| 
| Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 2 luglio 2003, n. 183 |  | Regolamento  concernente  modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998,  n.  256,  recante  l'attuazione  dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge    25 settembre   1997,   n.   324,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto  il  decreto-legge  25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni,   nella   legge  25 novembre  1997,  n.  403,  recante ulteriori interventi in materia di rottamazione degli autoveicoli;
 Visto   in   particolare   l'articolo 1,   comma 2,   che   prevede incentivazioni per gli acquisti di autoveicoli a trazione elettrica e incentivazioni  per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas   di   petrolio  liquefatto  (GPL),  nonche'  incentivazioni  per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  del  17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sulle incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
 Visto l'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Legge  Finanziaria per il 2001» che autorizza nuovi stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
 Visto  il  decreto del 5 aprile 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato,  recante  la  definizione  delle  tipologie oggetto degli  incentivi,  nonche'  la ripartizione del predetto stanziamento fra  le  incentivazioni  per  il  settore  elettrico  e quelle per il settore metano/GPL;
 Visto  l'articolo 28  della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure  per  favorire  l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della concorrenza», che autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;
 Visto  che  occorre  ripartire  il  predetto  stanziamento  fra  le incentivazioni  per  il  settore GPL e gas metano e le incentivazioni per il settore elettrico;
 Rilevata  la  necessita'  di  modificare  l'entita'  del contributo previsto  nell'articolo 2  del  citato decreto ministeriale 17 luglio 1998,  n.  256,  al  fine  di  incrementare maggiormente l'impiego di autoveicoli  a  basso  impatto  ambientale, quali quelli alimentati a metano ed a GPL, avuto anche riguardo all'attuale situazione di grave congiuntura negativa del mercato;
 Rilevata   altresi'  la  necessita'  di  definire,  nell'ambito  di appositi  accordi  di  programma  con  le  associazioni di categoria, modalita'   operative   di   controllo   che,   anche   in  relazione all'incremento dell'entita' del contributo, garantiscano una verifica adeguata    dell'andamento    delle    operazioni   incentivabili   e dell'effettivo  utilizzo  del  contributo  da  parte  del consumatore finale;
 Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
 Adotta
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Ripartizione stanziamento
 1.  Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,  per  ciascuno  degli anni 2002, 2003, 2004  e'  ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione  di  incentivi  per  l'acquisto  o  la  trasformazione di autoveicoli  alimentati  a  metano  o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto  di  autoveicoli  a trazione elettrica nonche' motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 ministeriale  17 luglio  1998,  n. 256 «Regolamento recante
 norme  sulle  agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a
 metano  o  a  gas  di  pretrolio  liquefatto  (GPL)»,  come
 modificato dal presente regolamento:
 «Art.  2  (Entita).  - Il contributo e' stabilito nella
 misura di euro 1.500,00 in favore delle persone fisiche che
 acquistano  in  Italia,  anche in locazione finanziaria, un
 autoveicolo   nuovo   di   fabbrica   omologato   anche   o
 esclusivamente  a  metano  o  a  gas di petrolio liquefatto
 (GPL)  e  nella  misura di euro 650 in favore delle persone
 fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla
 data    di   prima   immatricolazione,   un   impianto   di
 alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprieta'
 e   di  cui  risulti  l'intestazione  alla  persona  fisica
 medesima, o ai suoi familiari conviventi.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
 sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
 conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
 competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
 decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
 apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
 ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
 contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
 Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
 dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Nota all'art. 1:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  della  legge
 12 dicembre  2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa
 privata e lo sviluppo della concorrenza):
 «Art. 28 (Misure per incrementare l'utilizzo del metano
 e  del GPL in autotrazione). - 1. Per le finalita' previste
 dall'art.  1  del  decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25 novembre
 1997,  n. 403, concernente la concessione di contributi per
 la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa,
 in aggiunta a quella prevista dall'art. 145, comma 6, della
 legge  23 dicembre  2000,  n. 388, di 5 milioni di euro per
 ciascuno  degli  anni  2002, 2003 e 2004, da destinare alla
 concessione  di  contributi  per  l'acquisto di autoveicoli
 alimentati  a  metano  o  a GPL, di motocicli e ciclomotori
 elettrici,  di biciclette a pedalata assistita, nonche' per
 l'installazione,  sui  veicoli  a  benzina esistenti, di un
 impianto  di alimentazione a metano o a GPL, in conformita'
 delle  definizioni  adottate  dal  decreto  ministeriale  5
 aprile  2001,  del  Ministro dell'ambiente pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
 pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al Ministero delle attivita' produttive.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Entita' del contributo
 1.  L'articolo 2  del  decreto 17 luglio 1998, n. 256, citato nelle premesse  e'  cosi'  sostituito:  «Il  contributo  e' stabilito nella misura  di  euro 1.500 in favore delle persone fisiche che acquistano in  Italia,  anche  in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica  omologato  anche  o  esclusivamente  a  metano  o  a gas di petrolio  liquefatto (GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle persone  fisiche  che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o  a GPL su autoveicolo di proprieta' e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, o ai suoi familiari conviventi.».
