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| Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2003 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 1 agosto 2003, n. 39 |  | Settore  Pac  Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2003 - settore bovini. |  | 
 |  |  |  | Al Ministero delle politiche agricole e forestali. Direzione generale delle
 politiche comunitarie e internazionali
 Al Ministero della salute - Direzione
 generale della sanita' pubblica
 veterinaria, degli alimenti e della
 nutrizione - Ufficio VI
 Al Ministero delle politiche agricole e
 forestali. Direzione generale del
 Corpo forestale dello Stato
 Al Corpo forestale dello Stato della
 regione siciliana
 Agli assessori regionali agricoltura
 Agli assessorati province autonome Trento
 e Bolzano
 Alle Organizzazioni professionali
 agricole
 Ai centri di assistenza agricola (C.A.A.)
 riconosciuti
 A  tutti i produttori non aderenti ai
 C.A.A.
 A tutti gli operatori del settore
 
 QUADRO NORMATIVO
 
 Si  riporta  di  seguito  un  elenco della normativa comunitaria e nazionale  di  riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di premio per i produttori di carni bovine.
 
 - Regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e
 successive  modifiche  ed integrazioni, relativo all'organizzazione
 comune dei mercati nel settore delle carni bovine - Regolamento  (CE)  n.  2342/1999  della  Commissione del 28 ottobre
 1999,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, recante modalita'
 d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1254/1999 del Consiglio
 relativo  all'organizzazione  comune  dei mercati nel settore delle
 carni bovine, in relazione al regimi di premi - Regolamento  (CE)  n.  2550/2001  della Commissione del 21 dicembre
 2001,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, che stabilisce le
 modalita'  d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n. 2529/2001 del
 Consiglio   relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel
 settore delle carni bovine, per quanto riguarda il regime dei premi
 e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 - Regolamento  (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, e
 successive  modifiche  ed  integrazioni,  che istituisce un sistema
 integrato  di  gestione  e  di  controllo di taluni regimi di aiuti
 comunitari - Regolamento  (CE)  n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre
 2001,   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  fissa  le
 modalita'  di  applicazione  del sistema integrato di gestione e di
 controllo  relativo  a  taluni regimi di aiuti comunitari istituito
 dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio - Direttiva  92/102/CEE  del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa
 alla identificazione e registrazione degli animali - REGOLAMENTO  (CE)  n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e
 successive  modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema di
 identificazione   e   di   registrazione   dei  bovini  e  relativo
 all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
 bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio - Regolamento  (CE)  n.  1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
 sostegno  allo  sviluppo  da  parte  del  Fondo europeo agricolo di
 orientamento  e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni
 regolamenti. - Regolamento  (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che
 istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
 seminativi - Regolamento  (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che
 stabilisce  norme  comuni  relative  ai  regimi di sostegno diretto
 nell'ambito della politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001,
 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999
 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli
 imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno - Legge  7  agosto  1990,  n.  241  -  "Nuove  norme  in  materia  di
 procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso ai documenti
 amministrativi." - D.P.R.  1  Dicembre  1999,  n.  503 - Regolamento recante norme per
 l'istituzione  della  Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e
 dell'anagrafe  delle  aziende agricole, in attuazione dell'art. 14,
 comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 - MINISTERO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  E  FORESTALI  -  DECRETO  27
 novembre 2001 - Modalita'  di  applicazione  del  Decreto  16  marzo  2000, recante
 disposizioni in materia di premi zootecnici. - DPR  437  del  19 ottobre 2000 Regolamento recante modalita' per la
 identificazione e registrazione degli animali. - DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo
 2001  -  Requisiti  minimi  di  garanzia  e di funzionamento per le
 attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola - DECRETO   Interministeriale   del   31   gennaio   2002  -  recante
 disposizioni  in  materia  di Anagrafe Zootecnica Bovina e relativo
 manuale operativo di gestione dell'anagrafe stessa - DECRETO  Interministeriale del 7 giugno 2002 - recante disposizioni
 in  materia  di  Anagrafe  Zootecnica  Bovina  e  relativo  manuale
 operativo di gestione dell'anagrafe stessa - CIRCOLARE  AGEA  24  aprile  2001,  n.  35 - Istruzioni concernenti
 adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria
 in  ordine  ai  settori:  seminativi,  zootecnia, sviluppo rurale e
 settore vitivinicolo.
 
 SETTORI DI INTERVENTO
 
 La  presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per  la  compilazione  e la presentazione delle domande di premio nel settore Bovini.
 Il  settore di intervento Bovini comprende due linee principali di premio a cui ne sono subordinate altre:
 
 - Premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche
 nutrici/giovenche
 - premio all'estensivizzazione
 - premio complementare nazionale alle vacche nutrici/giovenche
 - premio supplementare alle vacche nutrici/giovenche - Premio alla macellazione
 - Premio supplementare per aziende ricadenti in particolari
 categorie;
 - premio supplementare alle giovenche
 
 Per   il  settore  bovini  l'allevatore  deve  presentare  domande distinte a seconda delle diverse linee di premio.
 In particolare puo' essere presentata:
 
 - per  il  premio vacche nutrici una sola domanda di premio nel corso
 della campagna; - per  il  premio  bovini maschi fino ad un massimo di cinque domande
 per codice aziendale; - per  il  premio  alla  macellazione non esiste un numero massimo di
 domande.
 
 DEFINIZIONI
 
 Il  Regolamento  (CEE)  N.  3508/92  fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:
 
 - "Imprenditore":  il  singolo  produttore agricolo, persona fisica o
 giuridica   o   associazione   di  persone  fisiche  o  giuridiche,
 indipendentemente   dallo  stato  giuridico  conferito  secondo  il
 diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda
 si' trova nel territorio della Comunita'; - "azienda":   l'insieme   delle   unita'   di   produzione   gestite
 dall'imprenditore  che  si  trovano  nel  territorio  di  uno Stato
 membro; - "parcella  agricola":  una porzione continua di terreno sulla quale
 un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore.
 
 Il  Regolamento  (CE)  N.  1760/2000 fissa, all'art. 2 comma 1, le seguenti definizioni:
 
 - "animale":   un  bovino  quale  definito  all'articolo  2,paragrafo
 2,lettere b) e c),della direttiva 64/432/CEE (2), - "azienda":  qualsiasi  stabilimento,costruzione  e, nel caso di una
 fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o
 governati  animali  oggetto  del  presente regolamento, situati nel
 territorio di uno Stato membro, - "detentore":  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica responsabile
 degli  animali,su base sia permanente che temporanea, anche durante
 il trasporto o su un mercato, - "autorita'  competente": l'autorita' centrale o le autorita' di uno
 Stato   membro   responsabili   o  incaricate  dell'esecuzione  dei
 controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per
 il controllo dei premi, le autorita' incaricate dell'esecuzione del
 regolamento (CEE) n. 3508/92.
 
 Il  Regolamento  (CE)  N. 2419/2001 fissa, all'art. 2 comrna 1, le seguenti ulteriori definizioni:
 
 - "sistema  di  identificazione  e  di  registrazione dei bovini": il
 sistema  di  identificazione e di registrazione dei bovini previsto
 dal regolamento (CE) n. 1760/2000 - "marchio  auricolare":  il marchio auricolare per l'identificazione
 dei  singoli  animali  ai  sensi  dell'articolo  3,  lettera  a), e
 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 - "banca di dati informatizzata": la banca di dati elettronica creata
 in  conformita'  dell'articolo 3, lettera b), e dell'articolo 5 del
 regolamento (CE) n. 1760/2000 - "passaporto per gli animali)): il passaporto per gli animali di cui
 all'articolo  3, lettera c), e dell'articolo 6 del regolamento (CE)
 n. 1760/2000 - "registro":  il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice
 di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del
 Consiglio,  o  all'articolo  3,  lettera  d),  e all'articolo 7 del
 regolamento (CE) n. 1760/2000 - "elementi  del  sistema  di  identificazione e di registrazione dei
 bovini": gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
 1760/2000 - "codice  di identificazione": il codice di identificazione ai sensi
 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.
 
 Inoltre nel sopracitato Regolamento, all'art. 3, si prescrive che:
 
 "Ai  fini di' un efficace controllo e per evitare la presentazione di  molteplici  richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso  Stato  membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico   per   l'identificazione   degli   imprenditori  agricoli  che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."
 "gli  stati  membri  introducono  un  sistema unico per registrare l'identita'  degli  imprenditori  che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".
 
