazione dei prezzi di terminazione su rete di altro operatore, allo stato, non potra' avere effetti apprezzabili sul prezzo finale praticato agli utenti finali valutato sulla base dei costi medi di terminazione. Solo al realizzarsi di una reale concorrenza nell'intero mercato nazionale dell'accesso tale condizione potrebbe portare effetti significativi che necessiterebbero una revisione dei prezzi finali.
Pertanto, ribadendo che le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle condizioni economiche contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia, alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno che gli operatori alternativi, operanti nel mercato dell'accesso, possano richiedere la ridefinizione dei prezzi di terminazione sulle proprie reti, tenendo in considerazione anche gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture della rete di accesso. Tali negoziazioni devono concludersi entro i termini previsti all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni» del 24 aprile 1998. L'Autorita' si riserva di intervenire nelle controversie tra operatori che dovessero sorgere su tale punto, secondo le disposizioni di cui al Capo I della delibera n. 148/01/CONS.
In considerazione di eventuali problematiche di ordine tecnico-applicativo in relazione agli altri servizi di interconnessione (Carrier selection, transito, ecc.) che dovessero insorgere a valle della ridefinizione dei contratti di terminazione su rete di altro operatore, l'Autorita' avviera' un apposito tavolo tecnico.
In relazione all'esigenza degli operatori alternativi di essere immediatamente presenti sull'intero territorio nazionale con un'offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, l'Autorita' ritiene che, allo stato, soltanto Telecom Italia possa proporre tale modalita' di offerta e cio' rappresenta un indubbio vantaggio competitivo.
Lo strumento individuato dagli operatori per consentire la realizzazione immediata di un'offerta su tutto il territorio nazionale, e' denominato, a livello internazionale, Wholesale Line Rental e consiste nella possibilita' per l'operatore alternativo di provvedere alla fatturazione unica verso il cliente finale sia del traffico raccolto in Carrier pre-selection, sia dei restanti servizi (traffico non geografico e canone di accesso).
D'altra parte, una reale concorrenza sui servizi di accesso puo' svilupparsi unicamente gestendo una propria infrastruttura di rete e proponendo in tal modo offerte differenziate, non solo nel prezzo, ma anche nelle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi. In tale ottica l'Autorita' reputa che lo strumento principale per realizzare la concorrenza nell'accesso, oltre alla posa di infrastrutture alternative (accesso diretto) sia il servizio di accesso disaggregato.
Il servizio Wholesale Line Rental (WLR) dovrebbe quindi rappresentare una soluzione transitoria e complementare al servizio di accesso diretto o disaggregato la cui eventuale introduzione sara' valutata dall'Autorita' in separato procedimento.
Udita la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Approvazione dell'offerta di riferimento 2003 di Telecom Italia

1. E' approvata l'offerta di riferimento per l'anno 2003 pubblicata da Telecom Italia in data 11 aprile 2003, fatto salvo quanto previsto ai successivi art. 3, comma 2 ed art. 4, comma 1.
 
Art. 2. Integrazioni sulle modalita' applicative del meccanismo di network
cap a partire dall'offerta 2004

1. Il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 introdotto con l'art. 1, comma 2 della delibera n. 2/03/CIR non e' incluso nei panieri del network cap ed e' soggetto, quindi, a verifica dell'orientamento al costo.
2. A partire dall'offerta di riferimento per l'anno 2004, le condizioni economiche dei servizi con volume nullo all'interno dei panieri di network cap sono determinate nel seguente modo:
a) servizi gia' presenti nelle precedenti offerte di riferimento: le condizioni economiche sono definite applicando al prezzo dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;
b) servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono soggette alla verifica dell'orientamento al costo.
 
