Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 26 giugno 2003
Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2003 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 69/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 giuguo 2003;
Premesso che:
rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 24 marzo 2003, n. 24/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 aprile 2003, n. 84 (di seguito: deliberazione n. 24/03), l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;
rispetto al valore definito nella deliberazione n. 24/03, l'indice Jt, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 28 dicembre 1993, n. 303, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 agosto 1994, n. 184 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 23 dicembre 1996, n. 300;
Viste la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 aprile 1999, n. 100 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata con le deliberazioni dell'Autorita' 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1° luglio 1999, n. 152, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 28 agosto 1999, n. 202, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 ottobre 1999, n. 256, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 28 dicembre 1999, n. 303, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 febbraio 2000, n. 49, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 28 aprile 2000, n. 98, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 giugno 2000, n. 151, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 agosto 2000, n. 203, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 ottobre 2000, n. 254, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2, alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 gennaio 2001, n. 4, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 7 marzo 2001, n. 55, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 maggio 2001, n. 109, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6 luglio 2001, n. 155, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 settembre 2001, n. 213, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 novembre 2001, n. 260, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 16 gennaio 2002, n. 13, 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 marzo 2002, 23 aprile 2002, n. 70/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 4 maggio 2002, n. 103, 26 giugno 2002, n. 121/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 luglio 2002, n. 160, 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 dicembre 2002, n. 292, 23 dicembre 2002, n. 229/02 e n. 24/03 richiamata in premessa;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 gennaio 2001, n. 4, recante definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come modificata e integrata dall'Autorita' con deliberazioni 24 gennaio 2001 n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 febbraio 2001, n. 35, 13 marzo 2001 n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 marzo 2001, n. 74, 21 giugno 2001 n. 134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 luglio 2001, n. 160, 26 giugno 2002 n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 luglio 2002, n. 167;
Vista deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02, recante direttive agli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 7 gennaio 2003, n. 4;
Ritenuto che sia necessario, per il trimestre luglio-settembre 2003:
confermare le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 52/1999;
modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;
Delibera:
Art. 1.
Aggiornamento delle condizioni economiche
di fornitura del gas naturale
1.1 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003, sono confermate le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 aprile 1999, n. 100 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 52/99), come aggiornate per il trimestre aprile-giugno 2003, ai sensi dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2003, n. 24/03.
 
Art. 2.
Aggiornamento delle tariffe dei gas
di petrolio liquefatti e di altri gas
2.1 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 52/99 sono diminuite di 0,2659 centesimi di euro/MJ.
2.2 La diminuzione e' pari a 26,6086 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg).
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
3.1 La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2003.
Milano, 26 giugno 2003
Il presidente: Ranci
 
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