 Il  D.P.R.  503  del  1 dicembre 1999, istituisce l'Anagrafe delle Aziende Agricole:
 
 - "anagrafe   delle  aziende  agricole":  e'  il  sistema  unico  per
 l'identificazione   degli   imprenditori  agricoli  che  presentano
 domande di aiuto comprese nel sistema integrato - "codice  unico  di  identificazione delle aziende agricole (CUAA)":
 codice  fiscale  dell'azienda  che  a  qualsiasi titolo intrattenga
 rapporti  con  la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o
 domanda   dell'azienda   trasmessa   agli   uffici  della  pubblica
 amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il
 CUAA   dell'azienda.  Gli  uffici  della  pubblica  amministrazione
 indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione
 il  CUAA  fosse  errato,  l'interessato e' tenuto a comunicare alla
 pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA. - "unita' tecnico-economiche (UTE)": A ciascuna azienda fa capo una o
 piu'  unita'  tecnico-economica  di  seguito denominata unita'; per
 unita'   si  intende  l'insieme  dei  mezzi  di  produzione,  degli
 stabilimenti e delle unita' zootecniche condotte a qualsiasi titolo
 dal  medesimo  soggetto  per  una  specifica  attivita'  economica,
 ubicato  in  una  porzione  di territorio, identificata nell'ambito
 dell'anagrafe  tramite  il  codice  ISTAT  del comune ove ricade in
 misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".
 
 Il  Regolamento  (CE)  n.  2419/2001  all'art. 2 fissa le seguenti definizioni, che si riportano quale pronto riferimento:
 
 - "irregolarita'":  qualsiasi  inottemperanza  alle  disposizioni che
 disciplinano la concessione degli aiuti; - "domanda di aiuto per superficie": una domanda per il versamento di
 aiuti  nel  quadro  dei  regimi  di  aiuto  di  cui all'articolo 1,
 paragrafo  1,  lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento
 (CEE)  n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di' ogni altro uso
 della  superficie,  in  particolare  la dichiarazione di superficie
 foraggiera ai fini delle domande di aiuto per animale; - "domanda  di  aiuto  per animale": una domanda per il versamento di
 aiuti  nel  quadro  dei  regimi  di  aiuto  di  cui all'articolo 1,
 paragrafo  1,  lettera  b), punti i)e ii), del regolamento (CEE) n.
 3508/92; - "regimi  di  aiuto  per  i  bovini":  i  regimi  di  aiuto  di  cui
 all'articolo  1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento
 (CEE) n.3508/92; - "bovini oggetto di una domanda": i bovini oggetto di una domanda di
 aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini; - "bovini  che  non  sono  oggetto  di  domanda": i bovini non ancora
 oggetto  di  una  domanda  di  aiuto per animale, ma potenzialmente
 ammissibili a un aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini; - "periodo  dl  detenzione":  periodo nel corso del quale un animale,
 oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in
 virtu' delle seguenti disposizioni: - articolo  5  e  articolo  9,  paragrafo  1, del regolamento (CE) n.
 2342/1999  della  Commissione,in relazione al premio speciale per i
 bovini maschi, - articolo  16  del  regolamento  (CE)  n.  2342/1999 in relazione al
 premio per le vacche nutrici, - articolo  37  del  regolamento  (CE)  n. 2342/1 999 in relazione al
 premio alla macellazione, - "uso":  l'uso  della  superficie in termini di tipo di coltura o di
 copertura vegetale o la mancanza di coltura - "superficie  determinata":  la superficie in ordine alla quale sono
 soddisfatte  tutte  le  condizioni regolamentari per la concessione
 degli aiuti - "animale  accertato": l'animale in ordine al quale sono soddisfatte
 tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti - "periodo di erogazione del premio": periodo a cui si riferiscono le
 domande    di    aiuto,   indipendentemente   dal   momento   della
 presentazione.
 
 CENTRI AUTORIZZATI Dl ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)
 
 A  partire  dalla  campagna 2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati  di  Assistenza  Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D.Lgs.   165   del  27  maggio  1999  e  successive  modificazioni  e integrazioni:
 ..."   Il   CAA  ha,  in  particolare,  la  responsabilita'  della identificazione  del  produttore  e  dell'accertamento  del titolo di conduzione  dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei dati, del rispetto  di  quanto  di  competenza  delle disposizioni comunitarie, nonche'   la   facolta'   di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
 L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
 
 "Il  CAA  e'  tenuto  ad  acquisire, dall'utente, apposito mandato esclusivo,  da  cui  deve  risultare  l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
 
 a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare  con  il  CAA  ai  fini del regolare svolgimento delle
 attivita' affidate; c) consentire  l'attivita'  di  controllo  del  CAA  nei  casi di cui
 all'art. 2, comma 2 del citato decreto."
 
 I  CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito  loro  mandato esclusivo, la partecipazione al procedimento ed  il  diritto  di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle   attivita'   demandate   alle   medesime  in  esecuzione  delle convenzioni  stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge  n.  241  del  7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata,  nei  confronti  degli  imprenditori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
 Si  rammenta  che ai sensi della deliberazione AGEA numero 115 del 12  maggio  2003  relativa all'Adozione del Regolamento di attuazione della  Legge  9 agosto 1990 ,concernente il regolamento di attuazione della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  pubblicata sul supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 156 del 8 luglio 2003, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati,  tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento finale  sono  comunicati  al  mandatario  e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".
 
 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE
 
 Per   garantire   un   costante   miglioramento   in   termini  di ammissibilita'  delle  richieste  di  premio, attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande, sono  state  impartite  dall'AGEA  specifiche  disposizioni,  con  la circolare  AGEA  n.  35 del 24 aprile 2001, affinche' ogni produttore sia univocamente identificato ed, a corredo dell'atto amministrativo, inoltrato  all'Amministrazione, disponga di tutta la documentazione a sostegno  di  quanto  dichiarato.  Sulla base di' tali premesse detta documentazione   costituisce  parte  integrante  del  "fascicolo  del produttore".
 La  costituzione  del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il produttore  presenti  domanda  per  la  prima  volta:  se  invece  il fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito in una delle campagne precedenti  o  per  altri  settori, e' necessario che i produttori, a fronte    di   eventuali   variazioni   intervenute,   lo   integrino aggiornandolo con la documentazione necessaria. La suddetta circolare AGEA. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che  ciascun  produttore  deve  presentare  a  corredo  della propria domanda.
 I  produttori  che  si  servono  dei CAA, a cui hanno conferito il mandato  esclusivo, costituiscono il proprio fascicolo, con l'obbligo di    aggiornare   la   documentazione   necessaria,   affidando   la conservazione  del  fascicolo  al  CAA  stesso.  I CAA rappresentano, inoltre,  per  i  procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il tramite  per  il  provvedimento  finale, in quanto hanno l'obbligo di trasmettere  tutte  le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.
 Gli  altri  produttori,  invece, devono costituire il fascicolo ed inviarlo  all'Amministrazione,  avendo  cura  di  integrarlo  con  la documentazione   necessaria   laddove   subentrino  variazioni  nella compagine aziendale.
 I  documenti  che  devono  essere presenti nel fascicolo aziendale sono:
 
 I. a livello aziendale
 
 a) persone fisiche
 
 1) copia di un documento d'identita' in corso di validita';
 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o
 copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA
 anche rilasciata per via telematica);
 3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione
 dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633;
 4) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito
 mandato);
 
 b) persone giuridiche
 
 1) copia di un documento d'identita' in corso di validita' del
 rappresentante legale;
 2) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o
 certificazione CCIAA;
 3) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito
 mandato);
 
 Qualora  la  documentazione  di  cui  ai punti a) e b) non risulti presente  nel  fascicolo  aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dei premi.
 Inoltre,  vengono  riconfermati  i  documenti  gia' previsti nella disposizione  4  agosto  2000  pubblicata  sulla  G.U. num.193 del 19 agosto 2000 che vengono di seguito riportati in dettaglio.
 
 1)  Per  il  premio  speciale bovini maschi e per il premio vacche nutrici:
 a) copia del registro aziendale;
 b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio;
 c)  qualora  la  resa  lattiera  per  produrre  il quantitativo di riferimento  sia  superiore  a  quella  prevista  per  l'italia dalla normativa comunitaria, deve essere prodotta attestazione originale di detta resa;
 d)  copia  del  documento  attestante l'impermeabilita' del bacino rilasciata dall'Autorita' Amministrativa territorialmente competente.
 
 2) Per il premio supplementare alle vacche nutrici:
 a)   copia   della   dichiarazione   dell'associazione  allevatori attestante  l'iscrizione  al  libro  genealogico  di  razza da carne, dell'azienda e dei capi richiesti a premio.
 
 3)  Per  il premio all'estensivizzazione, fermo restando l'obbligo della   presentazione   della  documentazione  prevista  nel  settore seminativi,  (Circolare  AGEA  n.  23  del  24  aprile 2003), ai fini dell'accertamento del rispetto del coefficiente di densita':
 a) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2001) se gli animali sono stati spostati per il pascolo fuori del comune limitrofo a quello dove e' ubicata l'azienda;
 b) copia del modello 7 (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954) per le zone che praticano l'alpeggio;
 c)  copia  dei  documenti  di  trasporto  dei  foraggi  qualora le superfici  a  foraggiere ed assimilate a pascolo ricadano fuori della provincia limitrofa a quella dove e' ubicata l'azienda.
 
