Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 4 ottobre 1999 e' stata prorogata fino al 10 settembre 2003;
Considerato che la regione Puglia, con nota del 25 febbraio 2003, su volonta' espressa comitato D.O.P. Terra d'Otranto ha designato la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, quale autorita' pubblica preposta all'attivita' di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» in sostituzione dell'organismo privato di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»;
Considerato che il predetto organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce», a causa dei tempi tecnici ridotti, non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 17 marzo 2003, protocollo numero 61596;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» registrata con il regolamento della commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998, gia' prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2003
Il direttore generale: Abate
 
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