Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 12 giugno 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche e integrazioni;
Viste le deliberazioni del senato accademico n. 52 del 19 dicembre 2002, n. 56 dell'8 gennaio 2003, n. 68 del 10 febbraio 2003 e n. 107 del 4 marzo 2003 con le quali il senato medesimo ha approvato delle modifiche agli articoli 27 e 29 dello statuto dell'Universita' di Pisa;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 49 del 25 febbraio 2003 con la quale il consiglio stesso ha espresso il proprio parere sulle modifiche predette;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. 1791 dell'8 maggio 2003, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in relazione alle modifiche di statuto di cui trattasi;
Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione delle modifiche di statuto in questione;

Decreta:

Art. 1.
1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato e integrato, sono apportate le modifiche di seguito descritte.
 
Art. 2.
1. All'art. 27 (Consigli dei corsi di studio) sono apportate le seguenti modifiche.
Il comma 4 e' modificato come segue:
il punto d) e' cosi' sostituito: «d) nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero e' elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a mille»;
dopo il punto d) e' inserito il seguente punto e): «e) nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero e' elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a cinquecento.».
Il comma 8 e' cosi' sostituito: «I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.».
il comma 10 e' cosi' sostituito: «In fase di istituzione e attivazione di un corso di studio, fino all'inizio delle attivita' didattiche, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai garanti e, fino alla prima elezione della rappresentanza studentesca, da sei rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, da quattro rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea specialistica, designati dalle commissioni didattiche delle facolta' interessate.».
 
Art. 3.
1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 27 dello statuto di Ateneo e' il seguente:
«Art. 27 (Consigli dei corsi di studio). - 1. Spetta ai consigli dei corsi di studio:
a) organizzare e coordinare le attivita' di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
c) sperimentare nuove modalita' didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facolta';
e) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalita' dei servizi didattici disponibili;
f) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
g) presentare al consiglio di facolta' le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;
h) formulare per il consiglio di facolta' proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
i) deliberare il regolamento didattico del corso di studio;
l) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
m) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.».
2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
3. Ai sensi dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e' istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di garanti e dal presidente del corso di studio che la presiede. La commissione ha funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facolta' di cui all'art. 26 e, in particolare, esprime parere sulla programmazione didattica annuale e sulla compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di Ateneo e di corso di studio.
In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione sono assorbite dalla commissione didattica di facolta' ovvero, nel caso dei corsi di studio interfacolta', da una commissione didattica di Ateneo nominata dal senato accademico.
4. Il consiglio del corso di studio e' costituito:
a) dai garanti del corso di studio;
b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attivita' didattica istituzionale nell'ambito del corso stesso, anche se non garanti;
c) dal responsabile tecnico-amministrativo dell'organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;
d) nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero e' elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a mille;
e) nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero e' elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a cinquecento.
5. I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a piu' corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli.
Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.
6. Un ricercatore che svolge attivita' didattica istituzionale in piu' di un corso di studio fa parte solo del consiglio del corso di studio di cui e' garante, ovvero, se non e' garante di alcun corso di studio, e' tenuto ad optare per la partecipazione al consiglio di un solo corso di studio.
7. Nel regolamento del consiglio di un corso di studio puo' essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
8. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.
9. La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque e' rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente e' immediatamente adeguata per mantenere la pariteticita'.
10. In fase di istituzione e attivazione di un corso di studio, fino all'inizio delle attivita' didattiche, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai garanti e, fino alla prima elezione della rappresentanza studentesca, da sei rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, da quattro rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea specialistica, designati dalle commissioni didattiche delle facolta' interessate.
 