Art. 3.
Modalita' applicative e chiarimenti sull'offerta di riferimento

1. Telecom Italia formula l'offerta dei seguenti servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di coerenza delle condizioni economiche a parita' di elementi impiantistici utilizzati:
a) servizio di circuiti di interconnessione;
b) servizio di circuiti parziali: Telecom Italia assicura la migrazione dei servizi di linee affittate retail e wholesale a circuiti parziali senza alcun onere aggiuntivo, secondo quanto disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art. 2, comma 3, ed elimina ogni obbligo in merito ad eventuali attivita' di predisposizione del sito ed ai relativi studi di fattibilita';
c) servizio di raccordi interni di centrale.
2. Con riferimento a quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza, Telecom Italia recepisce nell'offerta di riferimento le seguenti disposizioni:
Servizi di interconnessione:
a) Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 155 Mbps di cui alle tabelle 1, 1-bis, 2-bis e 3-bis dell'offerta di riferimento 2003, secondo i criteri previsti nella delibera n. 2/03/CIR;
b) Telecom Italia formula le condizioni economiche di offerta dei circuiti di interconnessione a 34 Mbps, secondo quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR;
c) Telecom Italia riformula le condizioni di offerta dei circuiti di interconnessione prevedendo che l'operatore, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale possa cessare con un ragionevole preavviso i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, art. 3, comma 1, lettera h), punto 2.
Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore:
d) Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di «fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore» prevedendo, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato cosi', come disposto dall'art. 1, comma 1, lettera d), punto 1, della delibera n. 2/03/CIR. Tale valore e' applicabile indipendentemente dal prezzo del servizio fatturato ed indipendentemente dalle griglie di prezzo contenute nell'offerta presentata da Telecom Italia. Gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie sono esposti nell'offerta di riferimento condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo;
e) con riferimento alla quota di «perdita su crediti», Telecom Italia conclude le negoziazioni avviate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), punto 2, della delibera n. 2/03/CIR, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio delle stesse negoziazioni, fornendo tutte le informazioni a tal fine necessarie, ivi inclusa la documentazione necessaria alla determinazione della perdita effettivamente generata dall'operatore. Nell'ambito delle negoziazioni, Telecom Italia fornisce agli operatori evidenza separata delle componenti di perdita su crediti in maniera disaggregata rispetto alla quota di fatturazione di cui al precedente punto d).
Servizi di accesso disaggregato:
f) qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato ADSL con velocita' superiore a quella certificata in fase di attivazione e' tenuto a darne tempestiva comunicazione a Telecom Italia ai fini delle attivita' di spectrum management. L'operatore e' tenuto a richiedere a Telecom Italia il servizio di qualificazione ADSL solo nel caso in cui necessiti di una garanzia della velocita' di trasmissione utilizzata, differente da quella gia' certificata in fase di attivazione, secondo quanto disposto all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 9 della delibera n. 2/03/CIR.
3. Telecom Italia predispone una procedura applicabile al caso di richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione che contempli anche la possibilita' di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione.
4. A partire dall'offerta di riferimento per l'anno 2004 si dispongono le seguenti integrazioni:
Servizi di co-locazione:
a) Telecom Italia integra il Service Level Agreemnent per i servizi di co-locazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilita' dei raccordi interni e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l'assistenza tecnica;
b) Telecom Italia applica, per i raccordi interni di centrale i tempi di provisioning e le penali previste nel Service Level Agreement per servizi di co-locazione;
c) Telecom Italia applica livelli progressivi di penali per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di co-locazione in linea con quanto definito all'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR e secondo le premesse del presente provvedimento;
d) Telecom Italia provvede alla pubblicazione, con cadenza almeno bimestrale, del database delle risorse di co-locazione disponibili, adeguandolo in modo da tener conto sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili ai sensi dell'art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR. Tale database, oltre alle informazioni sugli spazi fisici e sulle disponibilita' al permutatore, comprende anche l'informazione sul grado di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL.
Servizi di accesso disaggregato:
e) Telecom Italia integra il Service Level Agreement dei servizi di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi, cosi' come previsto dalla delibera n. 2/03/CIR, art. 2, comma 1, lettera b), punto 2;
Servizio di circuiti parziali:
f) Telecom Italia formula un'offerta di garanzia sui tempi di disponibilita' annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilita' al di sopra del numero garantito;
g) Telecom Italia riformula i livelli di penale per la revoca degli ordini di circuiti parziali prima della consegna da parte degli operatori, prevedendo importi progressivi con il numero di giorni trascorsi dall'ordine e comprendendo un periodo iniziale in cui non e' dovuto alcun importo.
Servizio di circuito virtuale permanente:
h) Telecom Italia allinea le condizioni di provisioning ed assurance applicate ai servizi circuito virtuale permanente xDSL alle condizioni offerte previste per il servizio ADSL wholesale integrandole con penali garantite nel 100% dei casi;
i) Telecom Italia integra le condizioni di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte retail di connettivita' a larga banda, con particolare riferimento alle condizioni tecniche e di qualita' di servizio.
 
