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| Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2003 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 8 luglio 2003, n. 172 |  | Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 ART. 1.
 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
 1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  1.  -  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla  navigazione  da  diporto  nelle  acque  marittime  e  in quelle interne.
 2.  E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
 3.  Ai  fini  della  presente  legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
 a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 b)  "nave  da  diporto":  ogni  unita'  con  scafo  di lunghezza superiore  a  24  metri,  misurata  secondo  gli  opportuni  standard armonizzati;
 c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza da   10   a   24  metri,  misurata  secondo  gli  opportuni  standard armonizzati;
 d)   "natante  da  diporto":  le  unita'  individuate  ai  sensi dell'articolo 13 della presente legge.
 4.  Le  unita'  da  diporto  possono  essere  utilizzate  mediante contratti  di  locazione  e  di  noleggio  e per l'insegnamento della navigazione   da   diporto,  nonche'  come  unita'  appoggio  per  le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
 5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la   potenza   massima   di  esercizio,  come  definita  dalla  norma armonizzata   adottata  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive   ai   sensi   dell'allegato  II,  punto  4,  del  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
 6.  Per  ogni  singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante   o   rivenditore  autorizzato  stabilito  nell'Unione europea,  rilascia  la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello   approvato   dal   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei trasporti";
 b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
 "ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti   dalle  capitanerie  di  porto,  dagli  uffici  circondariali marittimi,  nonche'  dagli  uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti   terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  e  statistici autorizzati  dal  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto.  Il  modello  dei  registri  e'  approvato  dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  I  registri delle imbarcazioni da diporto  tenuti  dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la  sede  delle  capitanerie  di  porto  o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
 2.  Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,   della   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  designa, in base alle esigenze del territorio  su  cui  operano  e  alla distanza dagli uffici marittimi detentori  dei  registri  di  iscrizione,  gli uffici provinciali del Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unita' da diporto.
 3.   Prima   di   mettere  in  servizio  una  unita'  da  diporto, l'acquirente    deve    chiedere   l'assegnazione   del   numero   di immatricolazione  presentando  domanda  ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
 a)  copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti   fiscali   e  degli  eventuali  adempimenti  doganali  e contenente   le   generalita',   l'indirizzo   e  il  codice  fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
 b) dichiarazione di conformita';
 c)  dichiarazione  di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;
 d)  dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilita'  da parte dell'intestatario  della  fattura  per  tutti  gli  eventi  derivanti dall'esercizio  dell'unita' stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 4.
 4.   L'assegnazione   del  numero  di  immatricolazione  determina l'iscrizione  dell'unita'  condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta' da effettuare a cura dell'intestatario della fattura  entro  e  non  oltre  sei  mesi dalla data dell'assegnazione stessa.  Contestualmente  all'iscrizione  sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
 5.    Decorsi   sei   mesi   dall'assegnazione   del   numero   di immatricolazione   senza  che  sia  stato  presentato  il  titolo  di proprieta',   l'iscrizione   si  ha  per  non  avvenuta,  la  licenza provvisoria  e  il  certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio  che  li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare  domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta' e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
 6.  Per  trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un  suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
 7.  L'avente  diritto che intende alienare o trasferire all'estero la  propria  unita'  da  diporto  deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
 8.  L'avente  diritto puo' chiedere la cancellazione della propria unita'  dal  registro  di  iscrizione  di cui al comma 1 nei seguenti casi:
 a) per perdita effettiva o presunta;
 b) per demolizione;
 c) per trasferimento o vendita all'estero;
 d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
 c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  7.  -  1.  Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere  o  mantenere  l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in  Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al   quale  appartengono  nei  modi  e  nelle  forme  previsti  dalla legislazione  dello  Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che  abbia  domicilio  in  Italia,  al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
 2.  L'elezione  di  domicilio  effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se  nei  confronti  di  agenzia  marittima,  non  comporta  nomina  a raccomandatario  marittimo  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
 3.  Il  rappresentante  scelto  ai  sensi  del  comma  1,  qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
 4.   I  cittadini  italiani  residenti  all'estero  che  intendono iscrivere  o  mantenere  l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta'  nel  registro  di  cui  all'articolo 5 devono nominare un proprio  rappresentante,  che  abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta";
 d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  8.  -  1.  Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri    di   iscrizione   di   cui   all'articolo   5,   all'atto dell'iscrizione,   rilasciano   la  licenza  di  navigazione  di  cui all'articolo  9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne  senza  alcun  limite, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
 2.  Alle  imbarcazioni  da  diporto,  gli  uffici  che detengono i registri    di   iscrizione   di   cui   all'articolo   5,   all'atto dell'iscrizione,   rilasciano   la  licenza  di  navigazione  di  cui all'articolo  9,  che  le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle  caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformita'  rilasciata  dal  costruttore  o  da  un  suo  mandatario stabilito  nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato di  sicurezza  di  cui  all'articolo  12,  che ne attesta lo stato di navigabilita'.
 3.  I  documenti  di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono   riconosciuti   validi  anche  per  le  acque  interne;  quelli rilasciati  dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri  e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
 4.  Le  specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui al comma 2 sono:
 a) per le unita' senza marcatura CE:
 1)  senza  alcun  limite  nelle  acque  marittime  e in quelle interne;
 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
 b) per le unita' con marcatura CE:
 1)  senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
 2)  con  vento  fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
 3)  con  vento  fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino  a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C  di  cui  all'allegato  II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
 4)  per  la  navigazione  in  acque protette, con vento fino a forza  4  e  onde  di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria  di  progettazione  D  di  cui  all'allegato  II annesso al decreto   legislativo   14   agosto   1996,   n.  436,  e  successive modificazioni";
 e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  9.  -  1.  Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi  ai  modelli  approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  allegato  il  certificato  di  sicurezza di cui all'articolo 12.
 2.   Sulla   licenza   di  navigazione,  oltre  ai  dati  previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attivita' di locazione, di noleggio  e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il  numero  e  la  sigla  di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali   dell'unita',   il   nome   del   proprietario,  il  nome dell'unita',  se  richiesto,  l'ufficio  di  iscrizione  e il tipo di navigazione  autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi  ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali e  di  godimento e di garanzia sull'unita' di cui e' stata chiesta la trascrizione.
 3.  Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero  e  della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del   tipo   e   delle   caratteristiche   principali   dello  scafo, dell'apparato  motore, del nome dell'unita' e del tipo di navigazione autorizzata.
 4.  La  licenza  di  navigazione  e gli altri documenti prescritti dalla  presente  legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica,  se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della  denuncia  di  furto  o  di  smarrimento  o  di distruzione dei documenti,  unitamente  ad  un documento che attesti la vigenza della copertura  assicurativa,  costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione  tra  porti  nazionali  per la durata di trenta giorni, a condizione  che  il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
 5.  Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di  bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici";
 f) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  12.  -  1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni  da  diporto  attesta  lo  stato  di navigabilita' delle unita'  e  fa  parte  dei  documenti  di  bordo.  Esso e' rilasciato, convalidato  o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
 g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
 "ART. 13. - 1. Sono natanti:
 a) le unita' da diporto a remi;
 b)  le  unita'  da  diporto  di  lunghezza  dello  scafo  pari o inferiore  a  10  metri,  misurata  secondo  gli  opportuni  standard armonizzati;
 c)  ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b),  destinata  dal  proprietario  alla  sola  navigazione  in  acque interne.
 2.   I  natanti  sono  esclusi  dall'obbligo  dell'iscrizione  nei registri  di  cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I  natanti  da  diporto,  a  richiesta,  possono  essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
 3. I natanti non marcati CE possono navigare:
 a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela  con  superficie  velica  non  superiore a 4 metri quadrati, che possono   navigare   entro  un  miglio  dalla  costa,  nonche'  degli acquascooter  o  moto  d'acqua  e  mezzi  similari,  disciplinati con ordinanze  delle  competenti  autorita' marittime e della navigazione interna;  per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari  sono  richieste  la  maggiore  eta'  e  la patente nautica, secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze  ne  disciplinano  restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
 b)  entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza  alcun  limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un  organismo  tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la  navigazione  deve  essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione   con   relativa  dichiarazione  di  conformita'  ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo.
 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti  dalla  categoria  di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato  II  annesso  al  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
 5.   L'utilizzazione  dei  natanti  da  diporto  finalizzata  alla locazione  o al noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale e' disciplinata, per quanto concerne le modalita' della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";
 h) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  33.  -  1.  Per  le  navi  e  le  imbarcazioni  da diporto, l'autorita'  che  rilascia  la  licenza  di  navigazione annota sulla stessa  il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati   riportati   nella   documentazione   tecnica   presentata  per l'iscrizione dell'unita'.
 2.  Per  i  natanti  da  diporto  il  numero massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:
 a)  per  le  unita'  munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato  II  annesso  al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
 b) per le unita' non munite di marcatura CE:
 1)  se  omologate,  da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformita' del costruttore;
 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
 3.  E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da  diporto  verificare  prima  della partenza la presenza a bordo di personale   qualificato   e   sufficiente  per  formare  l'equipaggio necessario  per  affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche  in  relazione  alle  condizioni  meteo-marine  previste e alla distanza da porti sicuri";
 i) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  35.  -  1.  A  giudizio  del comandante o del conduttore, i servizi  di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche  dalle  persone imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano compiuto  il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
 2.  I  servizi  di  bordo  delle  navi  da diporto sono svolti dal personale  iscritto  nelle  matricole  della  gente  di  mare e della navigazione interna.
 3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere  svolti  dalle  persone  imbarcate  sulle  navi da diporto, in qualita'  di  ospiti,  purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'";
 l) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  37.  - 1. Il proprietario di una unita' da diporto, qualora intenda  imbarcare  quali  membri  dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente    richiedere   all'autorita'   competente   apposito documento,  redatto  in  conformita' al modello di cui al decreto del Ministro  per  la  marina  mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento";
 m) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di  una  unita'  da  diporto  senza  avere  conseguito  la prescritta abilitazione  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  2.066  euro  a  8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da  diporto  senza  la prescritta abilitazione perche' revocata o non rinnovata  per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
 2.  Chiunque  assume  o  ritiene  il  comando o la condotta di una unita'  da  diporto  con  una  abilitazione  scaduta e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da 207 euro a 1.033 euro.
