Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 luglio 2003
Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 117 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione del 25 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 321 del 26 novembre 2002, recante modifica al citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale viene prorogato al 1° agosto 2003 il termine di entrata in applicazione dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n, 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;
Ritenuto di dover adottare anteriormente alla citata scadenza del 1° agosto 2003, le disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n 753/2002;
Ritenuto altresi' di dover procedere all'abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto;
Visto il parere delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, espresso nelle apposite riunioni tenutesi presso questo Ministero in data 4 marzo 2003 e 27 marzo 2003 e da ultimo consultate con nota n. 62342 del 22 aprile 2003;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni generali e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
2. Allorche' non sara' diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:
regolamento (CE) n. 753/2002: regolamento;
vini di qualita' prodotti in regioni determinate: vqprd;
vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate: vsqprd;
vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate: vlqprd;
vini frizzanti di qualita' prodotti in regioni determinate: vfqprd;
denominazione di origine controllata: DOC o DO;
denominazione di origine controllata e garantita: DOCG o DO;
vini da tavola con indicazione geografica o vini ad indicazione geografica tipica: IGT;
per «vini tranquilli», anche a DO e a IGT, si intendono i vini diversi dai vini liquorosi, dai vini frizzanti, dai vini frizzanti gassificati, dai vini spumanti e dai vini spumanti gassificati.
 
Art. 2.
Applicazione art. 4, paragrafo 1
del regolamento Misure relative ai codici
1. In sostituzione del codice di cui all'allegato VII, sezione E, paragrafo 1, primo trattino, e del codice di cui all'allegato VIII, sez. D.5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, inteso ad evitare ogni possibilita' di equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali il nome o la ragione sociale, il comune dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, contenenti in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO o IGT diversi da quello ammesso per la designazione di un determinato prodotto, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 164/1992, che prescrivono l'obbligo di riportare le predette indicazioni in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza ed in ogni caso con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la denominazione del prodotto.
2. Il codice di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica in etichettatura la sede sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e, ove opportuno, il luogo di imbottigliamento e di spedizione di un vino da tavola ottenuto dal mescolamento di prodotti originari di piu' Stati membri o di un vino da tavola vinificato in uno Stato membro ottenuto da uve raccolte in altro Stato membro, si identifica con il codice ISTAT dei comuni.
3. Il codice facoltativo di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, puo' essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alle predette norme. Tale codice si identifica con quello attribuito all'imbottigliatore dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.
4. Il codice facoltativo di cui all'allegato VIII (vini spumanti), sez. D.4 del reg. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale dell'elaboratore, nonche' il nome del comune o della frazione, e dello Stato in cui questi ha la sede, puo' essere utilizzato soltanto per i prodotti elaborati nella Comunita', ferme restando le condizioni di cui allo stesso paragrafo. Tale codice si identifica con quello attribuito all'imbottigliatore dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.
 
Art. 3. Applicazione art. 5, paragrafo 1, del regolamento; allegato VIII,
sezione G.1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vini
spumanti) - Deroghe alle disposizioni sull'obbligo di
etichettatura
1. Le deroghe sull'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VII, sezione G.l del regolamento (CE) n. 1493/1999, previste all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, sono accordate nei casi ed alle condizioni di seguito riportati:
a) per i prodotti trasportati fra due o piu' impianti di una stessa azienda situata nell'ambito territoriale della medesima provincia o delle province limitrofe, ad eccezione delle isole, per le quali l'ambito territoriale e' riferito alla regione, a condizione che la ditta interessata faccia pervenire, prima dell'inizio del trasporto, copia del documento di accompagnamento all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; la predetta copia puo' essere presentata direttamente o essere inviata tramite telefax;
b) per quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 30 litri per partita e non destinati alla vendita;
c) per i mosti di uve e i vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti.
2. Le deroghe sull'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VIII, sezione G, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1493/1 999, sono accordate per vini spumanti ancora in fase di elaborazione di cui alla sezione A, paragrafo 1, del citato allegato VIII, ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia e destinati a diventare VSQPRD, alle condizioni stabilite dallo stesso comma 3 del paragrafo G.1, purche' la ditta interessata faccia pervenire, prima dell'inizio del trasporto, copia del documento di accompagnamento all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; la predetta copia puo' essere presentata direttamente o essere inviata tramite telefax.
 
Art. 4. Applicazione art. 5, paragrafo 2 del regolamento - Ripetizione in
etichetta di talune indicazioni in lingue diverse da quelle
ufficiali della Comunita'
1. E' consentito che le indicazioni figuranti in etichettatura siano ripetute in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunita', qualora i relativi prodotti siano destinati all'esportazione nei Paesi terzi e la legislazione di tali Paesi lo prescriva. Tuttavia tale possibilita' di ripetizione in traduzione non e' ammessa per le seguenti indicazioni:
nome geografico delle DO e i relativi nomi geografici aggiuntivi;
nome geografico delle IGT;
menzioni specifiche tradizionali e menzioni tradizionali complementari di cui all'allegato III del regolamento, le quali sono intraducibili e devono essere riportate in etichetta unicamente in una delle lingue ufficiali della Repubblica italiana ammessa per l'area territoriale d'origine dello specifico prodotto vitivinicolo.
 
