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| Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 15 luglio 2003 |  | Accertamento del raggiungimento del limite di spesa, per l'anno 2003, sul   capitolo   3857   dello   stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle finanze, relativo al credito d'imposta per le reti  di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica. |  | 
 |  |  |  | IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto- legge 6 settembre 2002,  n.  194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,  n. 246, il quale all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,  aggiunge,  dopo  il comma 6, tra l'altro,  il  seguente  comma  6-bis  «Le disposizioni che comportano nuove  o  maggiori  spese  hanno  effetto  entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti   limiti   di   spesa.   Le  disposizioni  recanti  espresse autorizzazioni  di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data  di  pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;
 Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
 Visto  in particolare il comma 4 dell'art. 21 della citata legge n. 289  del 2002 che prevede l'ulteriore proroga al 30 giugno 2003 delle disposizioni  in materia di agevolazioni con credito d'imposta per le reti  di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica,  di  cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, gia' prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, com-ma 4,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
 Visto  che  il  limite  di risorse complessivamente previste per il credito  d'imposta  di cui al predetto comma 4 dell'art. 21 ammonta a Euro 4.131.655 per l'anno 2003;
 Vista  la  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate n. 90754 del 9 giugno  2003  nella  quale e' indicato che l'ammontare dei predetti crediti  d'imposta fruiti nel corrente anno a tutto il mese di maggio e' superiore al predetto limite;
 Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 290, concernente approvazione del  bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
 Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2002, recante ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;
 Considerato che in applicazione del richiamato comma 4 dell'art. 21 della  legge  n. 289 del 2002 e' stato icritto alla u.p.b. 6.1.2.15 - capitolo 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di Euro 4.131.655;
 Decreta:
 Ai  sensi dell'art. 11-ter, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e' accertato l'avvenuto raggiungimento del limite di spesa, per  l'anno  2003,  iscritto alla u.p.b. 6.1.2.15 - sul capitolo 3857 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,   relativo   al   credito   d'imposta   per   le   reti   di teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia geotermica  di  cui  al  comma 4 dell'art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 luglio 2003
 Il ragioniere generale: Grilli
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