 3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree  marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente  emanato  dall'autorita'  competente in materia di uso del demanio  marittimo,  del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi  i  porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento  in  materia  di  sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033  euro.  Se  il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
 4.  Chiunque,  al  di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva  una  disposizione  della  presente  legge o un provvedimento emanato  dall'autorita'  competente  in  base  alla presente legge e' soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.
 5.  Nelle  ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione  della  licenza  di  navigazione  per  trenta  giorni. Il periodo  di  sospensione della navigazione e' riportato sulla licenza di navigazione medesima";
 n) il primo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
 "La   responsabilita'   civile   verso   terzi   derivante   dalla circolazione  delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 1, comma  3,  della  presente  legge, e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile";
 o)  il  primo  e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
 "Le   disposizioni  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e successive  modificazioni,  si applicano alle unita' da diporto, come definite   all'articolo   1,  comma  3,  della  presente  legge,  con esclusione  delle  unita'  a  remi  e  a  vela  non  dotate di motore ausiliario.
 Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati";
 p) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  49.  -  1.  Su  tutte  le  unita'  da  diporto con scafo di lunghezza  superiore  a  24  metri  e' fatto obbligo di installare un impianto  ricetrasmittente  in  radiotelefonia  ad  onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
 2.  A  tutte  le  unita'  da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla  costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente  ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
 3.  Tutti  gli  apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita'  da  diporto  sono  esonerati  dal  collaudo e dalle ispezioni ordinarie.  Il  costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una   dichiarazione  attestante  la  conformita'  dell'apparato  alla normativa  vigente  ovvero,  se trattasi di unita' proveniente da uno Stato   non  comunitario,  alle  norme  di  uno  degli  Stati  membri dell'Unione  europea  o  dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti  della  certificazione  di  conformita'  sono  soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
 4.   L'istanza   per   il  rilascio  della  licenza  di  esercizio dell'apparato  radiotelefonico,  rivolta  all'autorita'  competente e corredata   della   dichiarazione   di   conformita',  e'  presentata all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
 a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
 b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
 c)    alla    trasmissione    all'autorita'   competente   della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
 5.  La  licenza  provvisoria  di  esercizio  resta  valida fino al rilascio   della   licenza   definitiva;   la   licenza  e'  riferita all'apparato  radiotelefonico  di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
 6.   La  domanda  per  il  rilascio  della  licenza  di  esercizio dell'apparato   radiotelefonico   installato  a  bordo  dei  natanti, corredata   della   dichiarazione   di   conformita',  e'  presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad  assegnare  un  indicativo  di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' in cui l'apparato viene installato.
 7.  Gli  apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono  soggetti  all'obbligo  di  affidamento  della  gestione  ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
 8.   I   contratti  per  l'esercizio  di  apparati  radioelettrici stipulati  con  le  societa' concessionarie possono essere disdettati alla  scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  attestante  l'assunzione di responsabilita' della   funzionalita'   dell'apparato   e   l'impegno  ad  utilizzare l'apparato  stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
 9.  La  licenza  di  esercizio,  rilasciata  per  il  traffico  di corrispondenza,  ha  validita'  anche  per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
 10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'  disporre,  quando lo ritenga   opportuno   o   su  richiesta  degli  organi  di  controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti";
 q) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
 "ART.  54.  -  1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  emanate,  entro  il  30  settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge";
 r) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente:
 "ART.  54-bis.  -  1.  I procedimenti amministrativi relativi alle unita'  da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta".
 2.  Fino  alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di  cui  all'articolo  54  della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a  trovare  applicazione,  in  quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1, comma 1:
 - La  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e  successive
 modificazioni,   recante:   «Norme   sulla  navigazione  da
 diporto»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo
 1971, n. 69.
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera n):
 -  Il  testo  dell'art. 47 della legge n. 50/1971, come
 modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
 «Art.  47.  -  La  responsabilita'  civile  verso terzi
 derivante  dalla circolazione delle unita' da diporto, come
 definite  dall'art.  1,  comma  3, della presente legge, e'
 regolata dall' art. 2054 del codice civile.
 Si  applica la prescrizione stabilita dal secondo comma
 dell'art. 2947 dello stesso codice.».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera o):
 -  Il  testo  dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come
 modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
 «Art.  48.  -  Le  disposizioni della legge 24 dicembre
 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle
 unita' da diporto, come definite all'art. 1, comma 3, della
 presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela
 non dotate di motore ausiliario.
 Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
 successive  modificazioni, si applicano ai motori amovibili
 di  qualsiasi  potenza,  indipendentemente dall'unita' alla
 quale vengono applicati.
 La  disposizione  dell'art.  6  della legge 24 dicembre
 1969,  n. 990, e' estesa ai motori muniti di certificato di
 uso  straniero  o  di  altro  documento equivalente, emesso
 all'estero,  che  siano  impiegati nelle acque territoriali
 nazionali.».
 Nota all'art. 2, comma 1:
 -  Il  testo  dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre
 1996,  n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per i settori
 portuale,  marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche'
 interventi   per  assicurare  taluni  collegamenti  aerei»,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 ottobre 1996, n.
 248, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
 comma  1,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta
 Ufficiale  23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla
 legge qui pubblicata, e' il seguente:
 «Art.  10  (Istituzione  del  titolo  professionale  di
 conduttore  per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al
 noleggio  per  le  acque  marittime  ed  interne).  - 1. Ad
 integrazione  di  quanto stabilito negli articoli 115, 123,
 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio
 decreto  30 marzo  1942,  n.  1942, n. 327, sono istituiti,
 rispettivamente,   il  titolo  professionale  marittimo  di
 conduttore  per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al
 noleggio  e  il  titolo  professionale di conduttore per le
 imbarcazioni  da  diporto  adibite  al noleggio nelle acque
 interne.
 2.  Per conseguire il titolo professionale marittimo di
 conduttore  per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al
 noleggio occorrono i seguenti requisiti:
 a) aver compiuto i 21 anni di eta';
 b) essere  in  possesso delle abilitazioni al comando
 delle   imbarcazioni  da  diporto  senza  alcun  limite  di
 distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della
 legge  11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
 ovvero  dell'abilitazione  al  comando  di  navi da diporto
 prevista  dal secondo comma del medesimo articolo, in corso
 di validita' e conseguite da almeno tre anni;
 c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
 d) non  avere  riportato  condanne per i reati di cui
 all'art.  238,  primo  comma,  n.  4,  del  regolamento per
 l'esecuzione  del  codice  della navigazione, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
 n. 328;
 e) essere  iscritto nella terza categoria della gente
 di mare.
 3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
 per  le  imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio nelle
 acque interne occorrono i seguenti requisiti:
 a) aver compiuto i 21 anni di eta';
 b) essere  in  possesso delle abilitazioni al comando
 delle  imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza
 dalla  costa,  di  cui  all'art. 20 della legge 11 febbraio
 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in
 corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
 c) non  avere  riportato  condanne per i reati di cui
 all'art.  49,  primo  comma,  n.  4, del regolamento per la
 navigazione  interna,  approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
 d) essere   iscritto   nella   terza   categoria  del
 personale navigante.
 4.  Il titolo professionale marittimo di conduttore per
 le  imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio abilita al
 comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a
 motore  o  a  vela,  con  o  senza motore ausiliario per la
 navigazione  nelle  acque  marittime  senza alcun limite di
 distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
 5.   Il  titolo  professionale  di  conduttore  per  le
 imbarcazioni  da  diporto  adibite  al noleggio nelle acque
 interne  abilita  al  comando delle imbarcazioni da diporto
 adibite  a  noleggio  a motore o a vela, con o senza motore
 ausiliario,  per la navigazione nelle acque interne e nelle
 acque marittime entro sei miglia dalla costa.
 6.  Fatto  salvo quanto previsto dal presente articolo,
 coloro  che  sono  in  possesso  dei  titoli  professionali
 marittimi  e  dei  titoli  professionali  della navigazione
 interna  per  i  servizi di coperta, di cui rispettivamente
 agli  articoli 123  e  134  del  codice  della navigazione,
 possono  comandare  o  condurre  imbarcazioni  da  diporto,
 adibite  al  noleggio,  nei limiti di navigazione stabiliti
 per ciascun titolo.
 7.  Il  titolo professionale e' rilasciato dal capo del
 circondario  marittimo di iscrizione per la gente di mare e
 dall'ufficio   di   iscrizione   per   il  personale  della
 navigazione  nelle  acque  interne. Restano validi i titoli
 professionali  di  conduttore  di  imbarcazioni  da diporto
 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del
 presente decreto.
 8.  Ai  fini  della  disciplina  del  noleggio  e della
 locazione di unita' da diporto si intende:
 a) per  locazione,  il  contratto  con  cui una delle
 parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra
 per  un dato periodo di tempo l'unita' da diporto. L'unita'
 passa   in  godimento  autonomo  del  conduttore  il  quale
 esercita   con   essa   la   navigazione  e  ne  assume  la
 responsabilita' ed i rischi;
 b) per  noleggio  di  unita' da diporto, il contratto
 con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito,
 si  obbliga  a  mettere  a  disposizione  dell'altra  parte
 l'unita'   da   diporto   per  un  determinato  periodo  da
 trascorrere  a  scopo  ricreativo  in  zone  marine o acque
 interne  di  sua  scelta,  da  fermo o in navigazione, alle
 condizioni  stabilte  dal  contratto.  L'unita'  noleggiata
 rimane   nella  disponibilita'  del  noleggiante  alle  cui
 dipendenze resta anche l'equipaggio.
 9.  Il  noleggiante  ed  il  locatore devono consegnare
 l'unita'  in  perfetta  efficienza  completa  di  tutte  le
 dotazioni  di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui
 alla   legge   24 dicembre   1969,  n.  990,  e  successive
 modificazioni   ed   integrazioni.   In  caso  di  noleggio
 l'assicurazione  e' estesa in favore del noleggiatore e dei
 passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione
 o   in   dipendenza   del  contratto  in  conformita'  alle
 disposizioni    ed    ai    massimali   previsti   per   la
 responsabilita' civile.
 10.  L'utilizzazione  dei  natanti  da  diporto  di cui
 all'art.   13  della  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e
 successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e
 del  noleggio  per finalita' ricreative nonche' per gli usi
 turistici  di  carattere  locale e' disciplinata, anche per
 quanto  concerne  i  requisiti  della  loro  condotta,  con
 provvedimenti   delle   competenti  autorita'  marittime  o
 locali.
 11. Sostituisce l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n.
 171.
 12.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della
 navigazione 21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
 13. (Comma abrogato).».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 2. (Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio).
 1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre  1996,  n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' sostituita dalla seguente:
 "b)  per  noleggio  di unita' da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a   disposizione   dell'altra   parte  l'unita'  da  diporto  per  un determinato  periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o  acque  interne  di  sua  scelta,  da  fermo o in navigazione, alle condizioni  stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita'  del  noleggiante,  alle  cui  dipendenze  resta anche l'equipaggio".
 2.  E'  istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
 3.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti concernenti:
 a)   il  conseguimento  della  qualificazione  professionale  di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
 b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto impiegate  in  attivita'  di  noleggio, nonche' la determinazione del numero   minimo   dei   componenti   l'equipaggio,  d'intesa  con  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi  di  bordo  delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
 d)   l'attuazione   delle   disposizioni  dell'articolo  10  del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.
 4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' abrogato.
 5.   Le   condizioni   economiche,   normative,   previdenziali  e assicurative  dei  marittimi  italiani  e  comunitari imbarcati sulle unita'   da   diporto   impiegate   in  attivita'  di  noleggio  sono disciplinate   dalle   norme  vigenti  in  materia  di  contratto  di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
 6.   Fermo   restando   quanto  disposto  dal  testo  unico  delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189,  il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo  delle  unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e' disciplinato  dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato  di  appartenenza  del marittimo non comunitario a scelta delle parti  e  comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.
 