 4) Per il premio alla macellazione o alla esportazione:
 a)   originale   dell'attestato   di   macellazione   laddove   la macellazione  e'  avvenuta presso uno stabilimento non aderente ad un organismo  riconosciuto  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole e Forestali;
 b)  originale  dell'attestato  di  esportazione  per  gli  animali esportati verso Paesi terzi;
 c) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2001)  che  attesti  lo spostamento degli animali dall'azienda al macello o verso Paesi terzi;
 d)  copia  dell'estratto  del  registro  di  stalla  aggiornato al momento  della  presentazione della domanda su supporto cartaceo o su supporto    magnetico,   corredato,   quest'ultimo,   dal   prospetto riepilogativo dei dati ivi contenuti;
 e)  copia  dei passaporti degli animali macellati o estratto dello stato  di  carico  e  scarico  dei  bovini  dell'azienda,  prodotto e convalidato  dal  servizio  veterinario  competente per territorio di ubicazione dell'azienda;
 f)   copia   della   dichiarazione   dell'associazione  allevatori attestante  l'iscrizione  al  libro  genealogico  di  razza  da carne dell'azienda  e degli animali richiesti a premio. Tale documentazione e'  necessaria  ai fini della richiesta del premio supplementare alle giovenche  figlie  di  vacche  nutrici  di  aziende iscritte ai libri genealogici di razza da carne.
 
 Nel caso in cui il produttore abbia conferito mandato ad un CAA in regime  di  convenzione  con l'Anagrafe Bovina Nazionale, la seguente documentazione:
 a) copia del registro aziendale
 b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio;
 c) copia del modello 4;
 d) copia del modello 7;
 
 puo'  essere  sostituita, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, dalla stampa del Registro di Stalla estratto dall'Anagrafe Bovina  ed  aggiornato  alla  data  di presentazione della domanda di premio,  a  condizione  che  contenga le medesime informazioni. Detta stampa deve riportare il timbro del CAA e la firma del Responsabile.
 Considerato  che  ai  fini'  dei  regimi di premio speciale bovini maschi,  di  mantenimento  vacche  nutrici  ed  estensivizzazione  ad esclusione  dei  casi  previsti  dall'art. 12 del reg. CE 1254/99, e' necessario  aver dichiarato le superfici foraggiere nell'ambito della domanda di aiuto alle superfici, devono essere inseriti nel fascicolo del produttore i documenti previsti dalla Circolare AGEA n. 23 del 24 aprile  2003,  pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. num. 92 del 6 Giugno 2003 a cui si fa rimando.
 Tutta  la  predetta  documentazione  deve  essere  conservata  nel fascicolo  del  produttore,  debitamente  aggiornata al momento della presentazione della domanda.
 
 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 
 1.1 Termini di presentazione
 
 La  domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA il cui fac-simiie e' riportato nell'allegato  1  alla presente circolare. Tale domanda, compilata in ogni  sua  parte  e  completa  della  documentazione  richiesta, deve pervenire   in  originale,  mediante  raccomandata  senza  avviso  di ricevimento,   obbligatoriamente   nell'apposita   busta  distribuita contemporaneamente  alla  modulistica,  all'Agea,  via  Palestro, 81, 00185, Roma entro i termini sotto indicati.
 I   produttori  che  hanno  conferito  mandato  esclusivo  al  CAA usufruiscono  della  modulistica  necessaria  alla compilazione della domanda  presso  il  CAA  stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare  la  domanda  cartacea  nei  propri  locali  appositamente predisposti a tale fine.
 I  periodi  di  presentazione  delle  domande  di premio all'AGEA, fissate   dai  Decreti  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e Forestali sono i seguenti:
 a)  Premio  speciale  bovini  maschi e di mantenimento alle vacche nutrici/giovenche
 - domande di premio bovini maschi: dal 1 marzo al 30 novembre;
 - domande di premio vacche nutrici: dal 15 maggio al 15 ottobre.
 
 b) Premio alla macellazione
 
 o  domande  di premio macellazione l'esportazione: dal l° marzo al 28  febbraio  dell'anno  successivo alla macellazione dei capi; fermo restando  tale  scadenza,  la  domanda  va  presentata  entro  6 mesi dall'avvenuta  macellazione  dei  capi  oggetto  della  richiesta  di premio.
 Per  tutte le domande di premio e' consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario per la presentazione in ritardo.
 La  ritardata  presentazione  della  domanda entro tale periodo di tolleranza  determina una sanzione dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo,  da  applicare  in fase di erogazione del premio. Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati sono nulle,
 L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da parte  del  richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per  eventuali  disguidi  postali  in ogni modo imputabili a fatto di terzi,  a caso fortuito o di forza maggiore. Per l'autenticita' della sottoscrizione  si  fa  riferimento  alle  norme stabilite dal D.P.R. 403/98,   riguardante   la   semplificazione   delle   certificazioni amministrative.
 Per   l'acquisizione   della   certificazione   antimafia   l'AGEA provvedera'  a  conformarsi  alle  disposizioni  del DPR n. 252 del 3 giugno  1998  recante  norme  per la semplificazione dei procedimenti relativi   al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle  informazioni antimafia.
 Ai  sensi  dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di  aiuto  puo'  essere  revocata  in  tutto  o in parte in qualsiasi momento.   Tuttavia,   qualora   l'autorita'  competente  abbia  gia' informato  l'imprenditore  circa  le  irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un  controllo  in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'".
 Le   comunicazioni   relative,   complete  dei  CUAA  dell'azienda interessata,  e  del  numero  della domanda oggetto di revoca, devono essere  depositate,  direttamente  o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata  A/R,  presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Revoca Domanda  -  via  Palestro,  81  -00185  Roma, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
 Per  i  produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA,  l'AGEA  provvede  a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili   riscontrate,  direttamente  all'indirizzo  dei  produttore risultante   nella  domanda.  Le  risposte  dei  produttori  dovranno pervenire,  entro  30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, via Palestro, 81, 00185 Roma.
 Per  i produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, l'AGEA  provvede,  di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o incompletezze   sanabili   riscontrale,   gli  strumenti  ed  i  dati necessari,  direttamente  ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare   le  debite  correzioni  nei  tempi  compatibili  con  le determinazioni  dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi  e  comunque  al  massimo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della domanda di premio.
 Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, l'AGEA predisporra'   un   provvedimento   di   chiusura   dei  procedimento amministrativo  che  comunichera'  direttamente all'interessato o per tramite dei CAA.
 
 1.2 Finalita' di presentazione della domanda
 E'  indispensabile  indicare  la  finalita' di presentazione della domanda indicando se si tratta di:
 1. domanda iniziale;
 2. domanda di rettifica
 
 Nei  casi  di  domanda  di  rettifica  e' assolutamente necessario indicare,  nell'apposito  spazio  previsto nel modello di domanda, il numero  della  domanda  precedentemente  presentata,  nel corso della stessa campagna di premio che si intende rettificare.
 La  domanda  di  rettifica  sostituisce  completamente  la domanda rettificata,  sia in termini di impegni assunti che di determinazione del  periodo  di  detenzione  obbligatorio per gli animali oggetto di premio.
 
 1.2.1 Modifiche ai sensi dei Reg. (CE) n. 2419/2001
 Domande di modifica ai sensi dell'art. 44
 E' possibile presentare una istanza di modifica ai sensi dell'art. 44  del  Reg. (9 CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia  stato  informato  dall'autorita'  competente  dell'intenzione di effettuare  un  controllo  in  loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda.
 Le   informazioni  fornite  dall'imprenditore  hanno  per  effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.
 Analogamente  alla  domanda  iniziale,  la  domanda di modifica ai sensi  dell'art.  44,  deve  pervenire, completa della documentazione richiesta,   mediante   raccomandata  senza  avviso  di  ricevimento, obbligatoriamente  nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla  modulistica,  all'Agea,  via  Palestro, 81, 00185, Roma entro i termini sotto indicati.
 L'Amministrazione,  al fine di migliorare la gestione delle misure di  cui  trattasi,  adotta  le  seguenti  modalita'  operative per la presentazione  delle  domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:
 1.  Una  domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg.  (CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento dei numero di capi oggetto di premio.
 Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art.  44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, non sara' possibile procedere all'erogazione del pagamento del premio per animali.
 
