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| Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 18 luglio 2003 |  | Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del  vino «Fiano di Avellino», approvazione del relativo disciplinare di  produzione,  e  revoca della denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 con il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata  del  vino  «Fiano  di Avellino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
 Vista  la  domanda  presentata,  tramite la regione Campania, dalle organizzazioni  di  categoria  (Federazione  provinciale  coltivatori diretti  di Avellino, Confederazione italiana agricoltori di Avellino ed  unione provinciale agricoltori di Avellino) in data 15 marzo 1999 intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata   e   garantita   del  vino  «Fiano  di  Avellino»,  gia' riconosciuta  come denominazione di origine controllata con il citato decreto presidenziale 27 aprile 1978;
 Visto,  sulla  sopracitata  richiesta  di riconoscimento, il parere favorevole della regione Campania;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la predetta  istanza,  tenutasi  in Avellino il 13 dicembre 2002, con la partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di produttori ed aziende vitivinicole;
 Visti  i  lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Campania per l'accertamento del «particolare pregio»;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di origine  controllata e garantita «Fiano di Avellino» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003;
 Vista l'istanza presentata da una azienda agricola tesa ad ottenere correzioni  al disposto dell'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione   del   vino  di  che  trattasi,  per  quanto  attiene  le caratteristiche dell'immissione al consumo;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Fiano di Avellino» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del  vino  in  argomento,  in  conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato comitato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  La  denominazione  di  origine  controllata  del vino «Fiano di Avellino»,  riconosciuta  con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile   1978,  e'  riconosciuta  come  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2.  La  denominazione  di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino»  e'  riservata  al  vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2003.
 3. La denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» deve intendersi  revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata e  garantita  «Fiano  di  Avellino» provenienti da vigneti non ancora iscritti  ma  aventi  base  ampelografica  conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  provvisoria  dei medesimi all'apposito  albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 2.  I  vigneti  gia'  iscritti  all'albo  dei  vigneti  del  vino a denominazione  di  origine  controllata  «Fiano  di  Avellino» devono intendersi   iscritti   al   nuovo   albo  dei  vigneti  del  vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino».
 3.  Ai  soli  fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art.  1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Ai  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Fiano di Avellino»   che   alla   data   di  entrata  in  vigore  dell'annesso disciplinare  di  produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento  in  bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore  a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
 di  dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
 di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
 di  ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
 2.  Trascorsi  i  termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere commercializzate   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano denunciate  alla  camera di commercio competente per territorio e che sui  recipienti  sia  apposta  la stampigliatura «vendita autorizzata fino  ad  esaurimento»,  ovvero  su  di  essi sia riportato l'anno di produzione  delle  uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto   dalla   vendemmia  2002  o  di  anni  precedenti,  purche' documentabili.
 3.  Per  il  prodotto  sfuso,  cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e'  ridotto  a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali  rimanenze  di  prodotto destinato ad essere esportato allo stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.
 In  tal  caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di  commercio  competente  per territorio entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine  di  sei  mesi.  All'atto  della  cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del  venditore  convalidato  dallo  stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e garantita   «Fiano   di  Avellino»  e'  tenuto,  a  norma  di  legge, all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 luglio 2003
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEL  VINO  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
 CONTROLLATA E GARANTITA «FIANO DI AVELLINO»
 
 Art. 1.
 
 La  denominazione  di  origine  controllata e garantita «Fiano di Avellino»  e'  riservata  al  vino  che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 
 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di  Avellino»  deve  essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.
 Possono   concorrere   alla  produzione  di  detto  vino  le  uve provenienti  dai  vitigni  Greco.  Coda  di  Volpe bianco e Trebbiano toscano,  presenti  nei  vigneti  in  ambito  aziendale,  da  soli  o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.
 
 Art. 3.
 
 La  zona  di  produzione  delle uve destinate alla produzione del vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Fiano di Avellino»  comprende  l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni  della  provincia  di  Avellino:  Avellino,  Lapio, Atripalda, Cesinali,  Aiello  del  Sabato,  S.  Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza  Irpina,  Parolise,  S.  Potito  Ultra,  Candida,  Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a  Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto  D'Alpinolo,  Montefalcione,  Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.
 
 Art. 4.
 
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Fiano di Avellino» devono essere quelli tradizionali della zona  e  comunque  atte  a  conferire  alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
 Sono  pertanto  da  considerare  idonei  ai  fini dell'iscrizione all'albo  dei  vigneti,  unicamente  i  vigneti  collinari e di buona esposizione.  Sono  esclusi  i  terreni  di  fondovalle  umidi  e non sufficientemente soleggiati.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli  tradizionalmente usati nella zona e comunque  atti  a  non  modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 Per  i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma  di  allevamento  verticale, la densita' di impianto non potra' essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.
 La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata  per  la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» non deve essere superiore alle 10 tonnellate.
 Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra indicato, la resa per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  dovra'  essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la  produzione globale dovra' essere riportata, purche' la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
 Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione  di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.
 
 Art. 5.
 
 Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», devono  essere  effettuate  nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non  deve  essere  superiore  al  70%.  Oltre tal limite per tutta la produzione   decade   il   diritto   alla  denominazione  di  origine controllata e garantita.
 L'arricchimento   dei  mosti  o  dei  vini  aventi  diritto  alla denominazione  di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve   essere   effettuato  alle  condizioni  stabilite  dalle  norme comunitarie  e  nazionali.  Fermo  restando  la  resa massima del 70% dell'uva in vino.
 
 Art. 6.
 
 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;
 sapore: armonico;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
 E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole e forestali, con  proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto non riduttore.
 
 Art. 7.
 
 L'indicazione   della  denominazione  di  origine  controllata  e Garantita «Fiano di Avellino» puo' essere accompagnata dalla menzione tradizionale  di  origine  classica  «Apianum».  Tale menzione dovra' figurare  in  etichetta  con caratteri tipografici non superiori alla meta'  di  quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata e garantita.
 
 Art. 8.
 
 E'   vietato   usare   assieme   alla  denominazione  di  origine controllata  e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:
 extra,  fine, superiore, scelto, selezionato, classico, riserva e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
 E'  consentito  altresi',  nel  rispetto delle normative vigenti, l'uso  di  indicazioni  geografiche  e  toponomastiche  che  facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,  zone e localita', vigneti, poderi,  tenute  e fattorie, incluse nella zona di produzione e dalle quali   effettivamente   provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi qualificato e' stato ottenuto.
 Sulle   bottiglie   del  vino  o  altri  recipienti  del  vino  a denominazione  di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» esclusivamente in bottiglie  o  in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.
 I  recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo  raso  bocca,  di materiale al momento previsto dalla normativa vigente,  ad  eccezione  di  quelli  non  superiori  a 0,187 litri di capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.
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