Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2003 (vai al sommario)
COMITATO CENTRALE PER L' ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L' AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
DELIBERAZIONE 22 luglio 2003
Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2002 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 13/03).

Il Comitato centrale per l'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003:
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;
Visto l'art. 15 della legge 28 dicembre 1001, n. 448, con il quale la somma di euro 67.139.397,00 e' stata incrementata di euro 10.329.138,00, portando cosi' le risorse disponibili per l'anno 2002 a euro 77.468.535,00;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3091 del 13 marzo 2002, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;
Vista la delibera n. 41/02, con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2002, il 90% dell'importo di euro 77.468.535,00, pari a euro 69.721.681,50, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 41/02;
Vista la delibera n. 12/03 con la quale il Comitato centrale ha emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nell'anno 2002 e all'ulteriore riduzione commisurata al volume di fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, nonche' recependo le percentuali di riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato annuo, cosi' come fissate nella citata direttiva del Ministro;
Considerato che risulta disponibile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo di euro 69.337.630,21, detratti gli importi derivanti dagli oneri convenzionali, da concordare con le societa' concessionarie autostradali, dalle spese di organizzazione e struttura per la gestione delle domande di riduzione dei pedaggi, nonche' dagli oneri relativi alla definizione di eventuale contenzioso;
Considerato che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2002;
Considerato che i criteri e le modalita' di erogazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi dei pedaggi autostradali, erogati dalle medesime societa' concessionarie ai soggetti aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte delle societa' concessionarie alle imprese, cooperative, consorzi e societa' consortili ammessi al beneficio saranno stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il Comitato centrale e le predette societa' concessionarie;
Delibera:
1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 12/03 che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. La riduzione del pedaggio sara' applicata solo a favore dei predetti soggetti che nel corso dell'anno 2002 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a euro 51.646,00.
2. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato - nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 - almeno il 10% del fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, secondo le modalita' indicate nella delibera n. ....
3. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1° gennaio 2002, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.
4. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2003, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e' reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it
Copia della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere trasmessi su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo restando l'obbligo di trasmettere l'originale cartaceo della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso sito e' scaricabile il programma per la compilazione del quadro D da parte dei raggruppamenti di imprese.
La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
5. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:
denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'albo, che richiede i benefici;
generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;
le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.
6. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi' essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 7 a 11 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.
7. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda.
8. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso del 2002.
Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2002 devono compilare il quadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
9. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2002.
Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese della Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2002 devono compilare il quadro B allegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
10. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile) iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi:
a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprieta' indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per tutte le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di iscrizione all'albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari, allegandone copia;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2002, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il raggruppamento dovra' altresi' compilare il quadro F allegato alla domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2002 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'albo di detti soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia.
Nel caso in cui i soci iscritti all'albo degli autotrasportatori abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2002, deve essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
Nel caso in cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, titolari di licenza comunitaria, abbiano ottenuto tale licenza nel corso dell'anno 2002, deve essere compilato anche il quadro IT2, allegato alla domanda.
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio fatturato in pedaggi notturni, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad essi aderenti, inviano contestualmente alla domanda, su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto terzi», nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata iscritta all'albo ovvero titolare di licenza comunitaria, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03 tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio, ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra' altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03 calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
11. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea titolare di licenza comunitaria:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D allegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese della Unione europea, denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di iscrizione al predetto albo;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle imprese italiane associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nelcorso dell'anno 2002, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il raggruppamento dovra' inoltre compilare il quadro F allegato alla domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2002 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'albo degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla domanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essere allegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione all'albo degli autotrasportatori;
Nel caso in cui i soci titolari di licenza comunitaria abbiano ottenuto il rilascio di tale licenza nel corso dell'anno 2002 deve essere compilato il quadro UE1;
Nel caso in cui i soci iscritti all'albo degli autotrasportatori abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2002, deve essere compilato il quadro UE2;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio fatturato in pedaggi notturni, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad essi aderenti, inviano contestualmente alla domanda, su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto terzi», nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata titolare di licenza comunitaria ovvero iscritta all'albo, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio, ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra' altresi' specificare, per ciascuna impresaassociata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03 calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
12. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2002, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
13. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2002, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
14. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 12 del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2002 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2003.
15. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
16. L'erogazione della riduzione prevista nella presente deliberazione e' subordinata alla valutazione della Commissione europea alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (articoli 87 ed 88 del Trattato di Roma).
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il presidente: De Lipsis
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 9 a pag. 22 <----
 
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