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| Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 22 luglio 2002 |  | Proroga  dei  termini per l'approvazione e la pubblicazione dei bandi regionali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2002 relativo   ai   programmi  innovativi  in  ambito  urbano  denominati «Contratti di quartiere II». |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
 Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla  Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle  infrastrutture  ed  assetto del territorio - in data 11 aprile 2002,  registro  n.  1,  foglio  n.  199,  pubblicato nel supplemento ordinario  n.  142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, con  il  quale,  all'art.  2,  comma  1,  sono individuate le risorse finanziarie  destinate  all'attuazione  di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 25 marzo 2003, registro n.  1,  foglio  n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001 con il quale,  tra  l'altro,  sono  state  ripartite alle regioni le risorse destinate al programma «Contratti di quartiere II» nonche' fissata la contribuzione  finanziaria  delle  regioni  e  province  autonome  al programma medesimo;
 Visto  in  particolare  l'art. 4 del richiamato decreto 30 dicembre 2002,  che fissa in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del medesimo  decreto e quindi entro il 22 agosto 2003, il termine ultimo per la predisposizione ed approvazione da parte delle singole regioni e  province  autonome  dei  bandi  regionali  a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria al programma in argomento;
 Vista   la  nota  del  coordinatore  degli  assessori  all'edilizia residenziale  pubblica  in data 11 luglio 2003, con la quale e' stato chiesto  il  differimento dei termini di approvazione e pubblicazione dei previsti bandi regionali a causa della sospensione delle riunioni delle giunte regionali nel mese di agosto;
 Ritenuto opportuno aderire alla richiesta avanzata dalle regioni, a modifica  dell'art.  4  del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, n. 2522,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Il  termine  per  la predisposizione ed approvazione da parte delle singole  regioni  e  province autonome dei bandi regionali, a seguito dell'avvenuta  adesione finanziaria al programma innovativo in ambito urbano  denominato  «Contratti  di  quartiere II», e' perentoriamente fissato al 30 settembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. 
 La  pubblicazione sui rispettivi bollettini ufficiali delle regioni e  province  autonome dei bandi di cui all'art. 1 deve avvenire entro il termine perentorio del 15 ottobre 2003.
 Roma, 22 luglio 2003
 Il Vice Ministro: Martinat
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