Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2003
Modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 57, par. 2, che consente agli Stati membri produttori di stabilire condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o piu' severe per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate ottenuti nel loro territorio;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», in particolare l'art. 10, comma 1, lettera i), che consente la facolta' di prevedere nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G. l'imbottigliamento in zone delimitate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, recante il regolamento sulla disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che l'imbottigliamento dei vini D.O.C. e D.O.C.G. costituisce un'operazione rilevante al fine della valorizzazione degli stessi vini ottenuti nelle corrispondenti aree di produzione e di vinificazione delle uve, contribuendo alla ridistribuzione del reddito nell'area vocata interessata;
Considerato che, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, lettera a) della citata legge n. 164/1992, i produttori viticoli rappresentano la categoria che all'interno della filiera assume un peso fondamentale, in quanto e' essenzialmente la loro attivita' che conferisce al prodotto le caratteristiche peculiari che consentono l'ottenimento della denominazione di origine;
Considerata la rilevanza che assume la fase di imbottigliamento nell'assicurare vantaggi economici a tutti i componenti della filiera della denominazione d'origine;
Considerato che appare opportuno disciplinare le modalita' di attuazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera i) della citata legge n. 164/1992;
Ritenuto di assicurare la certezza del diritto per le situazioni giuridiche antecedenti l'emanazione del presente decreto, prevedendo le opportune misure di adeguamento delle disposizioni contenute nei vigenti disciplinari dei vini a denominazione di origine;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto individua le modalita' ed i requisiti che consentono la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.), di seguito anche indicati in modo unitario con «denominazione di origine» o «D.O.», di cui alla previsione dell'art. 10, comma 1, lettera i) della legge n. 164/1992.
 
Art. 2.
1. I disciplinari di produzione delle denominazioni di origine dei vini per le quali saranno presentate o sono state presentate dai soggetti legittimati di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, istanze di riconoscimento e per le quali non e' ancora intervenuto il provvedimento ministeriale di riconoscimento, possono prevedere che la zona di imbottigliamento sia coincidente con quelle di produzione delle uve o di vinificazione delle stesse, a condizione che detti soggetti dimostrino una rappresentativita' percentuale della produzione dei vigneti interessati alla denominazione di origine per almeno il 66%.
 
Art. 3.
1. Per le D.O., per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato gia' emanato il provvedimento di riconoscimento, si osservano le seguenti disposizioni:
a) per le D.O. per le quali e' gia' prevista la delimitazione della zona di imbottigliamento restano valide le disposizioni gia' vigenti: nell'applicazione di esse si fa riferimento alla prassi seguita sino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per le D.O. per le quali e' consentito imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento puo' essere delimitata, a condizione che sia inoltrata al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. apposita istanza rappresentativa di almeno il 66% della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonche' di almeno il 51% della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell'operativita' dell'albo degli imbottigliatori di cui all'art. 11 della legge n. 164/1992, la rappresentativita' relativa alla produzione imbottigliata e' definita dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 
Art. 4.
1. Nel caso che nel disciplinare di produzione si introduca la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata di produzione o di vinificazione per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle D.O. e I.G.T. allegando idonea documentazione atta a comprovarne l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno
 
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