Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 184
Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117 e 120 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce norme riguardanti il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, le avvertenze relative alla pericolosita' per la salute, le altre indicazioni da riportare obbligatoriamente sui pacchetti dei prodotti del tabacco, come pure talune prescrizioni relative agli ingredienti di tali prodotti ed alle informazioni sui loro effetti dannosi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Gli articoli 117 e 120 della Costituzione cosi'
recitano:
«Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».
«Art. 120. - La regione non puo' istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le regioni.
Non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose fra le regioni.
Non puo' limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la
loro professione, impiego o lavoro».
- La direttiva 2001/37/CE e' pubblicata in GUCE n. L
194 del 18 luglio 2001.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001». L'art. 1 e l'allegato A, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.».

«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza, della
direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza, della
direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialita'
medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che
modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del
Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione
delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative all'applicazione della buona
pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione
clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione
degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che
modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza
reciproca in materia direcupero dei crediti risultanti da
operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali,
dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che
integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle
norme minime per la concessione della protezione temporanea
in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che
modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la
direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001,
che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla
direttiva 97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII
e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli
di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare
d'appalto pubbliche)».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) prodotti del tabacco, i suoi prodotti, di seguito denominati: «prodotti», destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o no;
b) catrame, il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;
c) nicotina, gli alcaloidi nicotinici;
d) tabacco per uso orale, tutti i prodotti del tabacco destinati ad un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere fumati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchettiporzioni o sacchetti-porosi o sotto una forma similare ad un prodotto alimentare;
e) ingrediente, qualsiasi sostanza o qualsiasi componente diverso dalla foglia o da altre parti naturali o non lavorate della pianta del tabacco, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto del tabacco o presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata, ivi compresi cartina, filtro, inchiostro e agenti collanti.
 
Art. 3. Tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle
sigarette
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia non puo' superare rispettivamente:
a) 10 mg/sigaretta per il catrame;
b) 1 mg/sigaretta per la nicotina;
c) 10 mg/sigaretta per il monossido di carbonio.
2. Per le sigarette fabbricate in Italia e destinate all'esportazione al di fuori della Unione europea, i limiti delle sostanze di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.
3. Con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono pubblicati per ciascun anno solare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per le singole tipologie di sigarette, i tenori delle sostanze di cui al comma 1.
 
Art. 4.
Metodi di misurazione
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. L'esattezza delle indicazioni relative al contenuto in catrame ed in nicotina apposte sui pacchetti e' verificata in base alla norma ISO 8243. Le misurazioni sono eseguite, con oneri a carico dei fabbricanti o degli importatori, in qualificati laboratori di analisi, all'uopo autorizzati.
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali dei laboratori autorizzati alla realizzazione delle analisi di cui al comma 1 ovvero alla verifica della loro veridicita' nell'ambito dell'attivita' di controllo da parte delle autorita' competenti;
b) le ulteriori prove eventualmente richieste ai fabbricanti o agli importatori di tabacco, ai fini della determinazione del tenore di altre sostanze, contenute o derivate dai loro prodotti del tabacco, suddivisi in base alla marca e al tipo, e della verifica dei loro effetti sulla salute, tenendo conto tra l'altro del pericolo di dipendenza che comportano.
3. I risultati delle prove effettuate a norma del comma 2 sono trasmessi dai fabbricanti o dagli importatori al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta siano variate le specifiche del prodotto. Con pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con diffusione attraverso i siti Internet del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo, fatte salve quelle eventualmente rivestenti carattere di segreto commerciale.
4. Il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Commissione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, in occasione di ogni modifica, l'elenco dei laboratori autorizzati, precisando i criteri utilizzati per l'autorizzazione ed i mezzi di sorveglianza attuati. Il Ministero della salute comunica, altresi', annualmente alla Commissione europea tutti gli altri dati e le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo.



Nota all'art. 4:
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle
premesse. L'art. 17, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».