 Art. 48 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
 Qualora  ricorrano  cause  di  forza  maggiore  ovvero circostanze eccezionali,  ai  sensi  dell'art.  48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore  agricolo  puo'  presentare, anche al di fuori dei termini temporali gia' elencati, un'apposita comunicazione.
 Le  comunicazioni  relative  a  variazioni dovute a cause di forza maggiore  e  la  relativa  documentazione probante, unitamente ad una lettera  di  accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause  di  forza  maggiore  art.  48 reg. (CE) 2419/2001" ed al CUAA dell'azienda interessata, nonche' il numero della domanda, oggetto di modifica,  devono  essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano  o  mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA, - Ufficio Prodotti Animali  -  Cause  di forza maggiore - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 dei Reg. (CE) n. 2419/2001.
 La   documentazione   necessaria   ai  fini  della  valutazione  e dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito riportata:
 a) decesso del titolare:
 1. copia del certificato di morte del richiedente;
 2.   scrittura   notarile   indicante   linea   ereditaria  o,  in alternativa:
 -   dichiarazione   sostitutiva   con  l'indicazione  della  linea ereditaria, unitamente a:
 -   documento  di  identita'  in  corso  di  validita'  del  nuovo richiedente;
 
 3. nel caso di coeredi:
 - delega di tutti i coeredi al richiedente;
 -  documento  di  identita'  in  corso  di  validita'  di  tutti i deleganti;
 -  certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario. Oppure dichiarazione sostitutiva di possesso della P. IVA, unitamente a documento di identita' in corso di validita'.
 b)  incapacita'  professionale  di lunga durata dell'imprenditore: certificazione  medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita' professionale.
 c)  calamita'  naturale:  provvedimento  dell'autorita' competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con   individuazione   del   luogo  interessato  o,  in  alternativa: certificato  rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF, Vigili urbani, ASL,   ecc.)   eventualmente   accompagnato  da  perizia  asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.
 Gli  atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione  di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.
 d) epizoozia:
 -  provvedimento dell'autorita' competente (autorita' veterinarie) che  attesti  il  fenomeno  e  che  individui gli animali interessati all'evento.
 e) distruzione fortuita:
 -  provvedimento  dell'autorita'  competente  (Protezione  Civile, Comune,  ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.
 La  documentazione  specifica  prevista per i casi di cui ai punti a).  b),  c), d) ed e) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda  di  aiuto  di  riferimento.  Relativamente  al punto d) deve essere  allegata  anche  una comunicazione contenente un elenco degli animali della specie bovina interessati da epizozia.
 Le  comunicazioni  compresa  la  relativa documentazione probante. unitamente  ad  una  lettera  di  accompagnamento  in  cui  si faccia esplicito  riferimento  a  "diminuzioni  per  circostanze naturali ai sensi  dell'art.  41  reg.  (CE)  2419/2001"  ed al CUAA dell'azienda interessata,  nonche'  il  numero della domanda, oggetto di modifica, devono  essere  depositate,  direttamente  o  tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA. - Ufficio Prodotti Animali
 -  Circostanze  naturali  - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto Previsto dal l'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001
 
 Art. 41 - Circostanze naturali
 Nel  caso  in  cui  il produttore non possa assolvere l'impegno di detenzione  degli  animali oggetto di una domanda di aiuto per motivi riconducibili  all'impatto  di circostanze naturali non si' applicano le  sanzioni  previste  all'art.  38.  E' indispensabile pero' che il produttore  ne  abbia  dato  comunicazione all'Agea entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di  animali. Ai sensi dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 2419/2001 vengono riconosciute le seguenti circostanze:
 - decesso di un animale a seguito di malattia;
 -   decesso   dell'animale  dovuto  ad  incidente  per  cause  non imputabili al produttore.
 Le  comunicazioni  compresa  la  relativa documentazione probante, unitamente  ad  una  lettera  di  accompagnamento  in  cui  si faccia esplicito  riferimento  a  "diminuzioni  per  circostanze naturali ai sensi  dell'art.  41  reg.  (CE)  2419/2001"  ed al CUAA dell'azienda interessata,  nonche'  il  numero della domanda, oggetto di modiFica. devono  essere  depositate.  direttamente  o  tramite terzi, a mano o mediante  raccomandata A/R. presso l'AGEA. Ufficio Prodotti Animali - Circostanze  naturali - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE)n. 2419/2001
 
 Art. 37 - Sostituzioni
 Le  vacche  nutrici e le giovenche oggetto di una domanda di aiuto possono  essere sostituite nel periodo di detenzione entro il termine di  20  giorni  a  decorrere  dall'evento  che  ha reso necessaria la sostituzione.
 L'autorita'  a  cui era stata presentata la domanda di premio deve essere  informata entro un termine di 10 giorni lavorativi successivi alla sostituzione.
 Le  comunicazioni  compresa  la  relativa documentazione probante, unitamente  ad  una  lettera  di  accompagnamento  in  cui  si faccia esplicito  riferimento a "sostituzioni di vacche nutrici o giovenche" ai  sensi  dell'art.  37 reg. (CE) 2419/2001" ed al CUAA dell'azienda interessata,  nonche'  il  numero della domanda, oggetto di modifica. devono  essere  depositate,  direttamente  o  tramite terzi, a mano o mediante  raccomandata A/R, presso l'AGEA. Ufficio Prodotti Animali - Sostituzioni  di  vacche  nutrici  -  via  Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
 Modifiche legate alla titolarita' dei diritti individuali
 Le   comunicazioni   di  variazione  possono  riferirsi  anche  ad eventuali  variazioni  intervenute  in  merito  alla  titolarita' dei diritti   individuali.   Tali   comunicazioni,   redatte  sui  moduli prefincati  messi gratuitamente a disposizione da AGEA, devono essere inoltrate   obbligatoriamente   all'AGEA,  unitamente  alla  relativa documentazione.  Tali  dichiarazioni di variazione di titolarita' dei diritti  individuali devono essere sottoposte a specifico esame volto a  stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi probante o meno.
 
 Art. 50 - Cessione di azienda
 Nei  casi  previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai  termini  temporali  gia'  elencati,  e'  consentito al produttore (cessionario)  che  acquisisce  una azienda nella sua totalita' da un altro  produttore  (cedente),  successivamente  alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto e nel corso del periodo per  il  quale sussiste l'obbligo di detenzione degli animali oggetto della richiesta di premio, la presentazione di' una specifica istanza scritta,  in  cui  si  faccia  esplicito  riferimento  a "cessione di aziende  art.  50  reg.  (CE)  2419/2001",  unitamente  alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento del premio.
 L'istanza  verra'  presa  in  carico  dall'amministrazione  che, a seguito   di   uno   specifico   esame,   provvedera'  a  verificarne l'ammissibilita' al premio animali.
 Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate,   direttamente   o  tramite  terzi,  a  mano  o  mediante raccomandata  A/R,  presso l'AGEA. - via Palestro, 81 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
 La   documentazione   necessaria   ai  fini  della  valutazione  e dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito riportata:
 a.   copia  dell'atto  di  vendita,  di  donazione  o  di  affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati;
 b.   copia  del  certificato  di  attribuzione  della  P.  IVA  al richiedente
 i. o, in alternativa:
 1. dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
 2. documento di identita' in corso di validita';
 c. copia della domanda di premio del richiedente;
 d. copia del certificato di attribuzione del codice aziendale.
 
 MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  RICHIESTE  DI  QUOTA  E DELLE NOTIFICHE DI TRASFERIMENTO DI QUOTA
 
 1.3 Termini di presentazione
 La  richiesta  di  quota  e  la notifica di trasferimento, che per brevita' sono individuati quali "documenti" devono essere redatte sui moduli  prefincati  messi  gratuitamente a disposizione dall'AGEA., i cui  facsimile  sono  riportati negli allegati II e III alla presente circolare.
 Tali  "documenti",  compilati  in  ogni  parte  e  completi  della documentazione  richiesta,  devono  pervenire  in originale, mediante raccomandata   senza   avviso   di   ricevimento,   obbligatoriamente nell'apposita  busta distribuita contemporaneamente alla modulistica, all'Agea,  via  Palestro,  81,  00185,  Roma  entro  i  termini sotto indicati.
 I   produttori  che  hanno  conferito  mandato  esclusivo  al  CAA usufruiscono  della  modulistica  necessaria  alla  compilazione  dei "documenti" presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare  i  "documenti"  cartacei  nei propri locali appositamente predisposti a tale fine.
 Le  date  di presentazione dei "documenti" all'AGEA, stabilite dai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono:
 Premio vacche nutrici:
 - richieste di quota individuale 15 ottobre;
 - notifica dei trasferimenti di quota: 15 ottobre.
 