 
 
 Nota all'art. 2, comma 3:
 -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Nota all'art. 2, comma 3, lettera d):
 -  Per  l'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996 si veda
 nella nota all'art. 2, comma 1.
 Nota all'art. 2, comma 6:
 -  Il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,
 recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni concernenti la
 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
 straniero»,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1998,  n. 191, e modificato
 dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla
 normativa  in  materia  di  immigrazione e di asilo» che e'
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199.
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 3. (Navi destinate esclusivamente al noleggio
 per finalita' turistiche).
 1.  Possono  essere  iscritte  nel  Registro internazionale di cui all'articolo   1   del   decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive   modificazioni,  ed  essere  assoggettate  alla  relativa disciplina,  le  navi  con  scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in   navigazione   internazionale   esclusivamente  al  noleggio  per finalita' turistiche.
 2.   Le   navi   di   cui   al  comma  1,  iscritte  nel  Registro internazionale:
 a)  sono  abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
 b)  sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.  314,  come  modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
 c)  sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
 3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche  e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
 4.  Le  navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di  due  persone,  piu'  il comandante, di nazionalita' italiana o di altro   Stato   membro   dell'Unione   europea.  Qualora  lo  ritenga necessario,  il  comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
 5.  Alle  navi  di  cui  al  comma 1 non si applica la limitazione concernente  i  servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998, n. 30, e successive modificazioni.
 6.  Le  disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di  cui  al  comma  3,  hanno  effetto  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  regolamento di cui al comma 2, lettera c).
 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  4,338  milioni  di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno  2004  e  6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 8.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Nota all'art. 3, comma 1:
 -  L'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
 recante:  «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
 dei  trasporti e l'incremento dell'occupazione», pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre  1997,  n.  303,  e
 convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
 27 febbraio  1998,  n.  30  (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
 1998, n. 49), cosi' recita:
 «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
 E'   istituito   il   registro   delle  navi  adibite  alla
 navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
 internazionale",  nel  quale  sono  iscritte,  a seguito di
 specifica  autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti e
 della   navigazione,   le  navi  adibite  esclusivamente  a
 traffici commerciali internazionali.
 2.  Il  Registro  internazionale  di  cui al comma 1 e'
 diviso   in   tre   sezioni   nelle   quali  sono  iscritte
 rispettivamente:
 a) le  navi che appartengono a soggetti italiani o di
 altri  Paesi  dell'Unione  europea  ai  sensi  del comma 1,
 lettera  a),  dell'art.  143  del codice della navigazione,
 come sostituito dall'art. 7;
 b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
 ai  sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
 della navigazione;
 c) le   navi   che   appartengono   a   soggetti  non
 comunitari,   in  regime  di  sospensione  da  un  registro
 straniero  non  comunitario,  ai  sensi  del  comma secondo
 dell'art.  145  del  codice della navigazione, a seguito di
 locazione  a  scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
 altri Paesi dell'Unione europea.
 3.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 e' rilasciata
 tenuto    conto   degli   appositi   contratti   collettivi
 sottoscritti  dalle  organizzazioni sindacali dei datori di
 lavoro  e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
 e 3.
 4.  Non  possono  comunque essere iscritte nel Registro
 internazionale  le  navi  da  guerra,  le  navi di Stato in
 servizio  non  commerciale, le navi da pesca e le unita' da
 diporto.
 5.  Le  navi  iscritte  nel Registro internazionale non
 possono  effettuare  servizi  di  cabotaggio per i quali e'
 operante  la  riserva  di cui all'art. 224 del codice della
 navigazione,  come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
 navi  da  carico  di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
 nei  limiti  di  un viaggio di cabotaggio mensile quando il
 viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
 provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
 i  criteri  di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
 predette  navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
 limite  massimo  di  sei  viaggi  mensili,  se  osservano i
 criteri  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera a), e comma
 1-bis.».
 Nota all'art. 3, comma 2, lettera b):
 -   Il  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,
 recante:  «Attuazione  della  direttiva  94/57/CE, relativa
 alle  disposizioni  ed alle norme comuni per gli organi che
 effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
 e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
 marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
 direttiva  94/57/CE»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 29 agosto   1998,   n.   201,   e  modificato  dal  decreto
 legislativo  19 maggio 2000, n. 169, recante: «Disposizioni
 correttive  ed integrative del decreto legislativo 3 agosto
 1988,  n.  314  (Attuazione  della  direttiva  94/57/CE  in
 materia  di ispezioni e visite di controllo delle navi e di
 attivita'  conseguenti  delle  amministrazioni marittime, a
 norma  dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.
 127)  che  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno
 2000, n. 145.
 Nota all'art. 3, comma 3:
 -  Per  l'art.  17, comma 3, della legge n. 400/1988 si
 veda nella nota all'art. 2, comma 3.
 Nota all'art. 3, comma 5:
 - Per l'art. 1, comma 5, della legge n. 30/1998 si veda
 nella nota all'art. 3, comma 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 4. (Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
 1.  All'articolo  2  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
 "9-bis.  I  limiti  geografici  delle aree protette marine entro i quali  e'  vietata  la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono  definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina  e  individuati  sul  territorio  con  mezzi  e  strumenti  di segnalazione   conformi   alla   normativa  emanata  dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
 2.  All'articolo  30  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Qualora  l'area  protetta  marina non sia segnalata con i mezzi  e  gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al  comando  o  alla conduzione di un'unita' da diporto, che comunque non  sia  a  conoscenza  dei  vincoli  relativi a tale area, violi il divieto  di  navigazione  a  motore  di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro".
 3.  All'articolo  30  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
 "2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta  marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo  2,  comma  9-bis,  e  la  persona  al  comando  o  alla conduzione  dell'unita'  da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area".
 
