Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 luglio 2003
Applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva setossidim che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il setossidim, nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 25 luglio 2003;
Visto l'art. 2, comma 3, del suddetto regolamento, che stabilisce per l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di setossidim per il controllo degli organismi nocivi su ortaggi (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, procedendo alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti setossidim, elencati nell'allegato A al presente decreto, e al mantenimento in vigore delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato B al presente decreto, che erano gia' autorizzati per l'impiego su ortaggi e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato al 31 dicembre 2003 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti setossidim di cui all'allegato A al presente decreto, nonche' delle confezioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato B che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 3, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato entro il 31 dicembre 2007 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari che sono elencati nell'allegato B al presente decreto e che sono stati sottoposti al l'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su ortaggi (usi essenziali) dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in questione;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva setossidim non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva setossidim, riportati nell'allegato A al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.
 
Art. 3.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva setossidim, riportati nell'allegato B al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007 limitatamente al solo impiego su ortaggi (usi essenziali) e in conformita' alle condizioni indicate nelle rispettive etichette riportate in allegato C al presente decreto.
 
Art. 4.
1. Sono consentiti fino al 31 dicembre 2003 la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti setossidim, che:
sono elencati nell'allegato A;
sono elencati nell'allegato B, limitatamente alle confezioni che riportano in etichetta usi diversi da quelli essenziali indicati nell'ultima colonna del citato allegato B.
2. E' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti setossidim di cui all'allegato B al presente decreto che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali.
3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca dei prodotti di cui all'allegato A, delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato B, nonche' del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 26 luglio 2003.
Roma, 22 luglio 2003
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato A PRODOTTI A BASE DI SETOSSIDIM LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

===================================================================== Prodotto fitosanitario|N. reg.| Data reg. | Impresa ===================================================================== Fervinal |005892 |5 aprile 1984|Bayer Cropscience S.r.l.
 
Allegato B PRODOTTI A BASE DI SETOSSIDIM LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE
ALL'IMPIEGO SU ORTAGGI (USI ESSENZIALI)

=====================================================================
Prodotto | | | | Usi essenziali
fitosanitario |N. reg.| Data reg. | Impresa | concessi =====================================================================
| | | |fagiolo,
| | | |pomodoro,
| | | |carciofo,
| | | |peperone, zucca,
| | | |zucchino,
| | | |melone,
| | | |cocomero,
Grasidim OL |006715 |4 giugno 1986|Sipcam S.p.a.|cetriolo; ---------------------------------------------------------------------
| | | |fagiolo,
| | | |pomodoro,
| | | |peperone, zucca,
| | | |zucchino,
| | | |melone,
| | | |cocomero,
| | | |cetriolo,
Grasidim S |006710 |4 giugno 1986|Sipcam S.p.a.|carciofo; ---------------------------------------------------------------------
| | | |bietola da costa
| | | |e da radici,
| | | |carota,
| | | |ravanello,
| | | |cipolla, aglio,
| | | |porro, pomodoro,
| | | |peperone,
| | | |melanzana,
| | | |zucca, zucchino,
| | | |melone,
| | | |cocomero,
| | | |cetriolo,
| | | |cavoli, lattuga,
| | | |crescione,
| | | |scarola,
| | | |indivia,
| | | |cicoria,
| | | |radicchio,
| | | |rucola,
| | | |dolcetta,
| | | |spinacio,
| | | |prezzemolo,
| | | |pisello,
| | | |fagiolo,
| | | |fagiolino,
| | | |carciofo,
| | | |sedano,
Grasidim |005891 |6 aprile 1984|Sipcam S.p.a.|finocchio.
 
Allegato C
ETICHETTE DEI PPFF DELL'ALLEGATO B
----> Vedere allegato alle pagg. 16 - 17 - 18 <----
 
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