Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2003 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE
DISPOSIZIONE 16 luglio 2003
Regolamento della presenza dell'INSEAN in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

IL PRESIDENTE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 401 in data 10 dicembre 2002, relativa all'adozione del regolamento della presenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
Viste le note prot. n. 8/16196/D.XI.42 del 31 marzo 2003 del Ministero della difesa e prot. n. N1 2212 dell'1° luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal Consiglio direttivo nella seduta del 10 dicembre 2002;
Dispone:
E' emanato l'unito regolamento della presenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.
La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 16 luglio 2003
Il presidente: Pisi
 
REGOLAMENTO DELLA PRESENZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED
ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE IN INIZIATIVE COMUNI AD ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ITALIANI E STRANIERI.
Art. 1.
Principi generali
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) svolge, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi, le attivita' di cui all'art. 2 del medesimo regolamento e quelle connesse, ivi compreso l'utilizzo economico della propria ricerca, anche attraverso la partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, da attuare secondo criteri e modalita' determinati dal presente regolamento.
2. La presenza dell'INSEAN in iniziative comuni ad altri soggetti e' improntata a principi di correttezza della iniziativa economica e di trasparenza ed economicita' dell'azione amministrativa; nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, essa e' vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle attivita' istituzionali.
Art. 2.
Partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti
1. La partecipazione dell'INSEAN ad iniziative comuni ad altri soggetti e' disposta sulla base di una istruttoria mirata a valutare l'adeguatezza dell'iniziativa a realizzare gli interessi dell'INSEAN in relazione ai seguenti elementi:
a) le attivita' dell'ente partecipato e la sua capacita' di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'lNSEAN, quali, tra l'altro:
1) le attivita' ad alto contenuto scientifico e tecnologico;
2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche;
3) la formazione del personale;
4) la collaborazione con enti e organismi internazionali;
5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;
6) la costituzione di imprese altamente innovative;
b) la natura dell'ente partecipato e le sue caratteristiche significative, quali tra l'altro:
1) l'applicazione o meno del diritto italiano;
2) lo scopo di lucro o mutualistico;
3) la destinazione dei risultati economici della gestione;
4) il rischio economico che la partecipazione puo' comportare;
5) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;
6) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
c) le caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine di evitare rischi, di carattere economico o per l'immagine, nell'adesione all'iniziativa;
d) il ruolo che l'INSEAN e' chiamato a svolgere (ad esempio: promozione scientifica, guida dell'iniziativa, sostegno tecnico o finanziario ecc.);
e) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale dell'INSEAN, i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalita' dell'azione istituzionale, la previsione dell'esigenza di interventi conseguenti;
f) le prospettive di riconoscimento ai rappresentanti dell'INSEAN di un ruolo negli organi di scelta, di gestione, di controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di ruoli sulla normale funzionalita' dell'azione istituzionale.
2. La presenza dell'lNSEAN in iniziative comuni e' disposta dal presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo.
Art. 3.
Rappresentanti dell'INSEAN nelle iniziative comuni
1. Per ogni iniziativa alla quale l'ente aderisce, il presidente designa un rappresentante dell'lNSEAN nell'ente partecipato con l'incarico di operare perche' il Consiglio direttivo e gli uffici competenti dell'INSEAN dispongano di adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo.
Art. 4.
Proprieta' intellettuale
1. L'accordo di partecipazione all'iniziativa individua le informazioni pregresse necessarie ai fini dell'iniziativa stessa e stabilisce vincoli e appropriate salvaguardie per il loro uso da parte del partecipanti. Parimenti i diritti di usare e far usare le informazioni prodotte costituiscono specifica parte dell'accordo di partecipazione all'iniziativa comune.
Art. 5.
Relazione ai Ministeri
1. L'INSEAN presenta ai Ministeri vigilanti, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi, una relazione annuale approvata dal Consiglio direttivo nella quale sono evidenziati:
a) i dati relativi alla gestione complessiva delle partecipazioni utili per valutarne i risultati e per orientare le scelte successive;
b) gli elementi essenziali della programmazione relativa all'anno in corso.
 
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