Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ATTO DI INDIRIZZO 21 maggio 2003
Abrogazione della direttiva 30 novembre 2000, n. 141/T, in materia di affidamento delle gestioni totali aeroportuali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, di attuazione dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante il regolamento per la costituzione di societa' di capitale per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
Vista la direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione pro tempore ha formulato le indicazioni per le modalita' di affidamento delle gestioni totali aeroportuali;
Considerato che, con sentenza n. 7291/03, depositata in cancelleria il 14 febbraio 2003, la Corte di cassazione si e' pronunciata sulle responsabilita' connesse all'incidente aereo accaduto a Verona il 13 dicembre 1995, configurando le posizioni di garanzia a presidio dell'operativita' in sicurezza dello scalo, ivi comprese le societa' di gestione aeroportuale;
Considerato che il mutato quadro di riferimento di fatto e di diritto impone, anche in ragione di esigenze di sicurezza e di operativita' aeroportuali intestate al gestore, scelte di consolidamento delle attuali gestioni aeroportuali per la durata massima prevista dalla normativa vigente per l'affidamento in concessione degli scali, salvo motivate eccezioni;
Considerato che il tempo trascorso e la mutata realta' aeroportuale inducono a ritenere inattuale la direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T;
Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, 6 marzo 2003, n. 4269, concernente l'affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto alla societa' S.E.A.P. S.p.a., ha altresi' disposto l'abrogazione della direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T;
Considerato che la Corte dei conti, ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, ha restituito, con foglio 30 aprile 2003, n. 42-T, gli atti concernenti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, 6 marzo 2003, n. 4269, in quanto il provvedimento non rientra tra le fattispecie sottoposte al controllo preventivo di legittimita' di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994;
Tenuto conto che la medesima Corte dei conti ha altresi' sottolineato che appare impropria la collocazione nel medesimo provvedimento, della disposizione che abroga la direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T, che pertanto dovra' essere riproposta in separato atto del solo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto di prender atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti e di doversi conformare mediante un proprio provvedimento che rinnova con la medesima decorrenza la disposizione abrogativa inserita nel decreto interministeriale del 6 marzo 2003, n. 4269;

E m a n a

il seguente atto di indirizzo:

La direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T del Ministro dei trasporti e della navigazione e' abrogata a decorrere dal 6 marzo 2003.
Roma, 21 maggio 2003
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 170
 
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