Art. 5.
Applicazione art. 10, paragrafo 5,
del regolamento Indicazioni da apporre
sui recipienti per il magazzinaggio
1. Sin dal momento in cui i prodotti indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del regolamento sono contenuti nei recipienti presenti in cantina, su ciascuno di essi apposto un cartello, fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile.
2. Sul cartello di cui al comma 1 sono riportate, a caratteri indelebili, le indicazioni seguenti conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle indicazioni facoltative, le stesse figurino o si preveda farle figurare in etichetta:
la denominazione di vendita, con l'indicazione, se del caso: a) delle menzioni previste dal disciplinare relative all'origine del prodotto dall'unita' geografica, dalla zona determinata e dalla zona delimitata piu' piccola della regione determinata; b) del nome dello Stato membro o del Paese terzo; c) della menzione «melange (o miscela) di vini di diversi Paesi della comunita' europea»; d) della menzione «vino ottenuto in ... da uve raccolte in...»; ecc.;
il colore;
il tipo di prodotto;
l'anno di raccolta;
il nome di una o piu' varieta' di vite;
l'indicazione di come e' stato ottenuto il prodotto o del metodo di elaborazione;
le menzioni tradizionali complementari.
3. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al comma 2 corrispondono a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma dell'art. 12, paragrafo 3, del reg. CE n. 884/2001, ovvero comunque nei documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti.
4. E' consentito l'utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui al comma 2, a condizione che gli stessi codici siano gia' utilizzati nei registri.
 
Art. 6. Applicazione art. 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento -
Definizione e disciplina utilizzo delle menzioni diverse da quelle
definite dalla normativa comunitaria
1. Tra le menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie, e' prevista, per i prodotti definiti all'allegato I, punto 3, del regolamento n. 1493/99, la menzione: «filtrato dolce». Tale menzione puo' essere riportata in etichettatura in sostituzione o in aggiunta alla menzione «mosto di uve parzialmente fermentato».
2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo la definizione e la disciplina di utilizzazione delle menzioni diverse da quelle definite dalla normativa comunitaria sono previste con appositi decreti ministeriali.
 
Art. 7.
Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento - Modalita' per indicare
il tipo di prodotto
1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati con indicazione geografica, le indicazioni relative al tipo di prodotto, quali «amabile», «dolce» e similari, nonche' le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione.
2. Per prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati senza nome geografico puo' essere utilizzata soltanto la indicazione di tipo di prodotto «dolce».
 
Art. 8. Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al
titolo II del regolamento); art. 15, paragrafo 2 del regolamento
(vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento (vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti
gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti
e vini spumanti gassificati) - Condizioni di utilizzo dei termini
che si riferiscono ad un'azienda agricola
1. I termini riferiti ad un'azienda agricola, costituita da una persona fisica o giuridica o da un'associazione di tali persone, che possono essere inclusi nelle indicazioni relative al nome, indirizzo e qualifica dell'imbottigliatore, o dello speditore o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, sono i seguenti:
per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «azienda agricola», «azienda viticola», «viticoltore», «produttore viticolo», «contadino», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», «masseria»;
per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «landwirtschaftlicher Betrieb», «Weinbaubetrieb», «Weinbauer», «Weinerzeuger», «Weingut», o altri termini analoghi, anche al plurale, relativi ad un'azienda agricola o che caratterizzano l'attivita' viticola di detta azienda.
2. Detti termini possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15 del regolamento.
 
Art. 9. Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al
titolo II del regolamento); art. 15, paragrafo 3 del regolamento
(vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento (vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti
gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti
e vini spumanti gassificati) - Indicazione obbligatoria dei
riferimenti alla persona che ha effettuato l'imbottigliamento per
conto terzi
1. E' resa obbligatoria l'indicazione facoltativa di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento, relativa ai riferimenti alla persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi. Gli stessi riferimenti possono essere indicati in codice nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal regolamento e dall'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 10. Applicazione art. 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento -
Eventuale previsione del tenore minimo dell'acidita' totale per
l'utilizzo dei termini «secco» o «asciutto» o «abboccato» per i
VQPRD e i vini IGT tranquilli
1. L'eventuale criterio analitico complementare del tenore minimo di acidita' totale, per l'utilizzazione dei termini «secco» o «asciutto» o «abboccato», deve essere previsto nei disciplinari di produzione degli specifici VQPRD o IGT.
 
Art. 11. Applicazione art. 16, paragrafo 2 - b) del regolamento - Eventuale
previsione del tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a
35 g/l per l'utilizzazione del termine «dolce» per alcuni VQPRD
tranquilli
1. L'eventuale tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l, per l'utilizzazione del termine «dolce», deve essere previsto nei disciplinari di produzione degli specifici VQPRD.
 
Art. 12. Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (mosti
di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto,
vini di uve stramature); art. 17 del regolamento (vini
tranquilli), art. 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(vini liquorosi e vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati)
- Condizioni di utilizzo delle indicazioni relative ad un colore
1. Le indicazioni relative ad un colore particolare e le relative condizioni di utilizzazione devono essere previste nei disciplinari di produzione degli specifici mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e dei vini di uve stramature designati con indicazione geografica, dei vini da tavola IGT, dei VQPRD, dei vini liquorosi IGT, dei vini frizzanti IGT, dei VLQPRD e dei VFQPRD.
2. I mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, i vini di uve stramature, i vini da tavola, i vini liquorosi, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, designati senza nome geografico, devono utilizzare in etichetta soltanto i seguenti colori: «bianco», «rosso», «rosato».
 