Art. 4.
Disposizioni finali

1. Sino al 10 ottobre 2003 resta in vigore per il servizio di «surcharge» della raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica, di cui alle tabelle n. 8 e 14 dell'offerta di riferimento 2003, il valore disposto dall'art. 1, comma 1, lettera b), sub 5 della delibera 2/03/CIR. L'Autorita', a seguito di uno specifico procedimento, stabilisce i criteri per la determinazione del valore della «surchange» applicati da Telecom Italia.
2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente art. 3, commi 1, 2 e 3, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
3. Gli accordi relativi ai servizi di interconnessione offerti dagli operatori attivi nel mercato dell'accesso, diretto e disaggregato, e diversi da Telecom Italia, possono prevedere condizioni economiche differenti da quelle approvate con il presente provvedimento. Telecom Italia, su richiesta delle parti, procede alle opportune modificazioni dei contratti del servizio di terminazione su rete di altro operatore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le controversie tra operatori sono rimesse all'Autorita' secondo le disposizioni di cui al capo I dell'allegato A della delibera n. 148/01/CONS.
4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 25 luglio 2003
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
alla delibera n. 11/03/CIR

Obiettivo

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| Pesi | Variazione Spesa | cap ===================================================================== Paniere A - SGU | |-5,60% |-5,60% Raccolta via SGU |37,5% |-5,6% | Raccolta via SGU D7.br |0,0% |- | Raccolta forfettaria SGU |0,0% |- | Terminazione via SGU |19,4% |-5,6% | Transito via SGU |0,01% |-11,3% | Kit di interconnessione |17,7% |-2,8% | Flussi di ICX |25,3% |-7,6% | Circ. parz. non a ceiling |0,0% |- |

=====================================================================
Paniere B - SGD e SGT | | -3,60% | -3,60% ===================================================================== Raccolta via SGD |0,0% |- | Raccolta via SGT |37,1% |-3,4% | Raccolta forfettaria SGD |0,0% |- | Raccolta forfettaria SGT |0,0% |- | Terminazione via SGD |0,0% |- | Terminazione via SGT |59,6% |-3,1% | Transito via SGD |0,0% |- | Transito via SGT |3,4% |-14,3% |

=====================================================================
Paniere C - 2 SGT | | -1,35% | -1,35% ===================================================================== Raccolta doppio SGT |6,7% |-2,0% | Terminazione doppio SGT |18,5% |-1,0% | Transito doppio SGT |0,0001% |-15,6% | Accesso alle Cable Station |0,1% |-1,4% | Instrad. vs estero da SGT |24,5% |-3,9% | Instrad. vs estero da CI |50,2% | | -1,0% | | |

=====================================================================
|Pesi |Variazione Spesa|Target ===================================================================== --------------------------------------------------------------------- Paniere D - Contributi | |0,00% |0,00% --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Contr. SPP |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. attiv. CPS |91,9%|0,0% | --------------------------------------------------------------------- Contr. Config. codici CPS |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Attivazione Number Hosting |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contrib. per circ. parz. |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contrib. Acc. Dis. Rete loc. |8,1% |0,0% | --------------------------------------------------------------------- Contr. Acc. Dis. sottorete loc. |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Acc. Cond. Rete distrib. (POTS) |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Canale numerico |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. prolung. accesso |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Rete Loc. |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Sottorete | | | Loc. |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Aggiuntivi Acc. Condiviso |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Rete | | | distrib. |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Sottorete | | | distrib. |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. Acc. condiviso Rete | | | distrib. |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. Canale numerico |0,0% |- | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. Prolung. Accesso C. | | | Numerico |0,0% |- |
 
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