Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario)
LEGGE 1 agosto 2003, n. 219
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonche' proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4154):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini),
dal Ministro della difesa (Martino), dal Ministro
dell'interno (Pisanu) il 10 luglio 2003.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri)
e IV (Difesa), in sede referente, il 10 luglio 2003 con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, II, V, VIII, IX.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV, in sede
referente, il 15, 16, 17, 22 luglio 2003.
Esaminato in aula il 22, 23 luglio 2003 ed approvato il
24 luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2437):
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri),
e 4ª (Difesa), in sede referente, il 25 luglio 2003 con
pareri delle commissioni 1ª,5ª, 7ª, 8ª, 11ª, 12ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 29 luglio 2003.
Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede
referente, il 28, 29, 31 luglio 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 31 luglio 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
158 del 10 luglio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quella della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.
 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165

All'articolo 1, al comma 2, alinea, le parole: "tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare".
All'articolo 2, al comma 1, alinea, dopo le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri," sono inserite le seguenti: "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".
All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: " comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "e comma 5,".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "enti e organismi" sono inserite le seguenti: "di diritto privato o pubblico"; e le parole: "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" sono sostituite dalle seguenti: " contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente";
e' aggiunto, in fine il seguente comma:
"3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari" .
L'articolo 5 e' soppresso.
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
" Art. 6-bis. - ( Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6".
Gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi.
All'articolo 10, al comma 1, le parole: "11," e: " 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7," sono soppresse.
Dopo L'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali). - 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell' assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni".
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: "di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6" ;
al comma 2, le parole da: ", per il personale militare" fino a: "Afghanistan," sono soppresse;
i commi 3 e 4 sono soppressi.
All'articolo 12, al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 18, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 18, comma 4".
Gli articoli 13, 14 a 15 sono soppressi.
All 'articolo 16:
al comma 1, le parole: "di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6";
al comma 2, le parole: "afgano o" sono soppresse; le parole: "missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui agli articoli 1 e 6"; e le parole: ", sentito il Ministro della difesa," sono sostituite dalle seguenti: ", e sentito il Ministro della difesa";
il comma 4 e' soppresso.
All'articolo 18:
il comma 1 e' soppresso;
al comma 2, le parole: "escluso l'articolo 5," sono soppresse;
il comma 3 e' soppresso;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
Al titolo, le parole: ", nonche' proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali" sono soppresse.
 
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