Art. 13. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (mosti
di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 19,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (vini IGT e DO
tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); art. 46 del
regolamento e allegato VIII - E.2, comma 2, del reg. 1493/1999
(Vini spumanti). Sinonimi varieta' di vite
1. E' riportato nell'allegato 1 al presente decreto l'elenco dei sinonimi delle varieta' di viti, riportati nella classificazione ufficiale nazionale, che possono essere utilizzati in etichettatura.
 
Art. 14. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (mosti
di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 19,
paragrafi 2 e 3 del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art.
39 paragrafo 2, lettera b), del regolamento (vini liquorosi IGT e
DO, vini frizzanti IGT e DO); allegato VIII - E.2, comma 2, del
reg. 1493/1999 (vini spumanti) - Deroghe relative all'uso delle
varieta' di vite, o sinonimi, contenenti nomi geografici riservati
a vini IG o VQPRD
1. E' riportato nell'allegato 2 al presente decreto l'elenco delle deroghe nazionali relative all'uso delle varieta' di vite, o sinonimi, contenenti i nomi geografici riservati a vini IG o VQPRD.
 
Art. 15. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (mosti
di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 21 del
regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2,
lettera c), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini
frizzanti IGT e DO); allegato VIII - E.10 del reg. 1493/1999 (Vini
spumanti) - Disposizioni sui concorsi enologici
1. Per i prodotti disciplinati al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto ministeriale n. 335 dell'8 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994, concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a DO e a IGT.
 
Art. 16. Applicazione art. 14, paragrafo 3, del regolamento (mosti di uve
parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini
di uve stramature con indicazione geografica); art. 22, paragrafo
1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo
2, lettera d), del regolamento (vini frizzanti IGT e DO); art. 45,
paragrafo 2, del regolamento (vini spumanti DO) - Indicazioni
relative al modo di ottenimento o di elaborazione di taluni
prodotti vitivinicoli
1. Limitatamente alle categorie dei vini IGT e DO tranquilli e frizzanti, ai fini dell'utilizzo in etichettatura della menzione tradizionale «novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del decreto ministeriale 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999.
2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente articolo le indicazioni relative al modo di ottenimento o di elaborazione e le loro condizioni di utilizzazione sono previste con appositi decreti ministeriali o nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DO o IGT.
 
Art. 17. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (mosti
di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 25,
paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39
paragrafo 2, lettera f), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO,
vini frizzanti IGT e DO) - Indicazione del nome dell'azienda
1. Per indicare il nome dell'azienda viticola nella quale il prodotto vitivinicolo e' stato ottenuto possono essere utilizzati i seguenti termini:
per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «abbazia», «castello», «torre», «rocca», «villa»;
per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «Kloster», «Stift», «Abtei», «SchloÞ», «Burg», «Ansitz», e altri termini similari, in abbinamento ai nomi delle relative entita' storico tradizionali o dei toponimi, nonche' le loro illustrazioni.
2. Detti termini e le loro illustrazioni possono essere utilizzati a condizione che:
i citati nomi delle entita' storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a IGT e DO diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione. Sono altresi' fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sui marchi che consentono, per motivi di consolidata tradizione d'uso, l'utilizzo di marchi registrati contenenti in tutto o in parte nomi geografici riservati a DO e IGT;
siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 25 del regolamento.
 
Art. 18. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (mosti
di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 26,
paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39
paragrafo 2, lettera g), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO,
vini frizzanti IGT e DO) - Menzioni relative all'imbottigliamento
1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati nel presente articolo sono stabilite le seguenti menzioni relative all'imbottigliamento nell'azienda viticola, da parte di un'associazione di aziende viticole o in una impresa situata nella regione di produzione o nelle sue immediate vicinanze per i VQPRD di cui all'allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99:
per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «imbottigliato dal viticoltore», «imbottigliato all'origine», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori»;
per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «abgefüllt vom Weinbauern», «Erzeugerabfüllung», «Erzeugerabfüllung der Kellereigenossenschaft», a condizione che il prodotto provenga esclusivamente dalle uve raccolte nei vigneti che fanno parte dell'azienda viticola e vinificate nella stessa azienda.
 
Art. 19. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (mosti
di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 27 del
regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini
frizzanti IGT e DO); art. 45, paragrafo 1, del regolamento e
allegato VIII - E.2, comma 3, del regolamento n. 1493/99 (vini
spumanti) - Disposizioni supplementari relative all'utilizzo di
talune indicazioni facoltative: limitazione e disciplina d'uso
delle menzioni tradizionali e del nome delle varieta' di viti
1. Le menzioni tradizionali italiane figuranti nell'elenco riportato all'allegato III del regolamento, parti A e B, ai sensi dell'art. 24 del regolamento, sono riservate esclusivamente ai rispettivi vini DO e IGT che figurano, per ciascuna menzione tradizionale, nella seconda colonna del predetto elenco, conformemente alle disposizioni previste dai relativi disciplinari di produzione.
2. L'utilizzo del nome delle varieta' di vite che figurano nell'allegato 3 al presente decreto e' limitato ai corrispondenti vini DO a margine indicati.
3. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione il nome della varieta' di vite o delle varieta' di viti possono figurare in etichetta alle seguenti condizioni:
qualora il nome del vitigno e' riportato in stretta connessione al nome geografico, o sul medesimo rigo, deve figurare in caratteri delle stesse dimensioni, rilievo ed intensita' colorimetrica del nome geografico;
negli altri casi il nome del vitigno puo' figurare in caratteri di dimensione non superiore al doppio di quelli utilizzati per il nome geografico e, limitatamente ai vini spumanti, in caratteri di dimensione non superiore al triplo di quelli utilizzati per il nome geografico del V.S.Q.P.R.D. o della denominazione del prodotto per gli spumanti designati senza nome geografico.
 
