Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 1 agosto 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995) e modificatocon decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1997), decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 del 8 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001) e decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2003) e in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 25 marzo 2003 che, a norma del succitato art. 61, ha approvato la modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, comma 1, dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 15 aprile 2003 che ha approvato la modifica dell'art. 7, comma 2, dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 20 maggio 2003, che ha approvato, nello stesso testo, la modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, commi 1 e 2;
Vista la nota prot. n. 16941 del 26 giugno 2003 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le modifiche suddette;
Vista la nota prot. n. 2421 del 22 luglio 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddette modifiche;
Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello statuto di Ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere alla pubblicazione della citata modifica nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia e' modificato agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, commi 1 e 2, secondo il testo di seguito riportato che sostituisce il precedente:
«Art. 2 (Scopi dell'Universita). - 1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Universita' garantisce la libera attivita' di ricerca dei docenti, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi.
2. Concorre, attraverso la pubblicita' dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale e scientifico della comunita' nazionale e internazionale.
3. Persegue la qualita' piu' elevata dell'istruzione, garantisce la liberta' di insegnamento, il diritto degli studenti a un sapere critico e a una formazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale e il diritto della societa' ad acquisire competenze professionali rispondenti alle esigenze del suo sviluppo.
4. Promuove l'accesso ai piu' alti gradi dello studio e il loro completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunita'. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attivita' di tutorato e quelle destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attivita' culturali, sportive e ricreative e sostiene le attivita' formative autogestite dagli studenti.
5. Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e studenti.
6. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.
7. Promuove la residenzialita' di docenti e studenti, in armonia con la peculiarita' del contesto urbano veneziano.
Art. 3 (Principi relativi all'azione dell'Universita). - 1. L'Universita' adegua la propria offerta didattica all'evoluzione delle realta' di riferimento e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.
2. L'Universita' attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Le attivita' didattiche, comprese le attivita' tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.
4. L'Universita' favorisce la partecipazione di tutte le sue componenti attraverso i propri organi consultivi e di proposta e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti.
5. L'Universita' riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
Cura l'aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.
Promuove l'organizzazione di attivita' culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.
Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti.
6. L'Universita' assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
7. Nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti l'Universita' stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca.
Art. 4 (Corsie titoli). - 1. L'Universita' conferisce i seguenti titoli:
a) Laurea (L);
b) Laurea specialistica (LS);
c) Diploma di specializzazione (DS);
d) Dottorato di ricerca (DR);
e) Master universitario di e II livello (MU).
2. L'Universita' rilascia, inoltre, attestati relativi alle attivita' di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipa.
3. I corsi di laurea, di laurea specialistica e di dottorato di ricerca sono indicati nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 5 (Organizzazione dell'Universita). - 1. L'organizzazione dell'Universita' si ispira ai principi della sussidiarieta' e del decentramento, e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
2. All'attivita' di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti organi di governo:
a) il senato accademico;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il rettore.
3. All'attivita' di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e' preposto il collegio dei revisori dei conti.
4. Gli organi di governo dell'Universita' sono assistiti da organi consultivi e di proposta.
Questi sono:
a) il consiglio dei direttori di dipartimento;
b) il comitato dei referenti sociali;
c) il consiglio degli studenti.
5. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il difensore degli studenti e il comitato per le pari opportunita' per le materie di competenza.
6. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli altri responsabili delle strutture dell'Universita'.
7. Sono strutture dell'Universita':
a) l'amministrazione centrale;
b) i dipartimenti, i centri interdipartimentali e i centri di erogazione di servizi;
c) le facolta'.
8. L'Universita' agisce anche in collaborazione con altre universita' e attraverso la promozione o l'adesione a centri interuniversitari.
9. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate in modo da assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonche' l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
10. L'Universita' persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi e societa', con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attivita' in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati il principio della pubblicita' dei risultati scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico e dai fini propri dell'Universita'.
11. L'Universita' cura che i diritti di titolarita' o contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicita' dei risultati della ricerca scientifica.
Art. 6 (Funzioni del senato accademico). - 1. Il senato accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge funzioni di indirizzo, normazione, programmazione, coordinamento e controllo delle attivita' didattiche e o di ricerca dell'Ateneo.
2. In particolare il senato accademico:
a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, determinando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;
b) esprime il parere sul bilancio di previsione dell'Ateneo;
c) delibera le modifiche allo statuto di Ateneo, i regolamenti di Ateneo e il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;
d) delibera sull'offerta didattica dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
e) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;
f) istituisce centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni altra struttura operativa dell'Ateneo, esercitando un controllo annuale sulle attivita' dei medesimi;
g) delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli di facolta' e delle disponibilita' finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;
h) definisce i criteri di destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;
i) dirime i conflitti fra le strutture dell'Universita';
l) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo con enti e istituzioni esterni attinenti all'organizzazione e al funzionamento della didattica e della ricerca; approva le convenzioni di particolare rilievo per l'Ateneo;
m) designa il collegio dei revisori dei conti e gli esperti componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza;
n) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o componenti puo' essere assegnata un'indennita' di carica, ivi compresi l'indennita' di carica del rettore e gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;
o) esprime un parere sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del consiglio di amministrazione;
p) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal rettore, nonche' su quelle di particolare interesse dell'Ateneo spettanti ad altri organi.
3. Il senato accademico motiva esplicitamente le delibere eventualmente difformi dai pareri obbligatori acquisiti da altri organi dell'Ateneo.
Art. 7 (Composizione del senato accademico). - 1. Fanno parte del senato accademico i seguenti componenti:
a) il rettore;
b) i presidi di facolta';
c) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
d) il presidente del consiglio degli studenti;
e) un numero di docenti pari al doppio di quello dei presidi di facolta' meno uno, eletti dai docenti dell'Ateneo, con voto limitato a uno;
f) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici eletti secondo le modalita' dettate dal regolamento generale di Ateneo;
g) due rappresentanti degli studenti designati dal consiglio degli studenti.
2. Le rappresentanze di cui alle lettere d), f) e g) del primo comma del presente articolo partecipano a tutte le discussioni e hanno diritto di voto sulle materie di cui all'art. 6, ad eccezione di quelle di cui alla lettera g) del seconda comma e di quelle implicanti valutazione sull'attivita' scientifica dei singoli docenti o delle strutture.».
Venezia, 1° agosto 2003
Il rettore: Ghetti
 
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