 
Art. 5.
Procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi
1. L'Istituto superiore di sanita' e' l'organismo deputato, previa valutazione tecnica, al rilascio delle autorizzazioni ed alla successiva vigilanza per i laboratori di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, che realizzano le misurazioni del tenore in catrame, in nicotina ed in monossido di carbonio delle sigarette e le eventuali ulteriori prove per determinare il tenore di altre sostanze nocive, con l'esclusione dei laboratori esercenti le potesta' di verifica nell'ambito dell'attivita' di controllo svolta dalle autorita' competenti.
2. Resta salva la competenza del laboratorio di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994 in ordine alla verifica definitiva circa l'esattezza delle indicazioni relative al tenore delle sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, sia al fine dell'immissione in commercio che nella fase di commercializzazione del prodotto.
3. Ai fini delle autorizzazioni previste dal comma 1 i responsabili dei laboratori interessati presentano all'Istituto superiore di sanita' apposita istanza, corredata della dichiarazione di rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e funzionali prescritti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
4. L'Istituto superiore di sanita', esperita la valutazione tecnica circa i prescritti requisiti di idoneita', autorizza i laboratori di cui al comma 1 alla realizzazione delle misurazioni dei tenori di cui al medesimo comma, e puo' procedere alla successiva vigilanza che di volta in volta ritenga opportuna.
5. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 ed alla successiva vigilanza sono a carico dei laboratori interessati. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le integrazioni rese necessarie dal presente articolo al decreto del Ministro della salute in data 6 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000, e successive modificazioni, concernente le tariffe dei servizi resi dall'Istituto superiore della sanita'.



Nota all'art. 5:
- Il decreto del Ministro della salute, in data 6 marzo
2001, reca: «Modifiche ed integrazioni alle tariffe dei
servizi resi a pagamento dell'Istituto superiore di
sanita».



 
Art. 6.
Etichettatura
1. I tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette misurati a norma dell'articolo 4 sono indicati a stampa, in lingua italiana, su un lato di ciascun pacchetto di sigarette, in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie.
2. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti, ad eccezione dei prodotti del tabacco non da fumo reca obbligatoriamente le seguenti avvertenze:
a) avvertenza generale:
1) Il fumo uccide; oppure:
2) Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.
Le avvertenze generali di cui sopra si alternano in modo da comparire con regolarita'. Tali avvertenze sono stampate sulla superficie piu' visibile della confezione, nonche' su ogni imballaggio esterno, esclusi i sovraimballaggi trasparenti, utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto;
b) un'avvertenza supplementare ripresa fra le seguenti:
1) Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus;
2) Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni;
3) Fumare in gravidanza fa male al bambino;
4) Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo;
5) Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare;
6) Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare;
7) Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali;
8) Il fumo invecchia la pelle.
Le avvertenze supplementari di cui al comma 2, lettera b), si alternano in modo da comparire con regolarita'. L'avvertenza supplementare e' stampata sulla seconda superficie piu' visibile della confezione, nonche' su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi.
3. I prodotti del tabacco non da fumo recano, sulla parte piu' visibile della confezione e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi, l'avvertenza: «Questo prodotto del tabacco puo' nuocere alla tua salute e provoca dipendenza».
4. Le eventuali misure conseguenti all'adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti per l'utilizzo di fotografie a colori o pittogrammi che illustrino e spieghino le ripercussioni del fumo sulla salute sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. L'avvertenza generale di cui comma 2, lettera a), e l'avvertenza per i prodotti del tabacco non da fumo di cui al comma 3 coprono almeno il 30 per cento della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale sono stampate. L'avvertenza supplementare di cui al comma 2, lettera b), copre almeno il 40 per cento della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale e' stampata; tuttavia per le confezioni destinate ai prodotti diversi dalle sigarette, la cui superficie piu' visibile sia superiore a 75 cm2, la superficie delle avvertenze di cui al comma 2 e' di almeno 22,5 cm2 per ogni parte.
6. Il testo delle avvertenze e delle indicazioni relative ai tenori delle sostanze, di cui al presente articolo, e' stampato:
a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;
b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;
d) per i prodotti diversi da quelli di cui al comma 3, contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, ricompreso nelle superfici indicate ai commi 1 e 5, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita.
7. Le avvertenze e le indicazioni prescritte dal presente articolo non possono figurare sui bolli fiscali delle confezioni; esse sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini, ne' a seguito dell'apertura del pacchetto. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, tali avvertenze ed indicazioni possono essere apposte mediante etichette adesive, purche' inamovibili.
8. Le menzioni e le avvertenze di cui al presente decreto vengono apposte su tutti i prodotti comunque destinati al consumo nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
9. Per assicurare in ogni momento l'identificazione e la rintracciabilita' dei prodotti, in qualsiasi forma appropriata che ne permetta l'individuazione della provenienza e della data di produzione, su ogni loro confezione viene obbligatoriamente riportato il numero del lotto od altro segno equivalente. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 19 marzo 2001, n. 92.