Art. 20. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (mosti
di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 28,
comma 4, del regolamento (vini IGT tranquilli); art. 39 paragrafo
2, lettera e), del regolamento (vini liquorosi IGT vini frizzanti
IGT) - Eventuali norme piu' restrittive per l'utilizzo della
menzione «indicazione geografica tipica» o «Landwein» o «vin de
pays»
1. Le eventuali disposizioni piu' restrittive per l'utilizzazione della menzione «indicazione geografica tipica», o «Landwein» o «vin de pays», sono previste negli specifici disciplinari di produzione, sulla base dei principi generali stabiliti dalla legge n. 164/1992.
 
Art. 21.
Applicazione art. 32 del regolamento
- Unita' geografiche piu' ampie della regione determinata
1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo, le unita' geografiche piu' ampie della regione determinata, che possono essere utilizzate in ambito nazionale in associazione al nome di talune regioni determinate, sono le seguenti:
«Alto Adige» («Südtirol») o dell'«Alto Adige» («Südtiroler»), in associazione alle tipologie «Classico» e «Classico Superiore» della DOC «Lago di Caldaro» o «Caldaro» o «Kalterersee» o «Kalterer» (decreto ministeriale 11 novembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002; decreto ministeriale 3 agosto 1993 - Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1993);
«Sardegna», in associazione alle DO: «Alghero», «Arborea», «Carignano del Sulcis», «Malvasia di Bosa», «Mandrolisai», «Moscato di Sorso Sennori», «Giro' di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Monica di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Terralba o Campidano di Terralba», «Vermentino di Gallura», «Vernaccia di Oristano» (decreto ministeriale 30 marzo 2001 - Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001).
Le relative condizioni di utilizzazione sono stabilite negli specifici decreti di autorizzazione indicati a margine.
 
Art. 22.
Applicazione art. 33, paragrafo 1, del regolamento
- Menzioni indicanti l'imbottigliamento
nella regione determinata.
1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo sono ammesse le seguenti menzioni indicanti l'imbottigliamento nella regione determinata:
a) per i prodotti dell'intero territorio nazionale:
«imbottigliato nella zona di produzione»;
«imbottigliato in ...» seguita dal nome della regione determinata;
b) per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano:
«abgefüllt im Produktionsgebiet»;
«abgefüllt in ...» seguita dal nome della regione determinata, a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella regione determinata in causa o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze per i VQPRD di cui all'allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99.
 
Art. 23.
Applicazione art. 39, paragrafo 1, lettera b)
del regolamento - Indicazioni relative al tipo di prodotto
1. Per la categoria dei vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:
a) «secco»: fino a 40 g/l;
b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l;
c) «dolce»: superiore a 100 g/l.
2. Per la sola categoria dei vini frizzanti definita al punto 17 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:
a) «secco»: da 0 a 15 g/l;
b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l;
c) «amabile»: da 30 a 50 g/l;
d) «dolce»: superiore a 45 g/l.
3. Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti designati con nome geografico altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste nei disciplinari di produzione degli specifici vini liquorosi e frizzanti IGT e DOC.
4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresi' previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino e' giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.
 
Art. 24.
Applicazione regolamento (CE) n. 1493/99,
allegato VIII - E.2, comma 2 e 3
- Indicazione del nome della varieta' di vite
1. L'indicazione del nome della varieta' di vite o di un sinonimo di tale nome nella designazione dei vini spumanti di cui all'allegato I, punto 15, del regolamento (CE) n. 1493/99 elaborati nella comunita' e dei vini spumanti originari di Paesi terzi le cui condizioni di elaborazione sono riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I, o nell'allegato VI, sezione K, del citato regolamento, deve avvenire alle seguenti condizioni:
la varieta' di vite o il suo sinonimo deve figurare nell'elenco ufficiale delle varieta' stabilita in applicazione dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99;
per quanto concerne i VSQPRD, la varieta' di vite o il suo sinonimo deve essere elencata nello specifico disciplinare di produzione;
il nome della varieta' delle relative uve deve figurare nella dichiarazione generale della produzione vitivinicola e/o nella denuncia delle produzioni DO e in tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in materia deve essere indicata la destinazione produttiva in questione.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/99, allegato VIII - E.2, comma 3, e' consentito:
utilizzare il nome di una varieta' di vite, se il prodotto e' ottenuto per almeno l'85% da uve della varieta' in questione;
utilizzare il nome di due o tre varieta' di viti, alle condizioni prescritte dallo stesso allegato VIII - E.2, comma 3.
 