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' di monitoraggio
 1.  Le  modalita'  operative  di  monitoraggio dell'andamento delle erogazioni  e  dell'effettivo  utilizzo  del  contributo da parte del consumatore finale sono stabilite in appositi accordi di programma da stipularsi   tra   il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  le associazioni  di  settore  maggiormente  rappresentative, secondo gli schemi allegati al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 Il   presente   provvedimento  entra  in  vigore  il  giorno  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 2 luglio 2003
 Il Ministro: Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
 Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 338
 |  |  |  | Allegati 
 SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
 tra Il  Ministero delle attivita' produttive, rappresentato dal direttore generale  della  Direzione  generale  per lo sviluppo produttivo e la
 competitivita'
 e Le  associazioni  di  categoria del GPL e del metano nell'interesse e
 per conto dei propri associati e non associati
 
 Premesso che:
 il  decreto-legge  25 settembre  1997,  n.  324,  convertito  con modificazioni,  nella  legge  25 novembre  1997,  n. 403, ha previsto incentivazioni  per  gli  autoveicoli  alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);
 in  conformita'  all'art.  5,  comma 5,  del decreto ministeriale 11 luglio  1998,  n.  256, recante il regolamento di attuazione della sopracitata  norma,  il Ministero delle attivita' produttive provvede alla  ricognizione  degli  interventi  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera b)  del  medesimo  decreto,  previsti in favore delle persone fisiche che procedono alla installazione di impianti di alimentazione a  metano  o  a  GPL,  sulla  base  dei dati raccolti dalla Direzione generale  della  motorizzazione  civile  attraverso  i  propri uffici periferici;
 i  dati  forniti  dalla  Direzione  generale della motorizzazione attestano  l'avvenuta  installazione  degli  impianti, ma non possono fornire informazioni sull'applicazione della agevolazione suddetta;
 non  esiste un listino dei prezzi massimi per le installazioni di impianti  a  GPL  o  a  metano  che  costituisca un riferimento per i consumatori;
 e'  necessario  definire  un  listino  di  prezzi  massimi per le installazioni  di  impianti  a GPL o metano effettuate su autoveicoli entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione;
 il  Ministero delle attivita' produttive si riserva di concertare con  le  associazioni  l'adozione  di  un  programma  promozionale di sostegno all'intervento;
 il   Ministro   delle   attivita'   produttive   con  decreto  in data ..................  ha modificato il citato decreto ministeriale 11 luglio  1998, n. 256, prevedendo, fra l'altro, modalita' operative di  monitoraggio da stabilire nell'ambito di accordi di programma con le associazioni di settore maggiormente rappresentative; Stipulano il seguente accordo di programma:
 Art. 1.
 Premessa ed allegati
 La  premessa  e  gli allegati formano parte integrante del presente accordo di programma.
 Art. 2.
 Oggetto dell'accordo
 Oggetto dell'accordo e':
 la  attuazione  di  una  procedura  di esame e monitoraggio degli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  lettera b),  del decreto ministeriale    n.   256/1998,   da   intendersi   come   preliminare all'esercizio   della   competenza   istituzionale  di  verifica  del Ministero dell'economia e delle finanze;
 la   definizione   di   un   listino   di  prezzi  massimo  delle installazioni  degli  impianti GPL o metano, articolato per tipologia tecnica e per aree geografiche omogenee.
 Art. 3.
 Finalita' dell'accordo
 Definizione  dell'esatto  utilizzo degli stanziamenti attraverso la ricognizione   ed  il  monitoraggio  delle  installazioni  che  hanno beneficiato del contributo statale.
 Definizione  di  un  tetto massimo per i prezzi delle installazioni per assicurare il beneficio al consumatore finale.
 Art. 4.
 Impegni delle parti firmatarie
 Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
 esaminare  l'effettiva  applicazione dell'agevolazione sulla base della   documentazione   raccolta   dalle   associazioni  di  settore firmatarie del presente accordo;
 riconoscere   il   contributo  statale  solo  alle  installazioni conformi  a  quanto  previsto  nell'art.  1,  comma 1, lettera b) del decreto  ministeriale  n.  256/1998 ed ai quali e' stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi massimi;
 favorire   una   proposta   di  modifica  di  quanto  dispone  il decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella  legge  28 febbraio 1997, n. 30, riguardo al riconoscimento dei contributi mediante la modalita' del credito di imposta.
