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| Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 31 luglio 2003 |  | Diniego  dell'abilitazione all'Istituto di psicoterapia espressiva ad istituire   e   ad  attivare  nella  sede  di  Bologna  un  corso  di specializzazione in psicoterapia. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare   corsidi   specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
 Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista  l'istanza con la quale l'Istituto di psicoterapia espressiva ha  chiesto  l'abilitazione  ad  istituire  e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna, per un numero massimo di allievi  ammissibili  al  primo anno di corso per ciascun anno pari a otto unita' e, per l'intero corso, a trentadue unita';
 Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei  pareri conformi formulari dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
 Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione   dell'11   luglio   2003,  a  conclusione  della  attivita' istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che:
 il   piano   didattico-formativo  dell'Istituto  di  psicoterapia espressiva  risulta  frammentario  e dispersivo, che il progetto, non riferisce  con precisione il modello teorico, ne' le sue modalita' di applicazione  tecnica,  anche  differenziata  per  i  diversi  quadri clinici  e  che  mancano  indicazioni  relative  alla diagnostica per l'inclusione  o  l'esclusione  dei trattamenti, nonche' i riferimenti scientifici  e  metodologici  relativi  alle diverse fasi e modalita' dell'intervento clinico;
 Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'istanza  di riconoscimento proposta dall'Istituto di psicoterapia espressiva  con  sede  in  Bologna  per  i fini di cui all'art. 4 del regolamento   adottato  con  decreto  11 dicembre  1998,  n.  509  e' respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 luglio 2003
 Il capo del Dipartimento: D'Addona
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