Art. 25.
Abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione
1. A decorre dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella:

=====================================================================
D.M. | G.U.R.I. | Titolo =====================================================================
| |Indicazioni consentite
| |nella presentazione dei
| |vini da tavola con 5 agosto 1977 |n. 229 del 24 agosto 1977|indicazione geografica. ---------------------------------------------------------------------
| |Norme sulla designazione e
| |presentazione dei vini da
| |tavola con indicazione 21 dicembre 1977|n. 20 del 20 gennaio 1978|geografica. ---------------------------------------------------------------------
| |Norme sulla designazione e
| |presentazione dei vini a
|n. 51 del 21 febbraio |denominazione di origine 27 dicembre 1977|1978 |controllata. ---------------------------------------------------------------------
| |Norme complementari al
| |decreto ministeriale
| |21 dicembre 1977
| |concernente norme sulla
|n. 343 del 9 dicembre |designazione e 2 novembre 1978 |1978 |presentazione geografica. ---------------------------------------------------------------------
| |Norme complementari
| |concernenti la
| |presentazione dei mosti e
| |dei vini da presentazione
| |con indicazione 3 marzo 1979 |n. 84 del 26 marzo 1979 |geografica. ---------------------------------------------------------------------
| |Ultimazione dei termini
|n. 324 del 28 novembre |{giovane} e {novello} per 10 novembre 1979|1979 |i vini da tavola. ---------------------------------------------------------------------
| |Norme concernenti l'uso di
| |riferimenti aggiuntivi per
| |la designazione dei vini
| |da tavola con indicazione 5 agosto 1982 |n. 235 del 26 agosto 1982|geografica. ---------------------------------------------------------------------
| |Norme integrative relative
| |ai vini da tavola con 9 dicembre 1983 |n. 15 del 16 gennaio 1983|indicazione geografica. ---------------------------------------------------------------------
| |Disciplina concernente
| |l'uso del nome dei vitigni
| |nella designazione e
| |presentazione dei vini
| |spumanti e dei vini 28 marzo 1987 |n. 86 del 28 marzo 1978 |spumanti gassificati.

2. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il 1° agosto 2003, fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni applicative che saranno adottate dall'Unione europea.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 367
 
Allegato 1
ELENCO DEI SINONIMI DELLE VARIETA' DI VITI, RIPORTATI NELLA
CLASSIFICAZIONE UFFICIALE NAZIONALE, CHE POSSONO ESSERE
UTILIZZATI IN ETICHETTATURA (1)

