Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 giugno 2003
Recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE che, fra l'altro, modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, recante prescrizioni per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, in attuazione della direttiva 76/756/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, di recepimento della direttiva 97/28/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998, di attuazione della direttiva 97/27/CE concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE;
Vista la direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 42 del 13 febbraio 2002, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE;
Vista la rettifica della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 125 del 21 maggio 2003;
Constatato che le modifiche di cui all'art. 4 della direttiva 2001/85/CE del 20 novembre 2001, concernenti gli allegati I, III e IV della direttiva 70/156/CEE, sono state gia' introdotte nell'ordinamento interno con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE del 20 dicembre 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE sostituendo tutti gli allegati alla direttiva stessa;

A d o t t a

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, e della relativa rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE.
Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «veicolo», i veicoli a motore delle categorie M2 o M3 definiti nell'allegato II, parte A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
b) «carrozzeria», un'entita' tecnica definita all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
c) «classe di veicoli», un veicolo conforme alla descrizione di classe di cui all'allegato I al presente decreto.
 
Art. 2.

1. A decorrere dal 13 agosto 2003 non e' consentito rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale:
a) di un tipo di veicolo;
b) di un tipo di carrozzeria;
c) di un tipo di veicolo la cui carrozzeria e' gia' stata omologata come entita' tecnica;
e non e' consentito rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo o di una carrozzeria in quanto entita' tecnica, per motivi concernenti le disposizioni relative ai veicoli destinati al trasporto di passeggeri, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, se sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
2. Il comma 1 si applica anche ai veicoli a pianale ribassato delle classi I o II omologati prima del 13 agosto 2002 e successive estensioni che non comportano variazioni di elementi essenziali del veicolo, rispondenti alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, e successive modificazioni, e che possono disporre di corsie con pendenza del 12,5% definita al punto 7.7.6.2 dell'allegato I al presente decreto.
3. Fatte salve le disposizioni del comma 4.:
a) a decorrere dal 13 febbraio 2004 non e' piu' consentito rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo e di un tipo di carrozzeria in quanto entita' tecnica;
b) a decorrere dal 13 ottobre 2005 non e' piu' consentito rilasciare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, ed
c) a decorrere dal 13 febbraio 2006 non e' consentito immatricolare, vendere o immettere in circolazione veicoli nuovi e carrozzerie nuove in quanto entita' tecniche,
per motivi concernenti le disposizioni relative ai veicoli destinati al trasporto di passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
4. A decorrere dal 13 febbraio 2006 non e' consentito immatricolare, vendere o immettere in circolazione veicoli nuovi e carrozzerie nuove in quanto entita' tecniche, che siano stati omologati conformemente al disposto del comma 2.
5. Per i veicoli delle categorie M2 ed M3 omologati secondo le prescrizioni tecniche adottate dall'UNECE - Commissione economica per l'Europa dell'ONU - con i regolamenti n. 52 serie 01 e n. 107 serie 00, non sono applicabili le date di scadenza di cui al comma 3., lettera c), ed al comma 4, relative all'immatricolazione, alla vendita ed all'immissione in circolazione.
 
Art. 3.

1. I veicoli della classe I sono accessibili ai passeggeri con ridotta capacita' motoria, comprese le persone su sedia a rotelle, in conformita' alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato VII del presente decreto.
2. I veicoli diversi da quelli di classe I e dotati di dispositivi per passeggeri con ridotta capacita' motoria e/o per le persone su sedia a rotelle, soddisfano le pertinenti prescrizioni tecniche di cui all'allegato VII al presente decreto.
 
Art. 4.

1 . L'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, e' cosi' modificato:
a) i punti da 2.1.2.1. a 2.1.2.1.4. sono abrogati;
b) sono inseriti i seguenti punti:
«2.1.2.1. per "autobus di linea o granturismo" si intende un veicolo definito al punto 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;
2.1.2.2. per "classe" di autobus di linea o granturismo si intende un veicolo di una classe definita ai punti 2.1.1 e 2.1.2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;
2.1.2.3. per "autosnodato" si intende un veicolo definito al punto 2.1.3 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;
2.1.2.4. per "autobus di linea o granturismo a due piani" si intende un veicolo definito al punto 2.1.6 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE»,
c) l'ex punto 2.1.2.2. assume il nuovo numero 2.1.2.5.
 
Art. 5.

1. L'elenco degli allegati e gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2003

Ufficio di controllo sulle infrastrutture del territorio, registro n. 3, foglio n. 178
 
Allegati

----> Vedere Allegati da pag. 7 a pag. 96 della G.U. <----
 
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