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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2003 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. 192 |  | Interventi   urgenti  a  favore  del  comparto  agricolo  colpito  da eccezionali  avversita'  atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare immediati interventi a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali  avversita'  atmosferiche verificatesi nel primo semestre del    2003,   nonche'   per   fronteggiare   l'emergenza   derivante dall'inquinamento   da   diossina   negli   allevamenti  situati  nel territorio della regione Campania;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali
 1.  Al  fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese  agricole,  singole e associate, e delle cooperative agricole di  conduzione,  ricadenti  nei territori danneggiati dalle calamita' naturali  e  dalle  avversita'  atmosferiche  eccezionali  del  primo semestre 2003, sono autorizzati:
 a) il  limite  d'impegno  complessivo  di  9,05  milioni  di euro quindicennale,  a  decorrere  dall'anno  2003;  al  relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
 b) il  limite  d'impegno  complessivo  di  5,058  milioni di euro quindicennale,  a  decorrere  dall'anno  2003,  al  relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  al  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;
 c) l'ulteriore  stanziamento  di  32  milioni  di euro per l'anno 2003,  al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge    24 dicembre    2002,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
 2.   A  decorrere  dalle  calamita'  naturali  e  dalle  avversita' atmosferiche   eccezionali  del  2003,  in  presenza  di  danni  alle produzioni  vegetali,  ai  fini  dell'accertamento dell'incidenza del danno  stesso  sulla  produzione  lorda  vendibile  sono  escluse  le produzioni zootecniche.
 3.  Alle  imprese  che  hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,  della  legge  14 febbraio 1992, n. 185, possono  essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale,  per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie  inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003.  Il concorso pubblico negli interessi e' limitato fino a 13.000 euro  per  impresa; puo' essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che   ha   erogato   il   finanziamento;  e'  concesso,  a  richiesta dell'interessato,   nei   limiti   delle  disponibilita'  finanziarie assegnate  a  ogni singola regione ed e' alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185 del 1992.
 4.  Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamita' naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria  delle  avversita'  atmosferiche. Il limite contributivo previsto  dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 e' stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.
 |  |  |  | Art. 1-bis. (1) Fondo per il risparmio idrico ed energetico ((  1.  Nell'ambito  del  fondo rotativo per le imprese del Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,   istituito   ai  sensi dell'articolo  72  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attivata una  specifica  linea  di  finanziamento,  denominata  "Fondo  per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalita' il sostegno di investimenti  per  l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il   risparmio   energetico   in  agricoltura.  2.  Le  modalita'  di concessione  e  di  erogazione  dei  contributi,  in coerenza con gli orientamenti  comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonche'  i  requisiti  minimi  in  termini  di risparmio idrico degli impianti  ammessi  a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali. 3.  Confluiscono  nel  Fondo  di  cui al comma 1: a) gli stanziamenti assegnati   ad  unita'  previsionali  di  base  del  Ministero  delle politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289; b) le disponibilita' finanziarie accertate  a  decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della  meccanizzazione  in  agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge  27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio   dello   Stato   per   essere  successivamente  riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo.))
 |  |  |  | Art. 2. Misure  per  fronteggiare  l'inquinamento  da  diossina nella regione Campania
 1.  Gli  animali  abbattuti  in  seguito  a  disposizioni sanitarie relative  alla  presenza  negli  animali  stessi  di diossine oltre i limiti  di  tollerabilita' per il proseguimento dei cicli produttivi, nonche'  i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite  di  legge,  sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per  impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti  di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione   ad   opera   di   ditteiscritte  all'albo  di  cui all'articolo  30  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive  modificazioni,  abilitate  al  trasporto  di  rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni e' autorizzata in favore  dell'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.
 2.  In  favore  delle imprese agricole di allevamento situate nella regione  Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti  zootecnici  di  diossine  oltre i limiti di tollerabilita', sono  attivati  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per anno 2003, i seguenti interventi:
 a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato   alla  termodistruzione  per  disposizione  dell'autorita' sanitaria;
 b) prestiti  agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per  l'acquisto  di  mangimi  e  foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali   non   utilizzabili   e  destinati  alla  distruzione  per disposizione dell'autorita' sanitaria;
 c) contributi  in  conto  capitale  fino  all'80  per cento della spesa,   determinata   nei  limiti  unitari  fissati  dai  bollettini ufficiali  ISMEA,  a  seguito  di  acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.
 3.  Fino  al  31 dicembre  2003,  in favore delle imprese di cui al comma  2  e'  disposta  la  proroga  di  sei  mesi dei termini per il pagamento  delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 4.  Per  il  potenziamento  immediato  dell'attivita'  di indagine, analisi   e   monitoraggio   del   territorio   campano  in  funzione dell'emergenza  diossina, nonche' per l'avvio dei primi interventi di messa   in   sicurezza  e  di  bonifica  dei  terreni  inquinati,  e' autorizzata  la  spesa  di  14  milioni  di  euro per l'anno 2003, da corrispondersi,  per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale   per  l'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)  per interventi  e  attivita'  specialistiche di supporto, previa stipula, entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e l'Agenzia medesima e, per una quota pari  a  4  milioni  di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi  sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai  sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla  regione  Campania  entro  15  giorni  dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.
 5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a  28  milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il  comma  1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per  il  comma  3  e  14 milioni di euro per il comma 4, si provvede, quanto  a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio,  e  quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo di quota  parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis  del  decreto-legge  24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 2-bis. (1) (( Operazioni di credito agrario )). ((  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 128 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza  degli  oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere  concessi  finanziamenti,  ai sensi dell'articolo 43 del testo unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo  1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione  anticipata  dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. 2.   La   richiesta  di  estinzione  anticipata  e  quella  di  nuovo finanziamento  possono  essere  avanzate  contestualmente anche dalle amministrazioni  pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi,  in  nome  e  per  conto  dei  mutuatari  e anche in forma cumulativa.   Le  predette  amministrazioni  possono  concordare  una clausola  contrattuale  uniforme  da inserire nei nuovi contratti, al fine  di  vincolarne  la  destinazione  all'estinzione  dei  mutui in essere. 3.  Le  nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di  mercato,  con  la  medesima  banca ovvero con qualsiasi altra, di durata  anche  superiore  a  quella  residua dei mutui da estinguere, comprendono  l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del  costo  di  eventuali  perizie  tecniche, delle spese istruttorie bancarie,  degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni. 4.  Le  operazioni  di  cui  al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria   del  Fondo  interbancario  di  garanzia  (FIG)  di  cui all'articolo  45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi  in  cui  la  garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo,  con  esclusione  del  pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo. 5.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 601, si intende assolta  per  le  nuove  operazioni  nei  limiti  dell'ammontare gia' versato  in  sede  di  stipula  dei  mutui da estinguere. Gli onorari notarili  per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento. 6.   L'eventuale   compenso   per   la  estinzione  anticipata  sara' corrisposto   alla   banca  mutuante  nella  misura  contrattualmente prevista  e  comunque  entro  il  limite  massimo del 3 per cento del capitale  residuo  da  rimborsare,  al  netto del contributo in conto interessi attualizzato.))
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 luglio 2003
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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