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| Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 11 luglio 2003 |  | Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze motorie e biotecnologie, presso l'Universita' degli studi di Brescia per l'anno accademico 2003/2004. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);
 Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
 Vista  la  nota  in  data  19 giugno  2003  con la quale il rettore dell'Universita'  degli  studi  di  Brescia  chiede la programmazione dell'accesso ai corsi di laurea in scienze motorie e in biotecnologie della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  sulla  base dell'offerta potenziale  formativa  deliberata  dal senato accademico nella seduta del 9 giugno 2003;
 Visto   che   i   corsi  suindicati  risultano  attivati  nell'anno accademico 2002/2003;
 Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in particolare, l'art. 39, comma 5;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;
 Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Viste  le  disposizioni  ministeriali  in  data  8 maggio  2003 che regolano  le  immatricolazioni  degli  studenti  stranieri  ai  corsi universitari  per  l'anno  accademico  2003/2004  ed,  in particolare l'allegato   relativo   al  contingente  ad  essi  riservato  che  ne costituisce parte integrante;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per    le    immatricolazioni    ai   seguenti   corsi   universitari dell'Universita' degli studi di Brescia e' cosi' determinato:
 in  scienze  motorie,  afferente  alla  classe  33: cento per gli studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui all'art.  26  della legge n. 189/2002 citata in premesse e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero;
 in  biotecnologie,  afferente  alla  classe  1: cinquanta per gli studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse.
 2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2003
 Il Ministro: Moratti
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