Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2003
Conferimento al Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate, dell'incarico a svolgere per la DOC del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale e' stato approvato lo statuto del Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33/C, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla sottozona del vino a D.O.C. «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», nonche' di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale la citata sottozona «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito» e' stata riconosciuta come denominazione di origine controllata autonoma, con la relativa denominazione di «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;
Vista la richiesta presentata in data 18 luglio 2002 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati per la citata DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;
Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere a), b), c), d) della legge n. 164/1992, per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;
Decreta:
Art. 1.
1. E' conferito al Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33/C, gia' incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi al vino D.O.C. sottozona «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», nonche' di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» riconosciuta con il decreto ministeriale 17 aprile 2002, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
 
Art. 2.
1. Il presente incarico ha una validita' di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e comporta per il Consorzio tutela Moscato di Scanzo l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.
2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procedera' alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela Moscato di Scanzo e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procedera' alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2003
Il direttore generale: Abate
 
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