 
 
 Nota all'art. 4, comma 1:
 - L'art.   2  della  legge  6 dicembre  1991,  n.  394,
 recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nel
 supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
 1991,  n.  292, come modificato dalla legge qui pubblicata,
 cosi' recita:
 «Art. 2 (Classificazione delle aree naturali protette).
 -  1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri,
 fluviali,  lacuali  o  marine  che  contengono  uno  o piu'
 ecosistemi   intatti   o   anche   parzialmentealterati  da
 interventi   antropici,  una  o  piu'  formazioni  fisiche,
 geologiche,   geomorfologiche,   biologiche,   di   rilievo
 internazionale   o   nazionale  per  valori  naturalistici,
 scientifici,  estetici,  culturali,  educativi e ricreativi
 tali  da  richiedere l'intervento dello Stato ai fini della
 loro conservazione per le generazioni presenti e future.
 2.  I parchi naturali regionali sono costituiti da aree
 terrestri,  fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di
 mare  prospicienti  la  costa,  di  valore  naturalistico e
 ambientale,  che  costituiscono,  nell'ambito di una o piu'
 regioni  limitrofe,  un  sistema omogeneo individuato dagli
 assetti  naturali  dei  luoghi, dai valori paesaggistici ed
 artistici  e  dalle  tradizioni culturali delle popolazioni
 locali.
 3.   Le   riserve  naturali  sono  costituite  da  aree
 terrestri,  fluviali, lacuali o marine che contengono una o
 piu'  specie  naturalisticamente  rilevanti  della  flora e
 della  fauna,  ovvero  presentino  uno  o  piu'  ecosistemi
 importanti   per   le   diversita'   biologiche  o  per  la
 conservazione  delle risorse genetiche. Le riserve naturali
 possono  essere  statali o regionali in base alla rilevanza
 degli interessi in esse rappresentati.
 4.  Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono
 le  aree  protette come definite ai sensi del protocollo di
 Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
 protette  di  cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle
 definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
 5.  Il  Comitato  per  le aree naturali protette di cui
 all'art.  3  puo'  operare ulteriori classificazioni per le
 finalita'  della  presente  legge  ed allo scopo di rendere
 efficaci  i  tipi  di protezione previsti dalle convenzioni
 internazionali  ed  in  particolare  dalla  convenzione  di
 Ramsar  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
 13 marzo 1976, n. 448.
 6.  La  classificazione delle aree naturali protette di
 rilievo  internazionale  e nazionale, qualora rientrino nel
 territorio   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
 province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa
 con  le  regioni  e le province stesse secondo le procedure
 previste  dalle  norme di attuazione dei rispettivi statuti
 d'autonomia  e,  per  la  regione Valle d'Aosta, secondo le
 procedure  di  cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n.
 453.
 7.   La  classificazione  e  l'istituzione  dei  parchi
 nazionali  e  delle  riserve  naturali  statali, terrestri,
 fluviali   e  lacuali,  sono  effettuate  d'intesa  con  le
 regioni.
 8.  La  classificazione  e  l'istituzione  dei parchi e
 delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono
 effettuate dalle regioni.
 9.  Ciascuna  area naturale protetta ha diritto all'uso
 esclusivo della propria denominazione.
 9-bis.  I  limiti geografici delle aree protette marine
 entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta
 autorizzazione   sono   definiti   secondo  le  indicazioni
 dell'Istituto  idrografico  della  Marina e individuati sul
 territorio  con  mezzi e strumenti di segnalazione conformi
 alla  normativa  emanata dall'Association Internationale de
 Signalisation  Maritime-International Association of Marine
 Aids    to    Navigation    and    Lighthouse   Authorities
 (AISM-IALA).».
 Nota all'art. 4, comma 2:
 - L'art.  30  della  legge n. 394/1991, come modificato
 dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
 «Art.   30   (Sanzioni).   -   1.   Chiunque  viola  le
 disposizioni  di  cui  agli  articoli 6  e 13 e' punito con
 l'arresto  fino  a  dodici  mesi  e  con  l'ammenda da lire
 duecentomila  a  lire  cinquantamilioni.  Chiunque viola le
 disposizioni  di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma
 3,  e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
 da  lire  duecentomila  a  lire venticinquemilioni. Le pene
 sono raddoppiate in caso di recidiva.
 1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata
 con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis,
 chiunque,  al  comando  o  alla  conduzione di un'unita' da
 diporto,  che  comunque  non  sia  a conoscenza dei vincoli
 relativi  a  tale  area,  violi il divieto di navigazione a
 motore di cui all'art. 19, comma 3, lettera e), e' soggetto
 alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
 200 euro a 1.000 euro.
 2.  La  violazione  delle  disposizioni  emanate  dagli
 organismi  di  gestione  delle  aree  protette  e' altresi'
 punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma   da  lire  cinquantamila  a  lire  duemilioni.  Tali
 sanzioni  sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di
 cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dal legale
 rappresentante   dell'organismo   di   gestione   dell'area
 protetta.
 2-bis.  La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
 comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500
 euro,  qualora l'area protetta marina non sia segnalata con
 i  mezzi  e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis, e
 la  persona  al  comando  o  alla conduzione dell'unita' da
 diporto  non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi
 a tale area.
 3.  In  caso di violazioni costituenti ipotesi di reati
 perseguiti  ai  sensi  degli  articoli 733 e 734 del codice
 penale  puo'  essere  disposto  dal  giudice  o, in caso di
 flagranza,  per  evitare  l'aggravamento o la continuazione
 del   reato,  dagli  addetti  alla  sorveglianza  dell'area
 protetta,  il  sequestro di quanto adoperato per commettere
 gli  illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a
 provvedere    alla    riduzione   in   pristino   dell'area
 danneggiata,   ove  possibile,  e  comunque  e'  tenuto  al
 risarcimento del danno.
 4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,
 nei  casi  di  particolare gravita', la confisca delle cose
 utilizzate per la consumazione dell'illecito
 5.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge
 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il
 presente articolo.
 6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art.
 18  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349,  sul diritto al
 risarcimento  del  danno ambientale da parte dell'organismo
 di gestione dell'area protetta.
 7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
 anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure
 di salvaguardia delle riserve naturali statali.
 8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
 anche  in  relazione  alla  violazione alle disposizioni di
 leggi  regionali  che  prevedono  misure di salvaguardia in
 vista  della  istituzione  di  aree protette e con riguardo
 alla   trasgressione  di  regolamenti  di  parchi  naturali
 regionali.
 9.   Nell'area  protetta  dei  monti  Cervati,  non  si
 applicano,  fino  alla  costituzione del parco nazionale, i
 divieti di cui all'art. 17, comma 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 5. (Modifiche al codice della navigazione).
 1.  Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le  parole:  "e  dagli  altri  uffici  designati  dal Ministro per le comunicazioni"  sono  sostituite dalle seguenti: ", sedi di direzione marittima.  Le  matricole  tenute dai compartimenti marittimi che non siano   sede  di  direzione  marittima  e  dagli  altri  uffici  sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".
 2.  Dopo  il  primo  comma  dell'articolo  1164  del  codice della navigazione, e' aggiunto il seguente:
 "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle  aree  marine  protette,  chi non osserva i divieti fissati con ordinanza  dalla  pubblica  autorita'  in  materia di uso del demanio marittimo  per  finalita'  turistico-ricreative  dalle quali esuli lo scopo  di  lucro,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".
 
