Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 maggio 2003, n. 162
Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80/1999, emanata in attuazione dell'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificata dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in attuazione dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera c), ai sensi del quale, per le attivita' di cui al predetto decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla riorganizzazione dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003;
Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell'8 maggio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Composizione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto
1. L'organico dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di seguito denominata Unita', e' costituito da quindici componenti a tempo pieno. Ove l'Unita' si avvalga di soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa e' determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso, il relativo trattamento economico e' proporzionalmente ridotto.
2. I componenti dell'Unita', di comprovata esperienza nel settore, sono scelti tra:
a) dipendenti della Amministrazione dello Stato da collocare in posizioni di comando;
b) soggetti estranei all'Amministrazione operanti nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico;
c) dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in posizione di comando sulla base di specifici accordi con l'organizzazione di appartenenza.
3. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata e modalita' di espletamento dell'incarico. Al decreto di nomina dei componenti e' allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalita' richiesta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di coordinatore.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali», e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118;
si riporta il testo dell'art. 7:
«Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
progetto). - 1. E' istituita, nell'ambito del Cipe,
l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di seguito
denominata "Unita'".
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno
delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali
privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica
prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire
supporto alle commissioni costituite nell'ambito del Cipe
su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni
aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle
necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la
realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in
quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art.
14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di
valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e
nelle attivita' di indizione della gara e della
aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le
modalita' previste dall'art. 37-quater della citata legge
n. 109 del 1994.
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro
degli interventi individuati dalla programmazione triennale
dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Cipe stabilisce con
propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di quindici
unita', scelte in parte tra professionalita' delle
amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in
parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla
concreta esperienza nel settore, tra professionalita'
esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico,
economico-finanziario e giuridico. Le modalita' di
selezione sono determinate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano
in carica quattro anni e possono essere confermati per una
sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento
economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11. Il Cipe presenta al Parlamento una relazione
annuale sull'attivita' dell'Unita' e sui risultati
conseguiti.».
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302; si riporta il testo
dell'art. 57:
«Art. 57 (Finanza di progetto). - 1. Al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti
programmatici definiti dal Cipe, le amministrazioni
statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei
programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture,
acquisiscono le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di
progetto, di cui all'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n.
144, secondo modalita' e parametri definiti con
deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni
dalla datadi entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con
deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la medesima Conferenza unificata, saranno
individuate ulteriori modalita' di incentivazione
all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le
amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle
valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo
le modalita' previste dal presente articolo.».
- La delibera Cipe 9 giugno 1999, n. 80, recante:
«Regolamento istitutivo della Unita' tecnica - Finanza di
progetto (Art. 7, legge n. 144/1998 e art. 2, comma 3,
delibera n. 63 del 9 luglio 1998)», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240.
- La delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57, recante:
«Finanza di progetto: attuazione art. 571, n. 388/2000 ed
integrazioni delibera n. 80/1999», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2001, n. 161.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199; si riporta il
testo dell'art. 2, comma 4, lettera c):
«c) richiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze la collaborazione della Unita' tecnica finanza di
progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga
all'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art.
57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214; si riporta il testo dell'art. 17:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppresa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
vedasi la nota alle premesse.



 
Art. 2.
Trattamento economico
1. Il trattamento economico spettante al coordinatore ed agli altri componenti dell'Unita' e' stabilito con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 3.
Supporto amministrativo
1. Il supporto relativo alla gestione amministrativa e contabile dell'Unita' e' assicurata dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro.
 
Art. 4.
Delibere del Cipe
1. Le finalita' e gli obiettivi dell'Unita', nonche' le modalita' di raccordo con l'attivita' svolta dalla Cassa depositi e prestiti e dalla societa' Infrastrutture S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe. I programmi di lavoro e le modalita' dell'organizzazione interna dell'Unita' sono assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di segretario del Cipe, ai sensi del regolamento interno del Cipe, approvato con delibera 9 luglio 1998, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale di segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe.



Note all'art. 4:
- Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge
15 giugno 2002, n. 112 (pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139),
recante: «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di
formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2002, n. 90; si riporta
il testo dell'art. 8:
«Art. 8 (Societa' per il finanziamento delle
infrastrutture). - 1. La Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una
societa' finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture
S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'art. 2362
del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale
iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente
all'atto della costituzione; i successivi aumenti del
capitale sono determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti
dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla
cartolarizzazione di una parte dei propri crediti,
individuati tenendo conto dei principi di convenienza
economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse
pubblico della Cassa stessa. Le azioni della societa' non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e'
ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i
titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli
strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le
garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da banche e altri intermediari
finanziari:
a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e
le grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di
utilizzazione economica;
b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma
finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico.
Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di
cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi'
assumere partecipazioni, che non dovranno essere di
maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni
attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi
compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita'
la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di
societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti
operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla
societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per
conto terzi di strumenti finanziari.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono formulate le linee direttrici per
l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al
comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il
tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I
finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie
ovvero sono messi a disposizione di soggetti
istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo
economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine,
salva diversa e motivata determinazione dell'organo
amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i
propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di
finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori
dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
5. I beni e i diritti cosi' destinati costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla
data dell'emissione dei titoli da parte della societa' o
della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su
ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da
parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle
obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei
concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore
nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente
il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati.
Per ciascuna operazione puo' essere nominato un
rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni
di beni in favore della societa' da parte dello Stato,
degli enti pubblici non territoriali e di societa'
interamente controllate dallo Stato sono operate con le
modalita' di cui ai commi 10 e 12, dell'art. 7. Restano
ferme le competenze in materia di gestione di beni
demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.
Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le
disposizioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. La societa' raccoglie la provvista necessaria
mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di
finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli
stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le
caratteristiche dei titoli. Alla societa' si applicano il
comma 2, dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad
esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal
titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' si
iscrive nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti
istituzionali della societa' e delle linee direttrici
formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei
confronti, della societa' in materia di vigilanza
prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono regolati la composizione del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale della societa' e
la durata in carica dei rispettivi membri. E' ammessa la
delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato
esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri.
7. Lo statuto della societa' e' approvato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il bilancio della societa' e' redatto secondo le
disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel
settore finanziario.
9. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa'.
10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
applica lo stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma
5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le
cessioni a qualsiasi titolo in favore della societa', le
operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonche'
quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i
provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni
e formalita' inerenti alle cessioni e operazioni medesime,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate e alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni,
anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse
relativi), sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari della societa'.
Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e'
soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
sulle attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di
immobili alla societa' e le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici.
11. La societa' e' posta sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti della societa' al fine di assicurare che i
comportamenti operativi della stessa siano conformi alla
legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e
siano coerenti con le linee strategiche indicate nei
decreti di cui al primo periodo del comma 4.
12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina sostanziale in materia di infrastrutture».
- La delibera CIPE 9 luglio 1998, n. 63, recante:
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (art. 1, commi 3 e 5, decreto
legislativo n. 430/1997) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1988, n. 199.



 
Art. 5.
Disposizioni transitorie e di attuazione
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, relative alla nomina dei componenti dell'Unita', producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che alla predetta data fanno parte dell'Unita', ivi incluso il coordinatore, proseguono nell'incarico in qualita' di componenti fino alla scadenza del termine del provvedimento originario di nomina di ciascuno.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 maggio 2003
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 362
 
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