 Le   associazioni   di   categoria,  per  la  parte  di  rispettiva competenza, si impegnano a:
 raccogliere  la  documentazione  di  cui  all'art. 5 del presente accordo, attraverso le officine installatrici ad esse associate;
 far   pervenire   al  Ministero  delle  attivita'  produttive  la documentazione di cui sopra;
 informare  le officine interessate sulle operazioni esaminate dal Ministero delle attivita' produttive con esito positivo;
 inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo degli interventi agevolati;
 portare   avanti   studi   e   prove   sperimentali  relativi  al miglioramento delle qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
 continuare   nell'azione  di  sensibilizzazione  ed  informazione finalizzata  alla  promozione  dell'uso  del  GPL  e  del  metano per autotrazione;
 promuovere  incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per autotrazione;
 definire  il  listino dei prezzi massimi di installazione tenendo conto che gli stessi applicati sul territorio nazionale sono soggetti a  variazioni  ascrivibili  ai  differenti  costi  di  manodopera. Il predetto  listino  viene allegato al presente accordo e potra' essere aggiornato con il solo indice ISTAT a partire dall'anno 2004.
 Art. 5.
 Procedimento di accesso al contributo statale
 Per  poter  recuperare l'importo delle agevolazioni, in conformita' del  comma 3  dell'art.  5  del  decreto ministeriale n. 256/1998, le officine  installatrici  di  impianti  a  metano  e/o  GPL seguono le procedure definite nel presente articolo.
 L'officina   installatrice   invia  alle  proprie  associazioni  di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione:
 1) copia  della  fattura  di installazione con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attivita';
 2) copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo attestante l'avvenuta  installazione  con  timbro  e  firma,  in  originale, del titolare dell'attivita';
 3) certificato  dello stato di famiglia nel caso di installazione di  impianto  a gas metano o GPL su autoveicolo intestato a familiari conviventi.
 Le  associazioni  di  settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero  dell'attivita'  produttive  -  Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ufficio B1 - Via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.
 Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  dopo  aver effettuato l'esame  della  documentazione,  assegna  un  codice  alfanumerico  - appartenente   ad   un  protocollo  unificato  -  ad  ogni  richiesta approvata.
 Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della documentazione, il Ministero  invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.
 Le   associazioni,  entro  giorni  sette  dall'arrivo  della  lista suddetta,  provvedono  ad  inviare  ad  ogni  officina interessata un attestato  dell'approvazione  della  pratica  con  il relativo codice alfanumerico.
 Le   officine  installatrici  procedono  al  recupero  dell'importo dell'agevolazione sull'installazione se ad essa e' stato assegnato un codice di approvazione.
 Resta  fermo  l'obbligo,  per  le  officine  degli installatori, di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle operazioni di  installazione  come  previsto  dall'art.  5, comma 8, del decreto ministeriale  17 luglio 1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque anni  dovra'  altresi'  essere conservato l'attestato di approvazione della pratica con relativo codice alfanumerico.
 Art. 6.
 Oneri
 L'attivita'  derivante  dall'applicazione  del  presente accordo si intende  resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza oneri  per  il  Ministero delle attivita' produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.
 
 SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
 tra Il  Ministero  delle attivita' produttive rappresentato dal direttore generale  della  Direzione  generale  per lo sviluppo produttivo e la
 competitivita'
 e I  produttori  di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente a gas
 metano o a GPL
 
 Premesso che:
 il  decreto-legge  25 settembre  1997,  n.  324,  convertito  con modificazioni,  nella  legge  25 novembre  1997,  n. 403, ha previsto incentivazioni  per  gli  autoveicoli  alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);
 in  conformita'  all'art.  5,  comma 5,  del decreto ministeriale 17 luglio  1998,  n.  256, recante il regolamento di attuazione della sopracitata  norma,  il Ministero delle attivita' produttive provvede alla  ricognizione  degli  interventi  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera a)  del  medesimo  decreto,  previsti in favore delle persone fisiche  che  acquistano  un  autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a GPL, sulla base dei dati raccolti dalla  Direzione  generale  della  motorizzazione civile attraverso i propri uffici periferici;
 i  dati  forniti  dalla  Direzione  generale della motorizzazione attestano  l'acquisto  di  veicoli  nuovi,  ma  non  possono  fornire informazioni sull'applicazione della agevolazione suddetta;
 visto  che  per  le autovetture nuove esiste un listino di prezzi che costituisce un riferimento per i consumatori;
 il  Ministero delle attivita' produttive si riserva di concertare con  le  associazioni  l'adozione  di  un  programma  promozionale di sostegno all'intervento;
 il  Ministro  delle  attivita'  produttive  con  decreto  in data ....................  ha  modificato  il  citato decreto ministeriale 17 luglio  1998, n. 256, prevedendo, fra l'altro, modalita' operative di  monitoraggio da stabilire nell'ambito di accordi di programma con le associazioni di settore maggiormente rappresentative; Stipulano il seguente Accordo di programma:
 
 Art. 1.
