Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 luglio 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina».

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visti i decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, e' stata prorogata fino al 1° agosto 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° agosto 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999;
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2003
Il direttore generale: Abate
 
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