Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2003 (vai al sommario)
LEGGE 11 agosto 2003, n. 234
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni, e' aumentato di 120 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1978, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.
3. Per l'anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n.656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.342.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, la spesa e' valutata in 11.545.600 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
5. Per le finalita' di cui al comma 2, la spesa e' valutata in 12.554.123 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 4 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n.468 del 1978.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 24.099.723 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 19.692.502 euro per l'anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; quanto a 1.820.516 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive; quanto a 6.638.192 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 2.401.015 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e quanto a 2.911.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 129):
Presentato dal sen. Guerzoni ed altri il 6 giugno 2001.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede
referente, il 27 giugno 2001 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 2
e 3 ottobre 2001.
Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede
deliberante, il 4 ottobre 2001 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª e 5ª.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il
12 giugno 2002, il 10 luglio 2002 e approvato il 24 luglio
2002 in un Testo unificato con atti n. 377 (sen. Bonatesta)
e n. 1319 (sen. Pedrizzi).
Camera dei deputati (atto n. 3094):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 3 settembre 2002 con pareri delle commissioni
I, IV, V e XII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il
18 settembre 2002; il 7 maggio 2003.
Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede
legislativa, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni
I, IV, V e XII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il
25 giugno 2003; il 1° luglio 2003 ed approvato, con
modificazioni, il 2 luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 129-377-1319-B):
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede
deliberante, il 16 luglio 2003 con pareri delle commissioni
1ª e 5ª.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il
23 luglio 2003 ed approvato il 30 luglio 2003.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella G (Vedove ed orfani minorenni -
orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata
al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita prima dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio
1979, S.O.), n. 834 (Definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista
dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), e poi
dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed
integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra):

«Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti

=====================================================================
SOGGETTI DI DIRITTO | Importo annuo|(in lire) =====================================================================
|Dal 1° gennaio 1985|Dal 1° gennaio 1986 --------------------------------------------------------------------- Tabella G - Vedove ed orfani | | minorenni - orfani | | maggiorenni in istato di | | disagio economico |1.596.180 |2.419.360}

- Si riporta la tabella N (Vedove ed orfani minorenni -
orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata
al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 come modificata dalla legge qui
pubblicata limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª:

«Tabella N
(Importi in euro) =====================================================================
Categorie | dal 1° gennaio 2002 | dal 1° gennaio 2003 ===================================================================== 2ª categoria | 1.626,51| 1.838,66 3ª categoria | 1.422,06| 1.624,68 4ª categoria | 1.278,92| 1.426,05 5ª categoria | 1.125,45| 1.223,09 6ª categoria | 984,57| 1.018,78

(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della gia'
citata legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed
integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), come
sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342
(Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli
invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio):
«Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti
pensionistici di guerra) - 1. A decorrere dal 1° gennaio
1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante
l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre
dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto
dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive
modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S,
degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli
assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
b)-h) (Omissis)».



 
Allegato (Articolo 1, comma 2)
(Importi in euro)

=====================================================================
Categorie | dal 1° gennaio 2003 ===================================================================== 2ª categoria | 1.838,66 3ª categoria | 1.624,68 4ª categoria | 1.426,05 5ª categoria | 1.223,09 6ª categoria | 1.018,78
 
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