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| Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2003 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 19 agosto 2003, n. 220 |  | Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere all'adozione  di  misure  idonee  a  razionalizzare  i  rapporti  tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 agosto 2003;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Principi generali
 
 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo  nazionale,  quale  articolazione  dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
 2.  I  rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in  base  al  principio  di  autonomia,  salvi  i  casi  di effettiva rilevanza  per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
 |  |  |  | Art. 2 Autonomia dell'ordinamento sportivo
 
 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento  sportivo  la  disciplina  delle  questioni aventi ad oggetto: a) il corretto svolgimento delle attivita' sportive ed agonistiche; b) i  comportamenti  rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione
 ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) l'ammissione  e  l'affiliazione  alle  federazioni di societa', di
 associazioni sportive e di singoli tesserati; d) l'organizzazione  e lo svolgimento delle attivita' agonistiche non
 programmate  ed  a programma illimitato e l'ammissione alle stesse
 delle squadre ed atleti.
 2.  Nelle  materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli  affiliati  ed  i  tesserati  hanno  l'onere di adire, secondo le previsioni   degli   statuti  e  regolamenti  del  Comitato  olimpico nazionale  italiano  e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
 |  |  |  | Art. 3 Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
 
 1.  Esauriti  i  gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione  del  giudice  ordinario  sui rapporti patrimoniali tra societa',  associazioni  e  atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto  atti  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  o  delle Federazioni   sportive   non   riservata  agli  organi  di  giustizia dell'ordinamento  sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione  esclusiva  del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto   salvo   quanto   eventualmente   stabilito   dalle   clausole compromissorie  previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico  nazionale  italiano  e  delle  Federazioni  sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
 2.  La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione   di   misure  cautelari,  al  tribunale  amministrativo regionale  con  sede  in  Roma.  Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
 3.  Davanti  al  giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6  dicembre  1971,  n.  1034,  e  si  applicano  i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
 4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo  diverso  da  quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla  loro  conferma,  modifica  o  revoca  da  parte  del  tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  cui la parte interessata puo' riproporre  il  ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo  31,  comma  undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta' ai sensi del comma 3.
 5.  Alla  luce  del disposto di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo  2,  comma  1, tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi  per  il  contenzioso  in  essere, il Comitato olimpico nazionale  italiano, su proposta della Federazione competente, adotta i  provvedimenti  di  carattere  straordinario  transitorio, anche in deroga  alle  vigenti  disposizioni  dell'ordinamento  sportivo,  per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2003
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
 attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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