 I  "documenti"  pervenuti  oltre  i  termini  sopra  indicati sono irricevibili.
 L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da parte  del  richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per  eventuali  disguidi  postali  in ogni modo imputabili a fatto di terzi,  a caso fortuito o di forza maggiore. Per l'autenticita' della sottoscrizione  si  fa  riferimento  alle  norme stabilite dal D.P,R. 403/98,   riguardante   la   semplificazione   delle   certificazioni amministrative.
 Per  i  produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA,  l'AGEA provvede a comunicare le irregolarita' o l'incompletezze sanabili  riscontrate nei "documenti", direttamente all'indirizzo del produttore  risultante  in  essi. Le risposte dei produttori dovranno pervenire,  entro  30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, via Palestro, 81, 00185 Roma.
 Per  i produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, l'AGEA  provvede,  di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o incompletezze   sanabili   riscontrate,   gli  strumenti  ed  i  dati necessari,  direttamente  ai  CAA  interessati, i quali provvedono ad effettuare   le  debite  correzioni  nei  tempi  compatibili  con  le determinazioni  dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi.
 
 REGIME SEMPLIFICATO
 Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AGEA  ha  determinato  il  numero  degli  ettari e dei capi/diritti animali  sulla  base  delle  condizioni  di  miglior  favore  per  il produttore  per  il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di  vincolo  nel  corso  del  periodo  2002-2005,  in  funzione delle quantita'  nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002 per il suddetto regime.
 Per  l'attuazione  del  Regime  Semplificato  si fa riferimento ad apposita  circolare  esplicativa,  fermo  restando  che l'adesione al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata - ove  non  espressamente revocata - anche per le campagne successive e comunque fino al 2005.
 
 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO
 Ai  sensi  dell'art.  15  del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi  e  in  loco  sono  effettuati  in  modo da consentire l'efficace  verifica  del  rispetto  delle  condizioni di concessione degli aiuti".
 1.4 Controlli amministrativi
 L'AGEA   sottopone  a  controllo  amministrativo  (come  richiesto dall'art.  8,  par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt.  15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le richieste   di  premio  in  modo  da  assicurare  il  rispetto  delle condizioni  previste  dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:
 a)  verifiche  incrociate  relative  agli  animali dichiarati onde evitare  che  lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo stesso   anno   civile   o  campagna  di  commercializzazione  o  sia indebitamente   cumulato  ad  aiuti  erogati  nel  quadro  di  regimi comunitari  che  comportano  dichiarazioni  di' animali; b) verifiche incrociate  per  mezzo  della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto.
 Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio per animali: - sia  stata  debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
 della documentazione richiesta; - sia stata firmata dal titolare della domanda; - sia pervenuta all'AGEA. entro i termini previsti; - sia ritenuta ammissibile; - che,  nei  casi  previsti,  ci  sia rispondenza nel rapporto tra il
 numero di animali richiesti a premio e la quota individuale.
 
 1.4.1 Controlli formali
 I  controlli  formali  riguardano  la  verifica del rispetto della normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare la verifica: - della data di ricezione della domanda; - della presenza della firma del richiedente; - della  presenza  della  copia  di un documento di riconoscimento in
 corso  di  validita'  (i  cui  dati  di  riferimento  devono essere
 trascritti nel frontespizio del modulo di domanda); - della  corretta  indicazione  dei dati anagrafici del richiedente e
 del rappresentante legale (se presente); - della corretta indicazione della finalita' di presentazione; - della   presenza  della  certificazione  antimafia  prevista  dalla
 normativa nazionale; - della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste; - per  le  aziende  la cui richiesta di premio e' superiore ai 15 UBA
 deve   essere   verificata  la  presenza  della  domanda  di  aiuto
 superfici;
 
 Sottoscrizione della domanda
 La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilita' della domanda.
 
 Documento di riconoscimento
 Ai  sensi  dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000   la   sottoscrizione   della   domanda   non   e'  soggetta  ad autenticazione  ove  la  domanda  sia  presentata  unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di   validita'  alla  data  di  deposito  della  stessa.  I  dati  di riferimento  del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.
 L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.
 L'assenza  del  documento  viene  verificata  da  Agea  solo per i produttori  in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.
 
 Controlli anagrafici
 Il   produttore,   nella   domanda  di  pagamento,  deve  indicare obbligatoriamente  la  Partita  IVA  e  il Codice Fiscale. I soggetti esenti  dall'obbligo  di  tenuta  della  Partita  IVA  devono inoltre dichiarare  la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
 E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda  pertanto  di  riportare  i dati indicati sul tesserino di attribuzione   del  codice  fiscale  o  della  partita  IVA,  facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa.
 I  dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.
 
 1.4.1.1.1 Produttore
 L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale  (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora entrambe non  fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti ad un soggetto diverso da quello  indicato),  la  domanda viene considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto.
 Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data di  nascita  (se  si  tratta  di  persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
 I  dati  di  domicilio  o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente  indicati  nella domanda, per rendere possibile l'invio di  comunicazioni  e/o  l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.
 
 1.4.1.1.2 Rappresentante legale
 Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante  legale.  Verranno,  in  particolare,  controllate  la presenza  e  la  correttezza  del  codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente   ad   un   soggetto   diverso   da   quello  indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
 Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data di  nascita.  Nel  caso  di errata indicazione, l'Amministrazione non potra' procedere al pagamento dell'aiuto.
 I  dati  di  domicilio  devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.
 
 Certificato antimafia
 La  normativa  nazionale  in  vigore prevede che, affinche' l'AGEA possa  erogare  l'aiuto  a  favore  dei  produttori che richiedono un pagamento   superiore   ai  154.937  Euro,  debba  essere  rilasciato all'AGEA.  stessa,  dalla  prefettura  di  competenza, un certificato antimafia  avente  data  di  rilascio  non  antecedente  ai  sei mesi rispetto  alla  data  di  erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art.  10  comma  3,  4,  5,  5-ter e art. 10-quater, comma 2: Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).
 Il  produttore  che richiede un pagamento superiore a 154.937 Euro e'  tenuto  a  presentare,  direttamente  o  per  il  tramite del CAA mandatario,  all'AGEA.  il certificato camerale, con data di rilascio non  anteriore  al  1°  aprile 2003. Qualora il produttore sia esente dalla  certificazione  in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.
 
 Modalita' di pagamento
 Il   produttore  deve  indicare  la  modalita'  secondo  la  quale preferisce ricevere il pagamento.
 Per  ottenere  con  certezza  e  piu'  rapidamente  le  somme,  si suggerisce  l'utilizzazione  dell'accredito  su  c/c bancario o conto Banco Posta.
 E'  necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI  e  CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla  banca/posta  o  sul libretto degli assegni. L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consentira' di ricevere con maggiore celerita' l'aiuto  richiesto,  evitando  cosi  anche  il rischio di smarrimento dell'assegno  con  conseguenti  notevoli  ritardi  nell'incasso delle somme spettanti.
 Se  non  viene  indicata  alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero  di  c/c  bancario,  il  codice  ABI,  il  codice CAB ovvero i riferimenti   del   c/c   postale   risultino   assenti   o   errati, l'Amministrazione  provvede  ad attribuire in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile".
 
 1.4.2 Controlli sugli animali richiesti a premio
 Sui  singoli  capi richiesti a premio vengono effettuati specifici controlli,  a seconda della tipologia di animale e della richiesta di premio effettuata.
 
 Premio speciale bovini maschi
 Relativamente  alle  richieste di premio speciale bovini maschi, i controlli  per  l'ammissibilita'  al  premio  riguardano  i  seguenti elementi. - verifica  della identificazione e registrazione presso la BDN (vedi
 par. 1.5.3.1); - rispetto   dei   requisiti   relativi   all'eta',   alla   data  di
 presentazione della domanda in AGEA: - per  i  maschi  interi  e  i  castrati  della  prima  fascia,  eta'
 compresa;tra i 7 e i 19 mesi; - per la seconda fascia dei castrati, almeno 20 mesi di eta'; - detenzione  obbligatoria  presso  l'azienda  per  almeno 2 mesi dal
 giorno  successivo  alla  data  di  presentazione  della domanda di
 premio all' AGEA; - non aver gia' richiesto il premio per la stessa fascia di eta'.
 
 Premio vacche nutrici
 Per  quanto  riguarda  le  richieste  di  premio vacche nutrici, i controlli  per  l'ammissibilita'  al  premio  riguardano  i  seguenti elementi. - essere identificata e registrata presso la BDN (vedi par.1.5.3.1); - avere  partorito  almeno  una  volta  per  le vacche nutrici, avere
 almeno  8  mesi di eta' alla data di presentazione della domanda in
 AGEA e non avere partorito, per le giovenche; - detenzione  obbligatoria  presso  l'azienda  per  almeno 6 mesi dal
 giorno  successivo  alla  data  di  presentazione  della domanda di
 premio all' AGEA; - non aver gia' richiesto il premio per la stessa campagna; - appartenere  a  razze  specializzate  da  carne  diverse  da quelle
 indicate  nell'allegato  2,  od  ottenute da un incrocio con una di
 tali razze; - appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per
 la produzione di carne;. - Verifica  della  titolarita'  della  quota  e del numero di diritti
 individuali posseduti; - Verifica  del  rispetto  delle  percentuali  minima  e  massima  di
 giovenche  secondo  quanto previsto dal Decreto del Ministero delle
 politiche Agricole e Forestali.
 
