Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 luglio 2003
Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
Tenuto conto della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 30/81 con la quale, tra l'altro, sono state impartite istruzioni in materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con particolare riferimento all'inutilita' della nomina del commissario liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta nemmeno la copertura delle spese di procedura;
Considerato che la predetta circolare aveva fissato in lire 250/300 mila il limite al di sotto del quale non si sarebbe dovuto dar luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, con il quale tale limite e' stato portato a lire 2.500.000;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001, con il quale sono stati rideterminati i compensi ed i rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori;
Attesto che, sia in considerazione di tale rideterminazione, sia per quanto attiene al costo in termini di lavoro e di risorse sostenuto dall'amministrazione per l'attuazione di tali adempimenti, il limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 appare ormai assolutamente inadeguato;
Ravvisata la necessita' di procedere ad una ulteriore semplificazione degli atti amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
Riconosciuta quindi l'opportunita' di dover elevare l'importo del sopramenzionato limite;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dalla data del presente decreto, non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle societa' cooperative e dei loro consorzi quando le attivita' da liquidare, purche' di natura mobiliare, non abbiano valore superiore ad euro 5.000,00.
 
Art. 2.
Il suddetto limite di euro 5.000,00 si applica anche alle procedure in corso da lungo tempo ed inattive, per le quali si rende opportuno trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario liquidatore.
Roma, 17 luglio 2003
Il Sottosegretario di Stato: Galati
 
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