 
 
 Nota all'art. 5, comma 1:
 - Il  testo dell'art. 146 del codice della navigazione,
 come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
 «Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
 1.  Le  navi  maggiori sono iscritte nelle matricole tenute
 dagli  uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione
 marittima.  Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
 che  non  siano  sede  di direzione marittima e dagli altri
 uffici   sono  accentrate  presso  le  direzioni  marittime
 sovraordinate.
 Le  navi  minori  e  i  galleggianti  sono iscritti nei
 registri   tenuti   dagli  uffici  di  compartimento  e  di
 circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
 Per  le  navi e i galleggianti addetti alla navigazione
 interna  i  registri sono tenuti dagli ispettori di porto e
 dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».
 Nota all'art. 5, comma 2:
 - Il testo dell'art. 1164 del codice della navigazione,
 come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
 «Art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici). -
 Chiunque   non   osserva   una   disposizione  di  legge  o
 regolamento,   ovvero   un  provvedimento  legalmente  dato
 dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio
 marittimo  o  aeronautico  ovvero delle zone portuali della
 navigazione  interna e' punito, se il fatto non costituisce
 reato,  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma da lire due milioni a lire sei milioni.
 Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della
 normativa  sulle  aree  marine  protette  che non osserva i
 divieti  fissati  con ordinanza dalla pubblica autorita' in
 materia   di   uso  del  demanio  marittimo  per  finalita'
 turistico-ricreative  dalle  quali esuli lo scopo di lucro,
 e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di
 una somma da 100 euro a 1.000 euro.».
 Nota all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 3:
 - La  direttiva  94/25/CE  del Parlamento europeo e del
 Consiglio  in  materia di ravvicinamento delle disposizioni
 legislative,  regolamentari  ed  amministrative degli Stati
 membri  riguardanti  le  imbarcazione  e'  pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. L 164.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Delega al Governo per l'emanazione del codice
 sulla Nautica da diporto. Disposizioni varie
 
 1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto con gli altri Ministri  interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni  legislative sulla nautica da diporto, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinamento  e  armonizzazione di tutte le normative nazionali e
 comunitarie  comunque  rilevanti  nella  materia  della nautica da
 diporto; b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche
 delle seguenti misure:
 1)  semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e
 di  trascrizione  nei  registri delle imbarcazioni e delle navi da
 diporto  e  delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del
 certificato  di  sicurezza  nonche'  alla  istituzione di registri
 nazionali;
 2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unita' da diporto;
 3)   rinvio   alle   norme  armonizzate  EN/ISO/DIS  8666  per  la
 misurazione  dei  natanti  e  delle imbarcazioni da diporto e alle
 norme  EN/ISO  8665  per l'accertamento della potenza dei relativi
 motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e
 del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
 4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per
 le   prestazioni  e  i  servizi  resi  dagli  organi  dello  Stato
 competenti  in  materia di navigazione da diporto, che sostituisca
 le tabelle previste da precedenti disposizioni;
 5)   semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  relativi
 all'utilizzo,  per  le  sole  esigenze di soccorso, delle stazioni
 radiotelefoniche in dotazione alle unita' da diporto; c) eliminazione  delle  duplicazioni  di  competenza sulla base delle
 seguenti ulteriori misure:
 1)  revisione  delle  competenze  degli  uffici  marittimi e della
 motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
 2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
 al  Ministero  delle  attivita'  produttive  della vigilanza sulla
 rispondenza  alle  norme  tecniche  di attrezzature e dotazione da
 utilizzare a bordo di unita' da diporto; d) previsione  di  soluzioni  organizzative  tali  da  garantire  una
 completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza; e) revisione  della  disciplina  delle  patenti nautiche nel contesto
 comunitario  e  in  quello  degli accordi internazionali stipulati
 dall'Italia,  in modo da coordinare le competenze amministrative e
 definire  nuovi  criteri  in  materia  di  requisiti fisici per il
 conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
 disabili; f) previsione   dell'impegno   della   scuola   pubblica   e  privata
 nell'insegnamento  dell'educazione  marinara  anche  prevedendo la
 creazione  di  specifici  corsi  di  istruzione per il settore del
 turismo nautico; g) previsione  dell'emanazione  delle  norme regolamentari necessarie
 all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica
 da  diporto,  ivi  incluse  quelle  in  materia di sicurezza della
 navigazione,   prevedendo,  tra  l'altro,  l'uso  obbligatorio  di
 dispositivi  di  sicurezza  elettronici in grado di consentire, in
 caso  di  caduta in mare, oltre alla individuazione della persona,
 la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori; h) indicazione  espressa  delle norme da intendere abrogate alla data
 di entrata in vigore del decreto legislativo.
 2.  Il  decreto  legislativo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 3.   Il   Governo  trasmette  alle  Camere  lo  schema  di  decreto legislativo   di   cui   al   comma   1,   accompagnato  dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per  l'espressione  del  parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.  Ciascuna  Commissione  esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
 4.  Il  Governo,  esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle   Camere,   con   le   sue   osservazioni  e  con  le  eventuali modificazioni,  il  testo  per  il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione.   Decorsi   inutilmente  i  termini  previsti  dal presente comma, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
 5.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi  stabiliti  dal presente articolo, il Governo puo' emanare, con  la  procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti   Commissioni  parlamentari,  disposizioni  integrative  o correttive del medesimo decreto legislativo.
 6.   Gli   uffici   competenti  a  ricevere  il  rapporto  previsto dall'articolo  17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente  agli  illeciti  amministrativi  di  cui al decreto del Presidente  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
 7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del  demanio marittimo, gia' trasferite alla regione Sicilia ai sensi del  decreto  del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
 8.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
 