 Premio supplementare vacche nutrici
 L'art.  28  del decreto ministeriale 27 novembre 2002 prevede come integrazione  al  premio vacche nutrici un premio supplementare per i capi  iscritti ai libri genealogici italianli da carne e appartenenti ad aziende anch'esse iscritte ai medesimi libri.
 Per la verifica di tali requisiti i dati comunicati dai produttori sono  riscontrati  presso  la  banca  dati detenuta dall'Associazione Italiana Allevatori.
 
 Premio per l'estensivizzazione
 Il  produttore  che intende beneficiare di questo ulteriore regime di   premio   deve   presentare   la   richiesta   nell'ambito  della dichiarazione  di  aiuto superfici specificando la fascia di densita' in cui ricade la sua azienda:
 1. Densita' inferiore a 1,4 UBA/Ha;
 2. Densita' tra 1,4 e 1,8 UBA/Ha.
 
 Il  premio  e'  riconosciuto per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice. L'art. 20 del decreto ministeriale 27 novembre  2002  specifica le modalita' di calcolo del coefficiente di densita'  aziendale  compresa la fattispecie di coprire la superficie foraggiera dichiarata con almeno il 50% di pascolo.
 
 Premio alla macellazione
 Rispetto  alle  richieste di premio alla macellazione, i controlli per l'ammissibilita' al premio riguardano i seguenti elementi: - verifica della identificazione, registrazione e macellazione presso
 la BDN; - detenzione  del  capo presso L' azienda per almeno 2 mesi terminati
 meno di 1 mese prima dell'avvenuta macellazione; - macellazione entro un mese dall'avvenuta uscita di stalla; - rispetto   dei   requisiti   relativi   all'   eta'  alla  data  di
 presentazione della domanda in AGEA: - per  i  vitelli eta' superiore ad un mese ed inferiore a 7 mesi con
 peso carcassa inferiore a 160 kg; - per  tori,  manzi,  vacche  e giovenche eta' uguale o superiore a 8
 mesi;
 
 Premio supplementare alla macellazione
 Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione   al  premio  alla  macellazione  deve  farne  esplicita richiesta sull'apposita domanda premio.
 Il  premio  e' riconosciuto per i capi maschi con almeno 8 mesi di eta' e per le giovenche, nate ed allevate in Italia, figlie di vacche nutrici  iscritte  ai libri genealogici, per entrambe le tipologie di animali  deve  essere verificata un periodo di detenzione di almeno 5 mesi.
 L'art.  29 del DM 27/11/2001 prevede, per i capi maschi macellati, ulteriori  integrazioni  al  premio  da  riconoscere  per le seguenti categorie: - Capi  che rientrano nel sistema di controllo di cui all'articolo 10
 del  reg.  CE  2081/92  (IGP)  oppure  per  i  capi appartenenti ad
 allevamenti  condotti  ai  sensi  del reg. CE 1804/99 in materia di
 agricoltura biologica, o che aderiscono ad appositi disciplinari di
 produzione approvati con apposite leggi regionali; - Produttori  singoli  od  appartenenti ad Organizzazioni che operino
 sulla  base  di  disciplinari  riconosciuti  ai  sensi  del reg. CE
 1760/2000  da  almeno 5 mesi antecedenti il giorno di presentazione
 della domanda a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui
 alle lettere b) e c) dell'art. 12 del DM 30 agosto 2000.
 
 1.4.3 Controlli incrociati con altre banche dati
 
 Anagrafe zootecnica nazionale
 La  normativa comunitaria prevede la verifica di ammissibilita' di tutti  i  capi  richiesti  per  i  diversi  regimi  di  premio presso l'Anagrafe Zootecnica Nazionale. - In  particolare  per le richieste relative a bovini maschi e vacche
 nutrici viene riscontrata innanzitutto l'iscrizione dell'azienda in
 anagrafe e per i singoli capi si verifica l'iscrizione degli stessi
 in  Anagrafe,  della  loro  presenza nel periodo interessato presso
 l'azienda che richiede il premio e del rispetto delle condizioni di
 ammissibilita' formale degli stessi (eta', sesso, razza, ecc.); - Per  le  richieste  relative  al  premio  alla macellazione oltre a
 riscontrare  l'iscrizione  dell'azienda  in  anagrafe  si  verifica
 l'iscrizione  e  la  permanenza  dei  capi  nel periodo interessato
 presso l'azienda che richiede il premio e inoltre anche la verifica
 dell'avvenuta  macellazione  rispetto  agli  elementi dichiarati in
 domanda  (stabilimento  di macellazione, data di macellazione, peso
 della carcassa, numero ecc.);
 
 Determinazione  del  coefficiente  di densita' aziendale e incroci con altre banche dati settoriali.
 Al   fine   della  determinazione  del  coefficiente  di  densita' aziendale  (rapporto  fra  animali  e  superfici  valide utilizzate a foraggio)  e  della  conseguente individuazione del limite massimo di capi  pagabili,  vengono  eseguiti per le singole aziende incroci con altri settori di intervento e precisamente: - Settore seminativi per il riscontro delle superfici foraggiere; - Settore  ovini  per  la  verifica  del  numero  di capi richiesti a
 premio; - Settore  Lattiero  caseario  per  la  verifica  della  esistenza ed
 eventuale consistenza della quota latte.
 
 Il  risultato  di  questi  incroci  consente la determinazione del coefficiente di densita' aziendale sulla base dei seguenti elementi: - Numero  di  capi  richiesti  a  premio,  per  quanto  concerne  gli
 ovicaprini, i bovini maschi, le vacche nutrici e le giovenche; - Numero di vacche da latte, determinate in funzione della resa e del
 quantitativo  di  riferimento  individuale  di  latte attribuito al
 produttore al 1 aprile 2003.
 
 Per ogni tipologia di animale, applicando il relativo coefficiente di  conversione devono essere determinate le UBA corrispondenti. Tali UBA   devono   essere   poi  rapportate  alla  superficie  foraggiera ammissibile.
 L'Agea  provvede  ad erogare il premio per le quantita' consentite dal  coefficiente  di  densita'  aziendale.  Qualora  il coefficiente calcolato  risulti  superiore  al  limite  ammesso  (1,9  UBA/ha), si abbatte il numero di capi ammessi nel seguente ordine: bovini maschi, vacche da latte fino al raggiungimento del limite consentito.
 
 1.5 Controlli sull'ammissibilita' del pagamento
 
 1.5.1 Base di calcolo
 Il  Reg. CE 2419/2001, prevede che la verifica sull'ammissibilita' venga  effettuata  sulla  totalita'  delle richieste effettuate dalla singola  azienda  nel  quadro  dei regimi di aiuto per i bovini e non piu' sulle singole domande di premio.
 L'art.  36  in  particolare  fissa  i criteri per l'individuazione della  base  di  calcolo, prevedendo in particolare l'applicazione di limiti  individuali  laddove  la  normativa  li  preveda e tenendo in considerazione i casi eccezionali previsti dall'art. 48.
 
 1.5.2 Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso
 Ai  fini  della verifica di cui all'art. 38 del reg. CE 2419/2001, per  ciascuna  azienda  vengono  confrontati  i  2  valori,  ottenuti sommando i capi di tutte le domande di premio presentate dall'azienda nella campagna per il settore bovini: - numero  dei capi dichiarati, eventualmente riportato al massimo dei
 capi  pagabili,  in  presenza dei limiti derivanti dalla superficie
 foraggiera  disponibile  (1)  dalla  quota  individuale  per vacche
 nutrici  e dalle percentuali minima e massima di giovenche previste
 dal DM MIPAF del 27/11/2001; - numero  dei  capi  determinati,  pari  al  numero dei capi privi di
 anomalie amministrative per le domande non inserite nel campione di
 controlli  in  campo, ed al numero dei capi riscontrati a controllo
 per  le  domande  inserite  nel campione di controlli in loco; tale
 numero  viene  eventualmente  diminuito  del  numero  di  controlli
 negativi  sui  capi  richiesti  a  premio  nei  12 mesi precedenti,
 rilevato all'atto del controllo in loco.
 
