Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 luglio 2003
Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Limbara», in Tempio Pausania, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione
Vista la domanda in data 9 dicembre 2002 con la quale la societa' Giovanile due A.C. dei f.lli Onorato con sede in Tempio Pausania (Sassari), via Limbara n. 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua del Limbara», che sgorga dalla sorgente Battitoja nell'ambito della concessione mineraria «Battitoja» sita nel comune di Tempio Pausania (Sassari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 19 giugno 2003;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 15 aprile 2003 e del 16 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acqua del Limbara» che sgorga dalla sorgente Battitoja nell'ambito della concessione mineraria «Battitoja» sita nel comune di Tempio Pausania (Sassari).
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 28 luglio 2003
p. Il direttore generale: Filippetti
 
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