 
 Nota all'art. 6, comma 2:
 - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281,    recante:    "Definizione   ed   ampliamento   delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
 1997, n. 202, cosi' recita:
 "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unficata).  -  1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.".
 Note all'art. 6, comma 6:
 - L'art.  17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
 689, recante: "Modifiche al sistema penale", pubblicata nel
 supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre
 1981, n. 329, cosi' recita:
 "1. Qualora  non  sia  stato effettuato il pagamento in
 misura  ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato
 la   violazione,   salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista
 nell'art.  24, deve presentare rapporto, con la prova delle
 eseguite   contestazioni   o   notificazioni,   all'ufficio
 periferico  cui  sono  demandati attribuzioni e compiti del
 Ministero  nella  cui  competenza  rientra  la materia alla
 quale  si  riferisce  la  violazione  o,  in  mancanza,  al
 prefetto".
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
 1982,  n.  571,  recante:  "Norme  per  l'attuazione  degli
 articoli 15,  ultimo  comma,  e  17, penultimo comma, della
 legge  24 novembre  1981,  n. 689, concernente modifiche al
 sistema  penale"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
 19 agosto  1982, n. 228. La data del decreto e' stata cosi'
 rettificata  con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 27 settembre 1982, n. 266.
 -  Il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2001,
 recante: "Individuazione ai sensi dell'art. 103 del decreto
 legislativo   30 dicembre   1999,   n.  507,  degli  uffici
 periferici  del Ministero dei trasporti e della navigazione
 ai  quali  deve  essere  inviato il rapporto previsto dalla
 legge  24 novembre  1981, n. 689, e dell'art. 4 della legge
 28 dicembre  1993,  n.  561",  e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
 Nota all'art. 6, comma 7:
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio
 1977,  n.  684, recante: "Norme di attuazione dello statuto
 della  Regione  siciliana in materia di demanio marittimo",
 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1977, n.
 245.
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 7. (Unita' navali storiche).
 1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni culturali  e  ambientali,  di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  490,  le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unita' da diporto di cui all'articolo 1 della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente  legge,  compresi  i  beni  navali  che ne siano dotazione o accessorio,  che  abbiano  piu'  di 25 anni di eta' dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
 a)   rappresentino  un  caso  particolare  per  la  peculiarita' progettuale,   tecnica,   architettonica   o   ingegneristica   della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
 b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi   conosciuti   ovvero   siano   stati   protagonisti  di  eventi particolari;
 c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalita' che li hanno posseduti;
 d)  abbiano  contribuito  attivamente  allo  sviluppo sociale ed economico del Paese;
 e)  siano  fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purche' utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
 2.  I  beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai  capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 3.  Il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto,    nomina   una   commissione   incaricata   di   esprimersi obbligatoriamente su:
 a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 b)   i   provvedimenti   di   individuazione,   di   tutela,  di valorizzazione,  di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
 c)   il   possesso   dei  requisiti  di  professionalita'  e  di affidabilita'   da  parte  dei  cantieri  navali  nazionali  e  degli artigiani  maestri  del  legno,  ivi  compresi  i  maestri  d'ascia e assimilati,  che  possono  procedere  agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
 4.  Dall'attuazione  del  comma  3  non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 5.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato  il  regolamento  per  l'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo.
 
 
 
 Nota all'art. 7, comma 1:
 - Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,
 recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni legislative in
 materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
 della  legge  8 ottobre  1997,  n.  352», e' pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
 1999, n. 302.
 Nota all'art. 7, comma 2:
 - Per  il decreto legislativo n. 490/1999 si veda nella
 nota all'art. 7, comma 1.
 Nota all'art. 7, comma 5:
 - Per  l'art.  17,  comma 3, della legge n. 400/1988 si
 veda nella nota all'art. 2, comma 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 8. (Ordinanze di polizia marittima).
 1.  In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice  della  navigazione,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328,  le  ordinanze  di  polizia marittima   concernenti  la  disciplina  dei  limiti  di  navigazione rispetto   alla   costa  sono  emanate  dal  capo  del  compartimento marittimo.
 
 
 
 Nota all'art. 8, comma 1:
 - L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica
 15 febbraio   1952,  n.  328,  recante:  «Approvazione  del
 regolamento  per  l'esecuzione del codice della navigazione
 (Navigazione   marittima)»,   pubblicato   nel  supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
 cosi' recita:
 «Art.  59  (Ordinanza  di polizia marittima). - A norma
 degli   articoli 30,   62  e  81  del  codice  il  capo  di
 circondario  per  i  porti  e  per  le altre zone demaniali
 marittime  e  di  mare  territoriale  [c.n.  2]  della  sua
 circoscrizione,  in cui sia ritenuto necessario, regola con
 propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
 1)   la   ripartizione  degli  spazi  acquei  per  lo
 stanziamento   delle   navi,   dei   galleggianti  e  degli
 idrovolanti;
 2)  la  destinazione  delle  calate, dei moli e degli
 altri  punti  di  accosto  allo  sbarco  e  all'imbarco dei
 passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
 4) il servizio delle zavorre;
 5)   la   destinazione   di   determinate  zone  alla
 costruzione,   all'allestimento,   alla  riparazione,  alla
 demolizione,  al  carenaggio e all'alaggio delle navi e dei
 galleggianti;
 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
 7)  l'uso  delle  boe,  dei gavitelli, dei catenari e
 degli  altri  mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei
 galleggianti;
 8)  l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di
 natura pericolosa;
 9)   l'entrata   e   l'uscita   delle   navi   e  dei
 galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
 10)  in  generale, tutto quanto concerne la polizia e
 la  sicurezza  dei porti, nonche' le varie attivita' che si
 esercitano  nei  porti  e  nelle  altre zone comprese nella
 circoscrizione.
 Il  capo  di  circondario,  salvo  che sia diversamente
 stabilito,  determina  altresi'  per i porti e per le altre
 zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto
 necessario, le tariffe dei servizi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 9. (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza
 della navigazione).
 1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella   preminente   competenza   del   Corpo  delle  capitanerie  di porto-guardia costiera.
 2.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche  direttive,  i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
 |  |  |  | ART. 10. (Modifica all'articolo 1 del regio decreto
 29 luglio 1927, n. 1814).
 1.  All'articolo  1  del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
 "I  rimorchi  con  massa  uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella  dei  volumi  per  le  autovetture,  gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
 
 
 
 Nota all'art. 10, comma 1:
 - Il  testo  dell'art.  1  del  regio decreto 29 luglio
 1927,  n.  1814,  recante:  «Disposizioni  di  attuazione e
 transitorie  del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
 concernente  la  disciplina  dei contratti di compravendita
 degli  autoveicoli  e  l'istituzione  del Pubblico registro
 automobilistico   presso   le   sedi  dell'Automobile  club
 d'Italia»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5 ottobre
 1927,  n.  230, come modificato dalla legge qui pubblicata,
 cosi' recita:
 «Art.  1.  -  Presso  ogni sede provinciale dell'A.C.I.
 sono istituiti tre registri:
 1°  il  registro  per le autovetture, gli autocarri e
 gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
 2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
 3° il registro per le trattrici agricole.
 Ogni  registro  puo'  constare di piu' volumi, distinti
 con numero progressivo.
 I   rimorchi   con  massa  uguale  o  superiore  a  3,5
 tonnellate  sono  iscritti  nel registro di cui al numero 1
 del  primo  comma,  in  appositi  volumi  con  fogli aventi
 numerazione  progressiva  propria  distinta  da  quella dei
 volumi  per  le  autovetture,  gli  autocarri  e  gli altri
 veicoli ad essi assimilabili».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 11. (Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali).
 1.  In  caso  di  sinistro concernente in modo esclusivo unita' da diporto  non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di  procedimento  penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del  codice  della  navigazione  e'  disposta  solo  ad istanza degli interessati.
 