=================================================================== Nome varieta' Sinonimi Annotazioni riportato nella classificazione ufficiale =================================================================== Aglianico N Glianica, Glianico,
Ellanico, Ellenico ------------------------------------------------------------------- Alicante N Cannonao, Garnacha * Ai soli fini della
tinta, Granaccia, designazione dei vini
Grenache, Guarnaccia, DO e IGT della
Tocai rosso, Gamay* Provincia di Perugia ------------------------------------------------------------------- Ancellotta N Lancellotta ------------------------------------------------------------------- Ansonica B Insolia, Inzolia ------------------------------------------------------------------- Bellone B Cacchione ------------------------------------------------------------------- Biancame B Bianchello ------------------------------------------------------------------- Biancotella B Janculillo, Janculella ------------------------------------------------------------------- Bombino bianco B Bombino*, Bonvino*, * Ai soli fini della
Ottenese designazione ------------------------------------------------------------------- Bombino nero N Bombino*, Bonvino* * Ai soli fini della
designazione ------------------------------------------------------------------- Bonarda N Uva rara* * Ai soli fini della
designazione dei
vini DO e IGT della
Provincia di Novara ------------------------------------------------------------------- Bovale N Bovaleddu ------------------------------------------------------------------- Bovale grande N Bovale*, * Ai soli fini della
Bovale di Spagna designazione ------------------------------------------------------------------- Cabernet franc N Cabernet* * Ai soli fini della
designazione ------------------------------------------------------------------- Cabernet Cabernet * * Ai soli fini della Sauvignon N designazione ------------------------------------------------------------------- Cagnulari N Cagniulari ------------------------------------------------------------------- Canaiolo bianco B Canaiolo*, Drupeggio * Ai soli fini della
designazione ------------------------------------------------------------------- Cannonau N Cannonao, Gamay* * Ai soli fini della
designazione dei vini
DO e IGT della
Provincia di Perugia ------------------------------------------------------------------- carmenere N Cabernet*, Cabernet * Ai soli fini della
nostrano, Cabernet designazione
italiano* ------------------------------------------------------------------- Catarratto bianco Catarratto* * Ai soli fini della comune B designazione ------------------------------------------------------------------- Catarratto bianco Catarratto* * Ai soli fini della lucido B designazione ------------------------------------------------------------------- Cesanese Comune N Cesanese* * Ai soli fini della
designazione ------------------------------------------------------------------- Ciliegiolo N Morettone ------------------------------------------------------------------- Coda di volpe Coda di volpe bianca B ------------------------------------------------------------------- Cortese B Bianca fernanda* * Ai soli fini della
designazione dei vini
DO e IGT della
provincia di Verona ------------------------------------------------------------------- Corvina N Cruina ------------------------------------------------------------------- Croatina N Bonarda* * Esclusivamente per la
designazione del VQPRD
"Oltrepo' Pavese" ------------------------------------------------------------------- Dolcetto N Ormeasco ------------------------------------------------------------------- Durella B Durello ------------------------------------------------------------------- Forastera B Forestiera, Furastiera ------------------------------------------------------------------- Fortana N Uva d'oro ------------------------------------------------------------------- Francavidda B Francavilla ------------------------------------------------------------------- Frappato N Frappato d'Italia ------------------------------------------------------------------- Gaglioppo N Maglioppo, Magliocco ------------------------------------------------------------------- Garganega B Garganego* * Ai soli fini della
designazione ------------------------------------------------------------------- Greco bianco B Greco* * Ai soli fini della
designazione ------------------------------------------------------------------- Greco nero N Greco*, Maglioccone, * Ai soli fini della
Gregu nieddu designazione ------------------------------------------------------------------- Groppello Groppello* * Ai soli fini della gentile N designazione ------------------------------------------------------------------- Guardavalle B Uva greca ------------------------------------------------------------------- Incrocio Manzoni Manzoni rosso* * Ai soli fini della 2.15 N designazione ------------------------------------------------------------------- Lambrusco Enantio a foglia frastagliata N ------------------------------------------------------------------- Lambrusco Lambrusco*, * Ai soli fini della Grasparossa N Groppello Grasparossa designazione ------------------------------------------------------------------- Lambrusco Lambrusco*, * Ai soli fini della Maestri N Groppello Maestri designazione ------------------------------------------------------------------- Lambrusco Lambrusco* * Ai soli fini della Marani N designazione ------------------------------------------------------------------- Lambrusco Lambrusco* * Ai soli fini della Salamino N designazione ------------------------------------------------------------------- Lambrusco Groppello Ruberti Viadanese N ------------------------------------------------------------------- Lumassina B Buzzetto, Mataosso,
Mataossu ------------------------------------------------------------------- Maceratino B Ribona ------------------------------------------------------------------- Malvasia N Malvasier*, * Ai soli fini della
Roter Malvasier* designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nella
provincia di Bolzano ------------------------------------------------------------------- Malvasia Malvasia*, Verdana, * Ai soli fini della bianca B Iuvarella designazione ------------------------------------------------------------------- Malvasia bianca Malvasia*, * Ai soli fini della di Candia B Malvoisie**, designazione
Malvoisier**
** Ai soli fini della
designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri ------------------------------------------------------------------- Malvasia bianca Malvasia*, * Ai soli fini della lunga B Malvoisie**, designazione
Malvoisier**
** Ai soli fini della
designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri ------------------------------------------------------------------- Malvasia Malvasia puntinata del Lazio B ------------------------------------------------------------------- Malvasia nera Malvasia*, * Ai soli fini della di Brindisi N Malvoisie**, designazione
Malvoisier**
** Ai soli fini della
designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri ------------------------------------------------------------------- Malvasia nera Malvasia*, * Ai soli fini della di Lecce N Malvoisie**, designazione
Malvoisier**
** Ai soli fini della
designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri ------------------------------------------------------------------- Marzemina Marzemina* * Ai soli fini della bianca B designazione ------------------------------------------------------------------- Marzemino N Berzemino, Berzamino ------------------------------------------------------------------- Molinara N Rossano, Rossanella ------------------------------------------------------------------- Montepulciano N Prugnolo ------------------------------------------------------------------- Montonico Montonico*, Mantonico* * Ai soli fini della bianco B designazione ------------------------------------------------------------------- Montu' B Montuni ------------------------------------------------------------------- Moscato bianco B Moscato, * Ai soli fini della
Moscatello*, designazione
Moscatellone*,
Muscat**, ** Ai soli fini della
Muskateller**, designazione, per
Moscato reale*** l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri

*** Ai soli fini della
designazione dei vini
DO e IGT della
Regione Puglia ------------------------------------------------------------------- Moscato giallo B Moscato*, * Ai soli fini della
Moscatello*, designazione
Moscatellone*,
Goldmuskatteler** ** Ai soli fini della
Muscat***, designazione dei vini
Muskateller***, provenienti da uve
raccolte nelle province
di Trento e Bolzano

*** Ai soli fini della
designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri ------------------------------------------------------------------- Moscato di Moscatello*, * Ai soli fini della Terracina B Moscatellone*, designazione
Muscat**,
Muskateller** ** Ai soli fini della
designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri ------------------------------------------------------------------- Moscato rosa RS Rosenmuskateller*, * Ai soli fini della
Moscato delle rose designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nelle province
di Trento e Bolzano ------------------------------------------------------------------- Nebbiolo N Spanna, Chiavennasca ------------------------------------------------------------------- Nerello Nerello mantellato cappuccio N ------------------------------------------------------------------- Pampanuto B Pampanino ------------------------------------------------------------------- Pecorino B Vissanello ------------------------------------------------------------------- Perricone N Pignatello ------------------------------------------------------------------- Piedirosso N Per' e palummo,
Piede di colombo,
Piede di palumbo,
Palombina ------------------------------------------------------------------- Pignoletto B Grechetto gentile, * Ai soli fini della
Grechetto * designazione dei vini
DO e IGT delle
Provincie di Perugia,
Terni e Viterbo ------------------------------------------------------------------- Pinella E Pinella bianca, Pinello ------------------------------------------------------------------- Pinot bianco B Weißurgunder*, * Ai soli fini della
Pinot blanc*, designazione dei vini
Pinot*** provenienti da uve
raccolte nelle province
di Trento e Bolzano