 Qualora   si  riscontrino  delle  differenze  fra  tali  elementi, l'importo   del  premio  viene  ridotto  in  una  misura  percentuale variabile  a  seconda del livello di scostamento determinato, come di seguito specificato:
 
 scostamento               abbattimento del premio fino a 3 capi             percentuale corrispondente, all' eccedenza Oltre 3 capi fino al 10%  percentuale corrispondente, all' eccedenza
 10 - 20%  percentuale doppia all' eccedenza
 20 - 50%  esclusione dal premio
 oltre il 50%  esclusione dal premio + recupero
 (1)  Conformemente  a  quanto previsto al punto 3 dell'art. 34 del reg.  CE  2419/2001,  viene applicata una riduzione percentuale sulla superficie foraggiera dichiarata ai fini del calcolo del coefficiente di  densita'  aziendale  solamente qualora tale dichiarazione avrebbe dato luogo alla concessione di un importo superiore rispetto a quanto spettante a fronte della superficie determinata.
 
 1.5.3     Mancato    rispetto    delle    disposizioni    relative all'identificazione e registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto
 Per  le  aziende sottoposte a controllo in loco per le quali siano stati  rilevati  casi di mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e registrazione per bovini non oggetto di domanda di  aiuto,  viene  applicata  una ulteriore riduzione dell'importo da liquidare,   calcolata   secondo  quanto  previsto  all'art.  39  del regolamento CE 2419/2001.
 
 1.5.4 Inadempienze intenzionali
 Qualora  l'Amministrazione  rilevi  che  gli  scostamenti  tra gli animali  dichiarati e il numero di animali determinati in conformita' all'articolo     36     derivino     da    "irregolarita'    commesse intenzionalmente",  ai  sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 38 par. 4, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la   differenza  e'  superiore  al  20  %,  l'importo  richiesto  dal produttore  per  la  campagna in esame verra' detratto, dalle domande presentate  in  uno  qualsiasi  dei  regimi  d'aiuto per i bovini, in virtu'  delle  domande  presentate  nel  corso  dei  tre  anni civili successivi a quello di accertamento.
 
 1.5.5 Ripetizione dell'indebito
 In  conformita'  a  quanto  disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di  restituire  il  relativo importo, maggiorato di un interesse. Gli Stati  membri  possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a  favore  dell'imprenditore,  nel  quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione  della  decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato   puo'   effettuare  il  rimborso  senza  attendere  tale detrazione.  Inoltre,  si  applica  una  sanzione  amministrativa  da comminarsi  a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 896 del 23.12.1986.
 Gli    interessi    decorrono    dalla   data   di   notificazione all'imprenditore  dell'obbligo  di  restituzione  sino  alla data del rimborso  o  detrazione  degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto  ai  quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito  da  parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari al  tasso  legale  vigente  al  momento  della notifica al produttore dell'obbligo  di  restituzione  dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti  nel  caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.
 La  restituzione  dell'indebito  puo'  avvenire  con due modalita' diverse: 1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario; 2. restituzione   delle   somme   tramite   compensazione  con  altri
 pagamenti.
 
 Nel  primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento  in  cui  e'  stato  notificato  al beneficiario l'obbligo di restituzione  ai  sensi  dell'art.  49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.
 Nel  secondo  caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il  momento  in  cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione  ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione  dell'atto  di  liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.
 L'obbligo  di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra  la  data  di  pagamento  dell'aiuto  e quella in cui l'autorita' competente  ha  notificato  per  la  prima  volta  al beneficiario il carattere  indebito  del  pagamento  effettuato  e' superiore a dieci anni.
 
 1.5.6 Sospensioni
 L'Amministrazione  si  riserva  di  sospendere  dal  pagamento  le domande  di  aiuto  dei  produttori,  previa comunicazione scritta ai medesimi,   qualora   vengano  riscontrate  delle  irregolarita'  che comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in   cui  siano  notificati  indebiti  percepimenti  ovvero  pendenti procedimenti  penali  a  carico  dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
 L'Amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvedera'   a   riavviare  i  procedimenti  sospesi  a  seguito  di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
 
 1.6 Controlli a campione delle dichiarazioni
 Oltre  ai  controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati  dei  controlli  in loco presso le aziende. Tali controlli sono  effettuati  su  un  campione  di aziende selezionato secondo un piano  di  campionatura, basato su analisi dei rischi, I sopralluoghi aziendali  sono  programmati  attraverso  le procedure previste dalle disposizioni   contenute  nel  regolamento  del  Consiglio  (CEE)  n. 3508/92,  che  istituisce  un  sistema  integrato  di  gestione  e di controllo  di  taluni  regimi  di  aiuti  comunitari,  e in quello di applicazione  della  Commissione  (CE)  n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.
 
 1.7 Controlli nelle aziende e nelle strutture di macellazione
 
 1.7.1 Obiettivi (art. 25 del Reg. (CE) 2419/01)
 L'Agea,  nel  corso dei periodi di detenzione degli animali per il premio  speciale  bovini  maschi  e  per le vacche nutrici, programma l'espletamento  dei  sopralluoghi  in  azienda  attenendosi  a quanto disposto  dall'art.  24  del  Reg.  (CE)  2419/2001  ivi  compresi  i controlli relativi all'ottenimento del premio all'estensivizzazione e del  premio  alla  macellazione,  e provvede ad effettuare i relativi pagamenti  dopo  l'espletamento  dei controlli stessi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
 Al momento del controllo in azienda/unita' produttiva, la verifica riguardera'  sia  la  totalita' dei capi presenti, per l'accertamento della   loro   idoneita'  ai  sensi  del  Reg.  (CE)  1760/2000,  sia l'accertamento dei capi dichiarati nella domanda di premio.
 Ciascuna  verifica  in  loco  forma  oggetto  di  una relazione di controllo  redatta secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (CE) 2419/2001.
 Le finalita' principali dei controlli sono: - Identificare  e  verificare  che  gli  animali presenti in azienda,
 soggetti  a  premio  e non, sono riportati sul registro aziendale e
 registrati nella banca dati d'identificazione e registrazione degli
 animali; - effettuare   un  riscontro  sulla  veridicita'  degli  stessi  dati
 mediante  confronto  con  documenti  giustificativi  (Es.  fatture,
 attestati di macellazione, certificati veterinari, passaporti ecc.)
 relativamente  agli animali per i quali e' stata presentata domanda
 nei dodici mesi che precedono il controllo; - valutare l'ammissibilita' all'aiuto degli animali in azienda; - verificare  la  presenza  dei  marchi auricolari identificativi per
 ciascun animale in azienda; - verificare   la  corretta  tenuta  dei  documenti  richiesti  dalla
 normativa vigente per ciascun animale; - verifica  delle superfici foraggere nel caso in cui il numero degli
 animali  dichiarati  in  domanda prevede tale controllo nonche' nel
 caso di richiesta di premio per l'estensivizzazione.
 
 Controlli fuori periodo di detenzione obbligatoria.
 Per  quanto  riguarda  i  controlli  svolti  fuori  dal periodo di detenzione obbligatoria, occorre effettuare un'accurata verifica del: - registro aziendale, con relative variazioni sulla consistenza, date
 di entrata ed uscita degli animali (nascite, morti, compravendite).
 A  tal proposito il produttore ha l'obbligo di tenere aggiornato il
 registro  con tutte le movimentazioni relative all'intero numero di
 animali presenti in azienda; - passaporti di ciascun animale presente in azienda; - documenti fiscali (fatture ecc.); - documentazione  sanitaria  (moduli  per  trasferimento,  modello 4,
 certificazione  sanitaria  di  eventuale  morte  in  azienda  degli
 animali inseriti nei moduli di cui sopra); - eventuale denuncia di furto di animali; - documenti  di  notifica,  inoltrati  all'Agea, con comunicazione di
 diminuzione del numero di animali nella vita della mandria.
 
 Il preavviso
 Ai  sensi  del  Reg.  (CE)  2419/2001,  i controlli in loco devono essere  effettuati  senza  alcun  obbligo  di  preavviso all'azienda. Tuttavia   e'  ammesso  in  alcuni  casi,  salvaguardando  sempre  le finalita'  della verifica, un preavviso che non ecceda le quarantotto ore che precedono la verifica.
 Nel  caso  di  irreperibilita'  del  produttore o chi per esso, e' previsto  un  preavviso  a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma di convocazione indirizzati alla sede legale.
 
 Il registro aziendale (art. 7 del Reg. (CE) 1760/2000)
 Particolare  importanza riveste la presenza del registro aziendale sul quale vengono registrate le informazioni relative alla vita della mandria.  L'assenza  del  predetto  registro comporta l'esclusione di tutti  i  premi per i bovini. Nel caso in cui durante il controllo in loco  si riscontrano difformita' tra l'identificazione dei bovini e i dati  riportati  sul  registro  di  stalla  si  applicano le sanzioni previste dagli artt. 38 e 39 del Reg. (CE) 2419/2001.
 Constatazione degli animali (art. 25 del Reg. (CE) 2419/2001).
 La  constatazione degli animali prevede la verifica della presenza in  azienda di tutti i capi dichiarati in domanda e, per i bovini, la verifica  e' svolta anche sui capi per i quali non e' stato richiesto l'aiuto. In particolare deve essere verificato:
 a) conteggio di tutti i capi presenti in azienda;
 b) verifica dell'ammissibilita' a domanda di premio.
 