Art. 4.
1. All'art. 29 (Aggregazione di consigli di corso di studio) sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 e' cosi' sostituito: «Due o piu' consigli di corso di studio, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. Il consiglio dei corsi di studio aggregati e' costituito con delibera del senato accademico, che puo' contenere su proposta dei corsi di studio medesimi norme specifiche anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli successivi. L'aggregazione di consigli di corso di studio puo' essere revocata dal senato accademico sulla base di documentati motivi.»;
il comma 2 e' cosi' sostituito: «Il consiglio dei corsi di studio aggregati e' costituito:
a) dai garanti dei corsi di studio aggregati;
b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati, ai sensi dell'art. 27.4, lettera b), e dell'art. 27.5;
c) dai responsabili di cui all'art. 27.4, lettera c);
d) dai rappresentanti eletti degli studenti, in numero di cinque per ciascuno dei corsi di laurea ovvero corsi di laurea specialistica a ciclo unico aggregati e tre per ciascuno dei corsi di laurea specialistica aggregati.».
Sono aggiunti i seguenti commi:
«29.3. Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per corso di studio. Nel caso in cui la commissione didattica e' unificata essa e' costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti scelti tra i garanti ed e' presieduta dal presidente del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del relativo corso di studio e da un pari numero di docenti scelti tra i garanti del corso stesso e sono presiedute dal presidente del consiglio aggregato che puo' delegare il vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o piu' delle commissioni»;
«29.4. I rappresentanti eletti degli studenti rimangono in carica per un anno e comunque fino al termine del mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.»;
«29.5. Nel caso di estinzione di un consiglio di corso di studio per effetto di disattivazione del corso, e qualora le funzioni ad esso relative siano assunte da un consiglio aggregato, lo stesso dovra' deliberare a quale corso di studio debbano essere assimilati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli studenti ancora iscritti al corso disattivato.»;
«29.6. Dall'atto della costituzione di un'aggregazione di consigli di corsi di studio e fino alla prima elezione delle nuove rappresentanze studentesche fanno parte del consiglio aggregato tutti i rappresentanti eletti nei consigli che si sono aggregati. In mancanza di rappresentanti eletti le commissioni didattiche delle facolta' interessate nominano tanti rappresentanti quanti ne sono previsti dall'art. 29.2, lettera d), ovvero dalla deroga eventualmente deliberata dal senato accademico.».
 
Art. 5.
1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 29 dello statuto di Ateneo e' il seguente:
«Art. 29 (Aggregazione di consigli di corso di studio). - 1. Due o piu' consigli di corso di studio, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. Il consiglio dei corsi di studio aggregati e' costituito con delibera del senato accademico, che puo' contenere su proposta dei corsi di studio medesimi norme specifiche anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli successivi. L'aggregazione di consigli di corso di studio puo' essere revocata dal senato accademico sulla base di documentati motivi.
2. Il consiglio dei corsi di studio aggregati e' costituito:
a) dai garanti dei corsi di studio aggregati;
b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati, ai sensi dell'art. 27.4, lettera b), e dell'art. 27.5;
c) dai responsabili di cui all'art. 27.4, lettera c);
d) dai rappresentanti eletti degli studenti, in numero di cinque per ciascuno dei corsi di laurea ovvero corsi di laurea specialistica a ciclo unico aggregati e tre per ciascuno dei corsi di laurea specialistica aggregati.
3. Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per corso di studio. Nel caso in cui la commissione didattica e' unificata essa e' costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti scelti tra i garanti ed e' presieduta dal presidente del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del relativo corso di studio e da un pari numero di docenti scelti tra i garanti del corso stesso e sono presiedute dal presidente del consiglio aggregato che puo' delegare il vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o piu' delle commissioni.
4. I rappresentanti eletti degli studenti rimangono in carica per un anno e comunque fino al termine del mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.
5. Nel caso di estinzione di un consiglio di corso di studio per effetto di disattivazione del corso, e qualora le funzioni ad esso relative siano assunte da un consiglio aggregato, lo stesso dovra' deliberare a quale corso di studio debbano essere assimilati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli studenti ancora iscritti al corso disattivato.
6. Dall'atto della costituzione di un'aggregazione di consigli di corsi di studio e fino alla prima elezione delle nuove rappresentanze studentesche fanno parte del consiglio aggregato tutti i rappresentanti eletti nei consigli che si sono aggregati. In mancanza di rappresentanti eletti le commissioni didattiche delle facolta' interessate nominano tanti rappresentanti quanti ne sono previsti dall'art. 29.2, lettera d), ovvero dalla deroga eventualmente deliberata dal senato accademico.».
 
Art. 6.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
2. Il presente decreto sara' altresi' pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa.
Pisa, 12 giugno 2003
Il rettore: Pasquali
 
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