** Per l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri

*** Ai soli fini della
designazione dei vini
spumanti ------------------------------------------------------------------- Pinot grigio G Rulander*, * Ai soli fini della
Pinot gris**, designazione dei vini
Pinot*** provenienti da uve
raccolte nelle province
di Trento e Bolzano

** Ai soli fini della
designazione per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri

*** Ai soli fini della
designazione dei vini
spumanti ------------------------------------------------------------------- Pinot nero N Blauburgunder*, * Ai soli fini della
Spätburgunder*, designazione dei vini
Blauer Spätburgunder**, provenienti da uve
Pinot noir ** raccolte nelle province
Pinot*** di Trento e Bolzano

** Ai soli fini della
designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
stati membri

*** Ai soli fini della
designazione dei vini
spumanti ------------------------------------------------------------------- Portoghese N Blauer Portugieser*, * Ai soli fini della
Portugieser* designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nella provincia
di Bolzano ------------------------------------------------------------------- Primitivo N Zinfandel ------------------------------------------------------------------- Prosecco B Serprino* * Ai soli fini della
designazione dei vini
DO e IGT della Provincia
di Padova ------------------------------------------------------------------- Prosecco Prosecco* * Ai soli fini della lungo B Serprino** designazione

** Ai soli fini della
designazione dei vini
DO e IGT della
Provincia di Padova ------------------------------------------------------------------- Raboso Piave N Friularo* * Ai soli fini della
designazione dei vini
DO e IGT della
Provincia di Padova ------------------------------------------------------------------- Refosco dal Refosco*, * Ai soli fini della peduncolo rosso N Malvoise** designazione

** Ai soli fini della
designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri ------------------------------------------------------------------- Refosco Refosco*, * Ai soli fini della nostrano N Refosco grosso, designazione
Refoscorie, Malvoise**
** Ai soli fini della
designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri ------------------------------------------------------------------- Ribolla gialla B Ribolla, Ribuele,
Rebula, ------------------------------------------------------------------- Riesling Riesling*, * Ai soli fini italico B Welschriesling ** della designazione

** Ai soli fini della
designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nelle province
di Trento e Bolzano ------------------------------------------------------------------- Rossignola N Rossetta ------------------------------------------------------------------- Rossola nera N Rossola ------------------------------------------------------------------- Sangiovese N Sangioveto ------------------------------------------------------------------- Sauvignon B Sauvignon blanc* ** Ai soli fini della
designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nella provincia
di Bolzano ------------------------------------------------------------------- Schiava Schiava *, * Ai soli fini gentile N Vernatsch **, della designazione
Kleinvernatsch **,
Mittervernatsch ** ** Ai soli fini della
designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nelle province
di Trento e Bolzano ------------------------------------------------------------------- Schiava grigia N Schiava*, * Ai soli fini
Vernatsch**, della designazione
Grauvernatsch **
** Ai soli fini della
designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nelle province
di Trento e Bolzano ------------------------------------------------------------------- Schiava grossa N Schiava *, * Ai soli fini
Vernatsch **, della designazione
Edelvernatsch **,
Großvernatsch ** ** Ai soli fini della
designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nelle province
di Trento e Bolzano ------------------------------------------------------------------- Susumaniello N Sussumariello ------------------------------------------------------------------- Sylvaner verde B Sylvaner *, Silvaner*, * Ai soli fini
Grüner Sylvaner **, della designazione

** Ai soli fini della
designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nella provincia
di Bolzano ------------------------------------------------------------------- Syrah N Shiraz ------------------------------------------------------------------- Terrano N Teran ------------------------------------------------------------------- Tocai friulano B Tocai italico ------------------------------------------------------------------- Traminer Gewürztraminer * * Ai soli fini della aromatico RS designazione dei vini
provenienti da uve
raccolte nelle province
di Trento e Bolzano ------------------------------------------------------------------- Trebbiano Turbiana di Soave B ------------------------------------------------------------------- Trebbiano Trebbiano *, Rossetto * Ai soli fini giallo B della designazione ------------------------------------------------------------------- Trebbiano Ugni blanc *, * Ai soli fini della toscano B Procanico designazione, per
l'esportazione o la
spedizione verso altri
Stati membri ------------------------------------------------------------------- Uva di Troia Sumarello,
Sommarrello ------------------------------------------------------------------- Verdea B Colombana bianca ------------------------------------------------------------------- Vernaccia nera N Vernaccia* * Ai soli fini
della designazione ------------------------------------------------------------------- Vespaiola B Vespaiolo * * Ai soli fini
della designazione ------------------------------------------------------------------- Vespolina N Ughetta ------------------------------------------------------------------- Zibibbo B Moscato *, * Ai soli fini
Moscatello *, della designazione
Moscatellone * ------------------------------------------------------------------- (1) - N.B.: Ai sensi dell'articolo 19, par. 1, lettera c) del
regolamento nel presente elenco non sono riportati i sinonimi
delle varieta' il cui nome accompagnato da un termine
geografico, in quanto in tal caso il nome della varieta' deve
figurare in etichetta senza tale termine geografico. Tuttavia,
nel presente elenco si riportano i nomi delle citate varieta'
soltanto nei casi in cui per le stesse varieta' sono stati
classificati dei sinonimi diversi da quelli risultanti dal
nome stralciato dal termine geografico.
 