 A tal proposito si evidenzia che i controlli devono prevedere per:
 
 Bovini maschi - essere identificati e registrati; - rispetto dei requisiti relativi all'eta' alla data di presentazione
 della domanda; - detenzione  obbligatoria  presso  l'azienda  da un periodo di tempo
 stabilito dall'AGEA competente; - non aver gia' chiesto il premio per quella fascia di eta'.
 
 Vacche nutrici e giovenche - essere  identificate  e registrate; aver partorito almeno una volta
 per  le - vacche nutrici, avere almeno otto mesi di eta' e non aver
 partorito - alla data di presentazione all'AGEA per le giovenche; - detenzione obbligatoria presso l'azienda da un periodo di tempo - stabilito dall'AGEA competente; - non aver richiesto il premio per la stessa campagna; - appartenere a razze diverse da quelle indicate nell'allegato due od
 ottenuto da un incrocio con una di esse; - appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per
 la produzione di carne; - verifica di eventuali sostituzioni
 
 Il   rispetto   delle   percentuali  relative  alle  giovenche  e' verificato dall'AGEA ai sensi del D.M. n. 5 del 27/11/01.
 E'   necessario   accertare   l'avvenuta  notifica  da  parte  del produttore  dell'eventuale  spostamento  degli  animali  nei  termini fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.
 
 Diminuzione di capi per circostanze naturali
 Nei  casi  di  diminuzione  dei capi per circostanze naturali deve essere  verificata  la  notifica  effettuata  all'AGEA,  pena  la non eleggibilita' a domanda di premio, come disciplinato dall'art. 37 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
 
 Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore.
 Nei  casi  di  diminuzione per cause di forza maggiore deve essere verificata  la  notifica  effettuata  all'AGEA  compresa  la relativa documentazione  probatoria,  pena  la  non eleggibilita' a domanda di premio, come disciplinato dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
 
 Sostituzione delle vacche nutrici e delle giovenche
 La sostituzione di vacca nutrice o giovenca puo' essere effettuata con l'obbligo di notifica all'AGEA nei tempi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
 
 Spostamento degli animali.
 In  caso  di  necessita' l'allevatore puo' spostare gli animali in altro  luogo  comunicandolo  all'AGEA  entro i termini indicati dalla comunitaria e nazionale.
 
 Ubicazione dell'azienda.
 Qualora   sussistano  dubbi  legati  all'ubicazione  dell'azienda, occorre  approfondire  il controllo servendosi di documenti catastali atti  ad  identificare  con certezza la corrispondenza tra ubicazione dichiarata ed ubicazione riscontrata in loco.
 Qualora  gli  animali  soggetti a premio siano stati trasferiti in localita'  diversa  da quella indicata in domanda, occorre verificare la  presentazione  dell'apposita domanda di trasferimento all'AGEA ed agli altri organismi territoriali.
 
 1.7.2 Controlli in loco presso le strutture di macellazione
 
 Obiettivi
 I  principali  obiettivi  del controllo presso gli stabilimenti di macellazione sono i seguenti: - verificare  che  i capi macellati per i quali e' stato richiesto il
 premio,  siano  riportati sul registro di macellazione e registrati
 nella banca dati di identificazione e di registrazione dei bovini - verificare  la  presenza dei modelli previsti dal DM del 7/6/2002 e
 la  congruenza  dei dati riportati sugli stessi con quelli rilevati
 dal registro di macellazione - verificare  l'ammissibilita'  all'aiuto  delle  carcasse presentate
 alla pesata.
 
 Il registro di macellazione
 Il  controllo  e'  basato soprattutto sulle informazioni contenute nel registro di macellazione, in cui vi eannotato: - numero identificativo e di macellazione di ciascun capo; - peso della carcassa di ogni capo; - data di macellazione; - codice  aziendale  o  del  paese estero di provenienza del capo, se
 importato;
 
 Tale  registro  puo'  essere presente o creato ex novo, secondo le disposizioni dall'art. 24 del D.M. del 27/11/01. Se presente in forma di supporto magnetico, il controllore puo' richiederne la stampa. Una volta  svolto il controllo, la prima riga del registro va barrata con apposizione di timbro e firma del controllore.
 
 Documenti di trasporto degli animali
 Negli  impianti di macellazione devono essere conservate copie dei documenti sanitari degli animali macellati sottoposti a premio, ed il controllore  deve  verificarne la congruenza con i dati riportati nel registro di macellazione.
 
 Presentazione delle carcasse
 Per   verificare   l'ammissibilita'   all'aiuto   delle   carcasse presentate alla pesata, l'art. 23 del DM 25 maggio 2000 prevede: - che   quella   di   vitello  va  presentata  dopo  lo  scuoiamento,
 eviscerazione  e  dissanguamento,  privata della testa e dei piedi,
 con il fegato, i rognoni ed il relativo grasso; - il  peso  puo'  essere  a  caldo  e  a freddo, in quest'ultimo caso
 bisogna applicare una diminuzione del peso pari al 2%; - in  caso  di non conformita' della carcassa vanno applicati aumenti
 al  peso  stesso  (3,5 kg fegato, 0,5 kg rognoni, 3,5 kg grassi dei
 rognoni).
 
 1.8 Rispetto dei requisiti ambientali
 Il  regolamento  CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce Norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno  diretto nell'ambito della politica  agricola  comune  delegando gli Stati membri a stabilire le misure   in  materia  di  protezione  ambientale  che  essi  reputino appropriate.
 Il  decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27  novembre  2001  stabilisce  all'art. 18 che i pagamenti dei premi sono  riconosciuti  ai produttori che soddisfino i requisiti previsti in  materia  di  protezione  ambientale  di  cui all'art. 1 del DM 15 settembre 2000 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del Reg. CE 1259/99.
 
 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI
 I  dati  personali  gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse  fasi  procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole  finalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria, nazionale e regionale vigente.
 I  diversi  soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono   utilizzare   gli   stessi   esclusivamente  per  i  compiti istituzionali  di  propria  competenza  e  nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96.
 La  diffusione  dei  suddetti  dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.
 
 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
 
 1.9 Partecipazione al procedimento
 AGEA provvedera' ad inviare apposita comunicazione, in tempo utile per consentire la correzione e la successiva liquidazione entro il 30 giugno  2004, in via telematica o informatizzata, o ai produttori che non  hanno  conferito  mandato  al  CAA,  per il tramite del servizio postale,  le cui domande di premio bovini riferite alla campagna 2003 presentino  incompletezze o irregolarita' e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.
 La  documentazione  atta  a  sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AGEA  entro  il  termine  perentorio di 30 giorni dal ricevimento della   comunicazione   da  parte  dell'Amministrazione.  Qualora  la documentazione  richiesta  non venga prodotta entro il termine di cui sopra,  l'istruttoria  amministrativa  della  relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.
 Si  ribadisce  che  per tutte le aziende sottoposte a controllo la chiusura  del  procedimento  amministrativo,  ai  sensi  della  Legge 241/90,   sara'   effettuata   dall'Amministrazione  solo  dopo  aver sottoposto   i  risultati  dei  controlli  oggettivi  alle  ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.
 
 1.10 Provvedimento definitivo
 L'AGEA   comunichera',   utilizzando  modalita'  informatizzate  e telematiche,  il  provvedimento  definitivo  a  saldo e relativo alle domande  di  aiuto  ai  mandatari,  con  effetto  di  adempimento nei confronti  dei  mandanti. L'AGEA informera' i richiedenti l'aiuto che non   hanno  conferito  mandato  al  CAA  mediante  comunicazione  al domicilio  del richiedente. Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione   entro   il  termine  ultimo  stabilito  per  i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria.
 
 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
 Ogni  controversia  che  dovesse  insorgere tra le parti in ordine alla  validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed  alla  risoluzione  del presente atto sara' deferita, ai sensi del D.M.  n.  743  del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto  2002,  agli  organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge.
 
 Roma, 1 agosto 2003
 
 Il titolare dell'ufficio monocratico
 GULINELLI
 |  |  |  | ALLEGATI 
 1.11 FAC SIMILE DELLA DOMANDA
 
 ALLEGATI: - fac  simile  del modulo di domanda di premio bovini maschi e vacche
 nutrici  campagna  2003; - fac simile deI modulo di richiesta quota
 vacche   nutrici   campagna  2003;  -  fac  simile  del  modulo  di
 trasferimento  quota vacche nutrici campagna 2003; - fac simile del
 modulo di domanda di premio macellazione campagna 2003;
 
 ---->   Vedere modelli da pag. 131 a pag. 140 della G.U.  <----
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