 
 
 Nota all'art. 11, comma 1:
 - Il  testo  dell'art. 579 del codice della navigazione
 e' il seguente:
 «Art.  579  (Inchiesta  formale). - L'inchiesta formale
 sulle   cause  e  sulle  responsabilita'  del  sinistro  e'
 disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare
 competenti,   ad   istanza   degli   interessati   o  delle
 associazioni  sindacali che li rappresentano, e deve essere
 disposta  d'ufficio  se  dal  processo verbale di inchiesta
 sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto
 puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.
 Se  l'autorita'  competente  ritiene  di  non  disporre
 d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in
 calce  al  processo  verbale  di  inchiesta  sommaria,  che
 trasmette al Ministro per le comunicazioni.
 L'inchiesta  formale  puo'  essere disposta anche se il
 sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
 L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le
 cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato
 quando  interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese
 quelle  di  bandiera  comunitaria,  in  acque soggette alla
 sovranita'   italiana,   con  l'obiettivo  di  un  costante
 miglioramento   delle   condizioni  di  sicurezza,  per  la
 salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e dell'ambiente
 marino.».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 12. (Azioni emesse da societa' concessionarie di porti
 o approdi turistici).
 1.  Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici  le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio   presso   tali   strutture   non   costituiscono  strumento finanziario  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera  a),  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58.
 
 
 
 Nota all'art. 12, comma 1:
 - L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
 24 febbraio  1998,  n.  58,  recante:  «Testo  unico  delle
 disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
 sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
 52»,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, cosi' recita:
 «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
 a) "legge  fallimentare":  il  regio decreto 16 marzo
 1942, n. 267, e successive modificazioni;».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 13. (Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali
 marittimi per finalita' turistico-ricreative nonche'
 l'esercizio di attivita' portuali).
 1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo   01   del   decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano  nel  senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali   marittime   per   finalita'  turistico-ricreative,  quali indicate  nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
 2.  Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  494  del 1993, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma  non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive  circoscrizioni  territoriali  dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
 3.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e' aggiunto il seguente comma:
 "2-bis.  Le  concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale  sono  rilasciate  dal  capo  del compartimento marittimo con licenza".
 4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad  altre  imprese  portuali,  autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo".
 
 
 
 Nota all'art. 13, comma 1:
 - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto-legge 5 ottobre
 1993,  n. 400, recante: «Disposizioni per la determinazione
 dei  canoni  relativi  a  concessioni demaniali marittime»,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
 n.  494  (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285), come
 modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e
 come  ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata,
 il seguente:
 «Art.   1.  -  1. La  concessione  dei  beni  demaniali
 marittimi  puo'  essere  rilasciata,  oltre che per servizi
 pubblici  e  per servizi e attivita' portuali e produttive,
 per l'esercizio delle seguenti attivita':
 a) gestione di stabilimenti balneari;
 b) esercizi  di  ristorazione  e  somministrazione di
 bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 d) gestione   di  strutture  ricettive  ed  attivita'
 ricreative e sportive;
 e) esercizi commerciali;
 f) servizi  di altra natura e conduzione di strutture
 ad  uso  abitativo,  compatibilmente  con  le  esigenze  di
 utilizzazione   di   cui   alle   precedenti  categorie  di
 utilizzazione.
 2.  Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente
 dalla  natura  o  dal  tipo  degli impianti previsti per lo
 svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla
 scadenza  si rinnovano automaticamente per altri sei anni e
 cosi'  successivamente  ad  ogni  scadenza,  fatto salvo il
 secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione. Le
 disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano alle
 concessioni   rilasciate   nell'ambito   delle   rispettive
 circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali di cui
 alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
 2-bis.  Le  concessioni  di cui al comma 2 che siano di
 competenza   statale   sono   rilasciate   dal   capo   del
 compartimento marittimo con licenza.».
 Nota all'art. 13, comma 4:
 -  Il  testo dell'art. 18, della legge 28 gennaio 1994,
 n.  84,  recante:  «Riordino  della legislazione in materia
 portuale»,   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta  Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, come modificato
 dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
 «Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
 L'Autorita'  portuale  e,  dove non istituita, ovvero prima
 del   suo   insediamento,   l'organizzazione   portuale   o
 l'autorita'   marittima   danno   in  concessione  le  aree
 demaniali  e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
 imprese  di  cui  all'art.  16, comma 3, per l'espletamento
 delle  operazioni  portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione
 degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
 svolgimento  di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
 portuali.  E'  altresi'  sottoposta  a concessione da parte
 dell'Autorita'    portuale,   e   laddove   non   istituita
 dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
 opere   attinenti   alle  attivita'  marittime  e  portuali
 collocate  a  mare nell'ambito degli specchi acquei esterni
 alle  difese  foranee  anch'essi da considerarsi a tal fine
 ambito  portuale, purche' interessati dal traffico portuale
 e  dalla  prestazione  dei  servizi  portuali  anche per la
 realizzazione   di  impianti  destinati  ad  operazioni  di
 imbarco  e  sbarco  rispondenti alle funzioni proprie dello
 scalo  marittimo,  come  individuati  ai sensi dell'art. 4,
 comma    3.    Le   concessioni   sono   affidate,   previa
 determinazione   dei  relativi  canoni,  anche  commisurati
 all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
 idonee  forme  di  pubblicita',  stabilite dal Ministro dei
 trasporti  e della navigazione, di concerto con il Ministro
 delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
 sono altresi' indicati:
 a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
 e  controllo  delle  autorita'  concedenti, le modalita' di
 rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
 a nuovo concessionario;
 b) i  limiti  minimi  dei  canoni che i concessionari
 sono tenuti a versare.
 1-bis.  Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
 concessorio,  i  canoni  stabiliti dalle autorita' portuali
 relativi  a concessioni gia' assentite alla data di entrata
 in vigore del decreto di cui al comma 1.
 2.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 1 sono altresi'
 indicati  i  criteri  cui  devono  attenersi  le  autorita'
 portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
 di  riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi allo
 svolgimento  delle  operazioni  portuali  da parte di altre
 imprese non concessionarie.
 3.  Con  il  decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
 trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
 alle   concessioni   di  aree  e  banchine  alle  normative
 comunitarie.
 4.   Per   le  iniziative  di  maggiore  rilevanza,  il
 presidente  dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
 delibera  del comitato portuale, con le modalita' di cui al
 comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
 sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 5.  Le  concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
 comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
 infrastrutturali.
 6.  Ai  fini  del  rilascio della concessione di cui al
 comma   1   e'   richiesto   che  i  destinatari  dell'atto
 concessorio:
 a) presentino,  all'atto  della domanda, un programma
 di  attivita',  assistito da idonee garanzie, anche di tipo
 fideiussorio,  volto  all'incremento  dei  traffici  e alla
 produttivita' del porto;
 b) possiedano   adeguate   attrezzature  tecniche  ed
 organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
 sicurezza  a  soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
 ed  operativo  a  carattere  continuativo  ed integrato per
 conto proprio e di terzi;
 c) prevedano  un organico di lavoratori rapportato al
 programma di attivita' di cui alla lettera a).
 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
 demaniale  deve  esercitare direttamente l'attivita' per la
 quale  ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
 stesso  concessionaria di altra area demaniale nello stesso
 porto,  a  meno  che  l'attivita' per la quale richiede una
 nuova  concessione  sia  differente  da  quella di cui alle
 concessioni  gia'  esistenti nella stessa area demaniale, e
 non  puo'  svolgere  attivita' portuali in spazi diversi da
 quelli  che  le  sono  stati  assegnati  in concessione. Su
 motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
 concedente  puo' autorizzare l'affidamento al altre imprese
 portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
 di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
 8.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
 l'autorita'    marittima    sono   tenute   ad   effettuare
 accertamenti  con  cadenza annuale al fine di verificare il
 permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
 della   concessione   e   l'attuazione  degli  investimenti
 previsti  nel  programma  di  attivita'  di cui al comma 6,
 lettera a).
 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
 da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
 raggiungimento  degli  obiettivi  indicati nel programma di
 attivita',   di   cui   al   comma  6,  lettera  a),  senza
 giustificato  motivo,  l'autorita'  portuale o, laddove non
 istituita,    l'autorita'    marittima    revocano   l'atto
 concessorio.
 9-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
 applicano  anche  ai  depositi  e  stabilimenti di prodotti
 petroliferi  e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
 prodotti affini, siti in ambito portuale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 14. (Sgravi contributivi).
 1.  I  benefici  di  cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  possono  essere  accordati anche in misura superiore  al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.
 