Note all'art. 6:
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 17,
vedi nota all'art. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, reca: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale».
- La legge 19 marzo 2001, n. 92, reca: «Modifiche alla
normativa concernente la repressione del contrabbando di
tabacchi lavorati». L'art. 7, comma 1, cosi' recita:
«1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico
per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a
vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza,
i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di
finanza sono sostituiti con controlli contabili gia'
disposti in forma facoltativa con l'art. 5 del
decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.».



 
Art. 7.
Altre informazioni riguardanti il prodotto
1. I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), trasmettono al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella loro fabbricazione con le relative quantita', suddivisi in base alla marca ed al tipo. All'elenco e' allegata una dichiarazione che giustifichi l'impiego nei prodotti di tali ingredienti, ne indichi la funzione e ne specifichi la categoria. L'elenco e', inoltre, corredato dai dati tossicologici di cui il fabbricante o l'importatore dispone, riferiti ai singoli ingredienti, sotto forma combusta o incombusta, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute e tenendo conto, tra gli altri, anche degli effetti di dipendenza. L'elenco e' compilato secondo l'ordine decrescente di peso di ciascun ingrediente incluso nel prodotto. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite con cadenza annuale e per la prima volta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' mediante diffusione attraverso i siti Internet del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo, fatte salve quelle che eventualmente rivestano carattere di segreto commerciale.
3. Il Ministero della salute comunica annualmente alla Commissione europea tutti i dati e le informazioni di cui al presente articolo.
 
Art. 8.
Denominazione del prodotto
1. A decorrere dal 30 settembre 2003, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e' vietato l'uso sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali: «basso tenore di catrame», «light», «ultra light», «mild», nonche' di denominazioni, marchi, immagini ed altri elementi figurativi o simboli comunque suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco e' meno nocivo di altri.
 
Art. 9.
Importazione vendita e consumo di prodotti del tabacco
1. Sono consentiti l'importazione, la vendita ed il consumo di prodotti conformi al presente decreto, salvo ogni provvedimento adottato ai fini della verifica degli elementi forniti ai sensi dell'articolo 4.
 
Art. 10.
Disposizioni transitorie
1. Le sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono ancora essere commercializzate fino al 30 settembre 2003.
2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere commercializzati fino al 30 settembre 2004.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soli prodotti che risultino gia' iscritti nella tariffa di vendita alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 11.
Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 37, commi 3, 4 e 5, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il decreto del Ministro delle finanze in data 31 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1990, il decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 1991, il decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1991, il decreto del Ministro delle finanze in data 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, nonche' l'articolo 23, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. Resta in vigore il disposto dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.



Nota all'art. 11:
- La legge 7 marzo 1985, n. 76, reca: «Sistema di
imposizione fiscale sui tabacchi lavorati». L'art. 3, cosi'
recita:
«Art. 3. - Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i
prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal
tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla
lettera a) del secondo comma dell'art. 2, a condizione
tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:
1) di una fascia di tabacco naturale;
2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco,
entrambe di tabacco ricostituito;
3) di una fascia di tabacco ricostituito.
Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i
prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da
sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri
criteri di cui alle lettere b) e c) del secondo comma
dell'art. 2.
In deroga al precedente comma, i prodotti che non
contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati
quando hanno una funzione esclusivamente medica.
Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da
masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze
diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri
di cui alle lettere d) o e) del secondo comma dell'art.
2.».



 
Art. 12.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica, immette sul mercato, importa od esporta prodotti non conformi a quanto prescritto dal presente decreto e' punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria all'articolo 13 della citata legge, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato al Prefetto.



Nota all'art. 12:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale». L'art. 17, cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
Deve essere presentato al Prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».



 
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone