Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 marzo 2003
Recepimento della direttiva 2002/41/CE della Commissione del 17 maggio 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE relativa alla velocita' massima per costruzione nonche' alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1995, di recepimento della direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocita' massima per costruzione nonche' alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due e tre ruote;
Vista la direttiva 2002/41/CE della Commissione del 17 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 133 del 18 maggio 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE relativa alla velocita' massima per costruzione nonche' alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei veicoli a due o tre ruote;
Adotta
il seguente decreto: Recepimento della direttiva 2002/41/CE della Commissione del 17 maggio 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE, relativa alla velocita' massima per costruzione nonche' alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o
tre ruote.
Art. 1.
1. Gli allegati al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito, per motivi riguardanti la velocita' massima per costruzione, la coppia massima e la potenza massima netta:
a) rifiutare l'omologazione CE per un determinato tipo di veicolo a due o tre ruote;
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli a motore a due o tre ruote, se la velocita' massima per costruzione, la coppia massima e la potenza massima netta di tali veicoli a motore risultano conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, non e' consentito rilasciare l'omologazione CE per qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, per motivi riguardanti la velocita' massima per costruzione, la coppia massima e la potenza massima netta, se non sono rispettate le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995 come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2003
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2003 Ufficio controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 242
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 49 - 50 - 51 <----
 
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