Allegato 2
ELENCO DELLE DEROGHE NAZIONALI RELATIVE ALL'USO DELLE VARIETA' DI
VITE, O SINONIMI, CONTENENTI NOMI GEOGRAFICI RISERVATI A VINI IG O
VQPRD (disciplinate con il decreto ministeriale 26 settembre 2002,
pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21.10.2002, e con la relativa
rettifica pubblicata sulla G.U. n. 265 del 12.11.2002).

=================================================================== Nomi della varieta' Ambito della deroga di vite o dei loro (territorio amministrativo sinonimi e/o specifici VQPRD e/o IGT) =================================================================== Aglianico Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e nelle Provincie di Agrigento, Catanzaro,
Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

Aglianicone Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nella Regione Basilicata
e nella Provincia di Salerno.

Alicante Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Province di Ancona, Ascoli
Piceno, Catania, Grosseto, Pesaro, Messina,
Perugia, Rieti, Rimini e Savona.

Alicante Bouschet Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Province di Agrigento,
Cagliari, Lucca, Oristano e Trapani.

Barbera Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nell'intero territorio nazionale.

Barbera bianca Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nell'intero territorio nazionale.

Barbera Sarda Per i VQPRD provenienti da uve raccolte
nella regione Sardegna.

Bonarda Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nella Regione Piemonte
e nelle Province di Lodi, Milano, Parma,
Pavia e Piacenza.

Bosco Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Province di Genova, Imperia
e La Spezia.

Blauburgunder Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle province di Bolzano e Trento.

Calabrese, Il nome Calabrese e' ammesso per i VQPRD Nero d'Avola e IGT provenienti da uve raccolte
nelle Regioni Sicilia, Sardegna
e nella Provincia di Reggio Calabria.
Il sinonimo Nero d'Avola e' ammesso
per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nella Regione Sicilia.

Carignano Per il VQPRD Carignano del Sulcis
e per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Province di Ancona, Roma,
Rieti e Viterbo.

Chardonnay Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nell'intero territorio nazionale.

Corinto nero Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nella Provincia di Messina.

Durasa Per i VQPRD provenienti da uve raccolte
nelle Province di Novara,
Verbano-Cusio-Ossola.

Maceratino Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nella Provincie di Ancona
e Macerata.

Montepulciano Per i VQPRD "Montepulciano d'Abruzzo"
e "Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane".

Müller-Thurgau Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Regioni Valle d'Aosta,
Sardegna e nelle Provincie di Alessandria,
Arezzo, Asti, Bologna, Bolzano, Brescia,
Caltanissetta, Cuneo, Enna, Firenze, Forli',
Gorizia, Lodi, Messina, Milano, Palermo,
Pavia, Piacenza, Pordenone, Prato, Rimini,
Sondrio, Trapani, Trento, Treviso, Udine,
Venezia, Verona.

Olivella nera Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nella Provincia di Frosinone.

Pinella Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nella Provincia di Padova.

Portoghese Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nella Provincia di Bolzano.

Raboso Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Province di Bologna, Cremona,
Ferrara, Modena, Padova, Pordenone, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Spätburgunder Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle province di Bolzano e Trento.

Tocai friulano Per alcuni VQPRD delle regioni Friuli e Tocai Italico Venezia Giulia e Veneto per un periodo
transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo
l'accordo tra l'U.E. e la repubblica
d'Ungheria.

Traminer aromatico, Traminer aromatico per i VQPRD e IGT delle Gewürztraminer Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Molise, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta
e delle Provincie di Alessandria, Arezzo,
Asti, Bolzano, Caserta, Cuneo, Firenze,
Gorizia, Pordenone, Prato, Trento, Treviso,
Udine, Venezia e Vicenza. Gewurztraminer
soltanto per i VQPRD e IGT delle Provincie
di Bolzano e Trento.

Trebbiano Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nell'intero territorio nazionale.

Trebbiano giallo Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nell'intero territorio nazionale.

Verdea Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Province di Lodi, Lucca,
Milano, Piacenza e Pisa.

Verdeca Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania
e Puglia.

Verdello Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nella Regione Umbria e nelle
Provincie di Grosseto, Massa Carrara
e Viterbo.

Verdese Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle Provincie di Como e Lecco.

Weißburgunder Per i VQPRD e IGT provenienti da uve
raccolte nelle province di Bolzano e Trento. --------------------------------------------------------------------
 
Allegato 3
ELENCO DELLE VARIETA' DI VITE IL CUI UTILIZZO E' LIMITATO ALLA
DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DI TALUNI VINI DO

=================================================================== Nome varieta' Vini DO DM di limitazione uso di vite cui e' riservato
l'uso =================================================================== Albana Vini DO DM 6 marzo 1995
GU n. 63 del 16.3.1995

Brachetto Vini DO DM 6 marzo 1995
GU n. 63 del 16.3.1995

Picolit Vini DO DM 6 marzo 1995
GU n. 63 del 16.3.1995

Sagrantino Vino DOCG DM 20 giugno 2002
"Montefalco GU n. 158 dell'8.7.2002
Sagrantino"
 
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