 
 
 Nota all'art. 14, comma 1:
 - L'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.
 289,  recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, cosi' recita:
 «Art.  21  (Disposizioni in materia di accise). - 1. Le
 disposizioni  in materia di riduzione di aliquote di accisa
 sulle  emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
 lettera   d),   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388,
 prorogate,  da  ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
 1,  comma  1,  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
 n.  178,  sono  ulteriormente  prorogate  fino al 30 giugno
 2003.  La  disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis,
 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2002,  n. 16, si
 applica fino al 30 giugno 2003.
 2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul
 gas  metano  per  combustione  per  uso  industriale di cui
 all'art.  4  del  decreto-legge  1° ottobre  2001,  n. 356,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
 2001,  n.  418,  prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002,
 dall'art.  1,  comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
 138,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
 2002,   n.   178,  sono  ulteriormente  prorogate  fino  al
 30 giugno 2003.
 3.  Le  disposizioni  in  materia  di  agevolazioni sul
 gasolio  e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri
 specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'art.  5  del
 decreto-legge  1° ottobre  2001,  n.  356,  convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
 prorogate,  da  ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
 1,  comma  3,  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
 n.  178,  sono  ulteriormente  prorogate  fino al 30 giugno
 2003.
 4.  Le  disposizioni  in materia di agevolazione per le
 reti  di  teleriscaldamento  alimentate con biomassa ovvero
 con energia geotermica, di cui all'art. 6 del decreto-legge
 1° ottobre  2001,  n.  356,  convertito, con modificazioni,
 dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo,
 fino  al  31 dicembre  2002,  dall'art.  1,  comma  4,  del
 decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  2002,  n. 178, sono
 ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
 5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul
 gas  metano per combustione per usi civili, di cui all'art.
 27,  comma  4,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
 prorogate al 30 giugno 2003.
 6.  Il  regime  agevolato  previsto  dall'art. 7, comma
 1-ter,   del   decreto-legge   30 dicembre  1991,  n.  417,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
 n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
 fabbisogno  della  provincia  di Trieste e dei comuni della
 provincia  di  Udine,  individuati dal decreto del Ministro
 delle  finanze  30 luglio  1993,  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  n.  227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
 al  31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri
 23  milioni  per  la  provincia  di  Trieste  ed in litri 5
 milioni per i comuni della provincia di Udine.
 7.  Per  l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del
 decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
 dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
 con  il  quale  sono  stabiliti gli aumenti intermedi delle
 aliquote  delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul
 coke   di   petrolio,   sull'«orimulsion»,   nonche'  sulle
 emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera
 d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
 raggiungimento  progressivo  della  misura  delle  aliquote
 decorrenti dal 1° gennaio 2005.
 8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo'
 disporre  con  propri  decreti,  entro  il  30 aprile 2003,
 l'aumento  dell'aliquota  di  base  dell'imposta di consumo
 sulle  sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
 28  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
 9.  I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei
 provvedimenti  di  variazione  delle  tariffe dei prezzi di
 vendita  al  pubblico  dei tabacchi lavorati, eventualmente
 intervenuti  ai  sensi  dell'art.  2  della legge 13 luglio
 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare
 maggiori  entrate  in misura non inferiore a 435 milioni di
 euro a decorrere dall'anno 2003.
 10.  I  benefici  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del
 decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con
 modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
 periodo  2003-2005  sono estesi nel limite del 25 per cento
 alle  imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche
 in  via  non  esclusiva,  per  l'intero  anno, attivita' di
 cabotaggio,  ad  esclusione  delle navi di proprieta' dello
 Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni
 o contratti di servizio.
 11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto
 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 12.  Le  disposizioni  del  comma  11  si  applicano  a
 decorrere    dal    periodo    d'imposta    avente   inizio
 successivamente al 31 dicembre 2001.
 13. All'art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000,
 n.  342,  le parole: «di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e
 di  lire  75  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2003» sono
 sostituite  dalle  seguenti:  «di  euro  48.546.948,51  per
 l'anno  2002  e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno
 2003».
 14.  Fino  al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento
 delle  tariffe  applicabili per le operazioni in materia di
 motorizzazione   ai   sensi   dell'art.   18   della  legge
 1° dicembre 1986, n. 870.
 15.  Il  numero  11)  del  primo  comma dell'art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633, e' abrogato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | ART. 15. (Disposizioni abrogative).
 1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 a)  gli  articoli  2,  3,  29,  34,  40,  41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
 b)  gli  articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
 c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
 d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
 e)  i  commi  6  e  12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 f)  l'articolo  3  del  decreto-legge  16  giugno  1994, n. 378, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
 g)  gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto   legislativo   14   agosto   1996,   n.  436,  e  successive modificazioni.
 2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo  1976,  n.  51,  abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non e' piu' dovuta.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  2,  pari  a 10.870.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2003,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
 a)  quanto  a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno   2004   e   5.791.000   euro   a  decorrere  dall'anno  2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
 b)  quanto  a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno   2004   e   5.079.000   euro   a  decorrere  dall'anno  2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
 c)  quanto  a  3.294.000  euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 8 luglio 2003
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 1574):
 Presentato dall'on. Muratori il 13 settembre 2001.
 Assegnato  alla  IX  commissione  (Trasporti),  in sede
 referente,  il 16 ottobre 2001 con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI, VIII, X e XIV.
 Esaminato  dalla  IX commissione, in sede referente, il
 29  novembre  2001; il 26 febbraio 2002; il 19 giugno 2002;
 il 23 luglio 2002; il 10, 11, 19, 25 settembre 2002; il 1°,
 2,  29,  30 ottobre 2002; il 20, 21, 26 novembre 2002, il 4
 dicembre 2002, il 15 e 16 gennaio 2003.
 Esaminato  in  aula il 20, 22 gennaio 2003 ed approvato
 in  un  testo unificato con atti n. 2131 (on. Perlini) e n.
 2900 (on. Carli) il 23 gennaio 2003.
 Senato della Repubblica (atto n. 1956):
 Assegnato  alla  8ª  commissione  (Lavori pubblici), in
 sede  referente,  il  4  febbraio  2003  con  pareri  delle
 commissioni  1ª,  2ª,  3ª,  4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e
 della Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
 Esaminato  dalla  8ª  commissione,  in  sede referente,
 l'11, 12, 19, 26 febbraio 2003; il 4, 6, 19 marzo 2003.
 Relazione  scritta annunciata il 27 marzo 2003 (atto n.
 1956/A - relatore sen. Grilo).
 Esaminato in aula l'8, 13 maggio 2003 ed approvato, con
 modificazioni, il 14 maggio 2003.
 Camera dei deputati (atto n. 1574-B):
 Assegnato  alla  IX  commissione  (Trasporti),  in sede
 referente,  il  20 maggio 2003 con pareri delle commissioni
 I, V, VI, X.
 Esaminato  dalla  IX commissione, in sede referente, il
 28 maggio 2003; il 3, 4, 10, 17, 19 giugno 2003.
 Esaminato  in aula il 23 giugno 2003 ed approvato il 24
 giugno 2003.
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