Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 maggio 2003
Non iscrizione della sostanza attiva «Acefate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione n. 2003/219/CE del 25 marzo 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Vista la decisione della Commissione n. 2003/219/CE del 25 marzo 2003, relativa alla non iscrizione dell'«Acefate» nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti all'«Acefate» ed i possibili effetti di tale sostanza su organismi non bersaglio;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acefate;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione n. 2003/219/CE del 25 marzo 2003, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti deve essere il piu' breve possibile e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immettein commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva «Acefate» non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Acefate», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a partire dal 26 settembre 2003.
 
Art. 3.
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acefate e' consentita fino al 25 settembre 2004.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti acefate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 181
 
Allegato

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA ACEFATE

----> vedere allegato a pag. 38 della G.U. <----
 
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