 Premessa
 Le  premesse  formano  parte  integrante  del  presente  accordo di programma.
 Art. 2.
 Oggetto dell'accordo
 Oggetto  dell'accordo e': la attuazione di una procedura di esame e monitoraggio  degli  interventi di cui l'art. 1, comma 1, lettera a), del  decreto  ministeriale n. 256/1998 da intendersi come preliminare all'esercizio   della   competenza   istituzionale  di  verifica  del Ministero dell'economia e delle finanze.
 Art. 3.
 Finalita' dell'accordo
 Definire   l'esatto   utilizzo  degli  stanziamenti  attraverso  la ricognizione  ed  il monitoraggio degli acquisti di autovetture nuove alimentate a gas metano o a GPL.
 Assicurare il beneficio al consumatore finale.
 Art. 4.
 Impegni delle parti firmatarie
 Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
 esaminare  l'effettiva  applicazione dell'agevolazione sulla base della   documentazione   raccolta   dalle   associazioni  di  settore firmatarie del presente accordo;
 riconoscere  il  contributo statale solo agli acquisti conformi a quanto   previsto   nell'art.  1,  comma 1,  lettera a)  del  decreto ministeriale  n.  256/1998  ed  ai quali e' stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi ufficiale;
 favorire   una   proposta   di  modifica  di  quanto  dispone  il decreto-legge    31 dicembre    1996,   n.   669,   convertito,   con modificazioni,  nella  legge  28 febbraio  1997,  n.  30, riguardo al riconoscimento  dei  contributi  mediante la modalita' del credito di imposta.
 Le  associazioni  di categoria dei produttori e importatori di auto si impegnano a:
 raccogliere  la  documentazione  di  cui  all'art. 5 del presente accordo attraverso le imprese costruttrici o importatrici;
 far   pervenire   al  Ministero  delle  attivita'  produttive  la documentazione di cui sopra;
 informare  le  predette  imprese  sulle  operazioni esaminate dal Ministero delle attivita' produttive con esito positivo;
 inviare al Ministero con cadenze mensile un report completo degli interventi agevolati;
 portare   avanti   studi   e   prove   sperimentali  relativi  al miglioramento delle qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
 continuare   nell'azione  di  sensibilizzazione  ed  informazione finalizzata  alla  promozione  dell'uso  del  GPL  e  del  metano per autotrazione;
 promuovere  incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per autotrazione.
 Art. 5.
 Procedimento di accesso al contributo statale
 Per  poter  recuperare l'importo delle agevolazioni, in conformita' del  comma 1  dell'art.  5  del  decreto  ministeriale n. 256/1998, i costruttori o importatori del veicolo nuovo alimentato a gas metano o a GPL seguono le procedure definite nel presente articolo.
 L'impresa   costruttrice   o   importatrice   invia   alle  proprie associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione:
 1)  copia  della  fattura  di  vendita  con  firma  e  timbro, in originale, del titolare dell'attivita';
 2) copia del libretto di circolazione e certificato di proprieta' dell'autoveicolo attestante l'avvenuta vendita con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attivita'.
 Le  associazioni  di  settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero  dell'attivita'  produttive  -  Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.
 Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  dopo  aver effettuato l'esame  della  documentazione,  assegna  un  codice  alfanumerico  - appartenente   ad   un  protocollo  unificato  -  ad  ogni  richiesta approvata.
 Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della documentazione, il Ministero  invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.
 Le    associazioni,    entro   giorni   sette   dall'arrivo   della documentazione  suddetta,  provvedono  ad  inviare  ad  ogni  impresa interessata  un  attestato  dell'approvazione  della  pratica  con il relativo codice alfanumerico.
 Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  procedono  al  recupero dell'importo  dell'agevolazione  se  ad  essa  e'  stato assegnato un codice di approvazione.
 Resta  fermo  l'obbligo  per i costruttori e per gli importatori di conservare  per  cinque  anni la documentazione relativa alle vendite come  previsto  dall'art.  5,  comma 8,  del  decreto ministeriale n. 256/1998. Per lo stesso periodo di cinque anni dovra' altresi' essere conservato  l'attestato  di  approvazione  della pratica con relativo codice alfanumerico.
 Art. 6.
 Oneri
 L'attivita'  derivante  dall'applicazione  del  presente accordo si intende  resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza oneri  per  il  Ministero delle attivita' produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.
 |  |  |  |  |