Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2003
Istituzione presso l'ISMEA della banca dati sui rischi in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 127, comma 3, che istituisce presso l'ISMEA il Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2001, n. 200, recante Regolamento di riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che inserisce l'ISMEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e facente parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN);
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'11 ottobre 2001, recante procedure di erogazione dei contributi destinati a soggetti singoli ed associati che si attivano per la difesa delle produzioni agricole dalle avversita' atmosferiche;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, ed in particolare l'art. 2 che prevede che i parametri per le polizze multirischio sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
Ritenuto che, per finalita' di interesse pubblico si rende necessaria la rilevazione di dati e informazioni relative ai rischi in agricoltura e, in particolare, l'elaborazione di alcuni tipi di dati idonei a rivelare la natura, le cause, la dimensione economica e le modalita' di gestione dei rischi;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio, e' istituita presso l'ISMEA la Banca dati sui rischi agricoli, di seguito denominata Banca dati. La Banca dati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2001, n. 200, fa parte integrante del SIAN.
2. Nella Banca dati sono raccolti tutti i dati e le informazioni di carattere statistico, assicurativo, economico e normativo che riguardano la natura, le cause, la dimensione economica e le modalita' di gestione del rischio in agricoltura, zootecnia, pesca e acquicoltura.
 
Art. 2.
Contenuti nella Banca dati
1. Nella Banca dati confluiscono:
a) le informazioni e i dati relativi alle singole polizze assicurative, ed in particolare:
la campagna assicurativa di riferimento;
la tipologia di polizza;
l'evento avverso assicurato;
il prodotto assicurato;
il riferimento territoriale (regione/provincia/comune);
il valore assicurato e i quintali assicurati;
il premio totale e il contributo pubblico;
i sinistri pagati;
i quintali danneggiati e risarciti;
le franchigie;
b) i dati relativi ai prezzi dei prodotti agricoli e zootecnici, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;
c) i dati statistici sulle singole produzioni agricole e zootecniche, con particolare riferimento alla quantita' prodotta, alla superficie e alla resa;
d) i dati meteorologici territoriali;
e) la normativa sull'intervento pubblico in materia di gestione del rischio in agricoltura, zootecnia, pesca acquicoltura;
f) le informazioni e i dati sugli interventi compensativi, con particolare riferimento alla dimensione economica del danno, al numero e alle tipologie di aziende interessate e alle modalita' di intervento pubblico;
g) le informazioni e i dati relativi agli interventi del Fondo di riassicurazione;
h) qualsiasi altra informazione ritenuta utile per le finalita' di gestione del rischio.
2. Le imprese di assicurazione, che assumono polizze assicurative agevolate, ed i soggetti, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 2001, recante procedure di erogazione dei contributi, di seguito soggetti fornitori, sono tenuti a comunicare alla Banca dati le informazioni e i dati in loro possesso sulla base delle modalita' definite all'art. 3.
3. Sono altresi' tenuti alla comunicazione dei dati i soggetti fornitori, quali le regioni e le province autonome che attuano gli interventi compensativi, le istituzioni pubbliche nonche' gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, detentori di dati e informazioni ritenuti utili per il perseguimento delle finalita' di gestione del rischio.
4. Nella Banca dati confluiscono altresi' i dati assicurativi e degli interventi compensativi presenti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con l'ISMEA, fornira' le specifiche tecniche e le modalita' per il trasferimento dei dati.
5. In relazione alle finalita' di cui all'art. 1, ed in base a specifiche esigenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'ISMEA svolge elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati e alla divulgazione delle informazioni, in forma anonima e aggregata tale da non rendere identificabili i soggetti fornitori, tenendo riservati i dati suscettibili di sfruttamento economico.
 
Art. 3.
Modalita' di funzionamento e comunicazione dei dati
1. Il funzionamento della Banca dati si articola nelle seguenti fasi ed attivita':
a) ricevimento della comunicazione dai soggetti fornitori;
b) svolgimento dei controlli di qualita' dei dati;
c) registrazione ed elaborazione dei dati;
d) accesso da parte degli utenti.
2. Fermo restando i termini per la fornitura dei dati assicurativi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 novembre 2001, entro trenta giorni dall'approvazione del presente decreto, il Ministero delle politiche agricole e forestali fornira' le specifiche tecniche, le modalita' e la periodicita' per il trasferimento delle informazioni che i soggetti fornitori sono tenuti a comunicare alla Banca dati.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, i soggetti fornitori trasmettono i dati relativi alle campagne 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e primi nove mesi del 2003 entro il 1° ottobre 2003.
4. Ferme restando le responsabilita' dei soggetti fornitori sulla qualita' dei dati e delle informazioni comunicate, al ricevimento delle forniture dei dati di polizza l'ISMEA effettua i controlli di conformita' tecnica. Qualora la fornitura risulti non conforme alle specifiche tecniche o presenti anomalie, l'ISMEA informa il Ministero delle politiche agricole e forestali che provvede a richiedere i dati, in tutto o in parte, ai soggetti fornitori, affinche' questi trasmettano una nuova fornitura dopo le necessarie verifiche tecniche degli organi vigilanti. Per le forniture diverse dai dati di polizza, l'ISMEA, in caso di accertate anomalie, provvede a richiedere direttamente la nuova fornitura.
5. Sono previsti due livelli principali di accesso:
a) accesso degli utenti esterni, per consultare le informazioni di carattere statistico, assicurativo, economico e normativo che riguardano la natura, le cause, la dimensione economica del rischio in agricoltura. Tali utenti possono accedere alla Banca dati per via telematica sulla base di modalita' tecniche stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. La consultazione della Banca dati e' consentita esclusivamente per singole chiavi di ricerca, con la conseguente visione dei dati aggregati a livello territoriale nazionale, regionale e provinciale e a livello di prodotto;
b) accesso degli utenti interni, riservato al personale autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con la finalita' di registrare, organizzare, conservare, elaborare e selezionare i dati e le informazioni. Tali utenti sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
 
Art. 4.
Registrazione dei dati e misure di sicurezza
1. I dati e le informazioni sono registrati nella Banca dati e resi disponibili agli utenti per dieci anni dalla data di registrazione, secondo le modalita' di accesso previste nei successivi articoli.
2. I dati comunicati dai soggetti fornitori non sono modificabili. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di cause motivate puo' autorizzare eventuali operazioni di rettificazione, integrazione, aggiornamento cancellazione dei dati, con l'annotazione a margine della nuova fornitura.
3. Decorso il termine previsto al comma 1, i dati sono trasposti su altro supporto informatico ed eliminati dalla Banca dati e trattati esclusivamente a scopi statistici.
4. L'ISMEA e' tenuta ad adottare misure tecniche, logistiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento della Banca dati, nonche' le misure di tutela dei dati.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Roma, 18 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno
 
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