Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2003
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 maggio 2002, nel territorio della provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 3297).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 maggio 2002, nel territorio della provincia di Vibo Valentia;
Considerato che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto comunque necessario porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Vista la nota prot. 1336/ABR in data 4 aprile 2003 dell'Autorita' di bacino regionale;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria, avvalendosi dell'Autorita' di bacino regionale, provvede alla realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali dei giorni 24 e 25 maggio 2002.
2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, l'assessore regionale ai lavori pubblici puo' avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli uffici degli enti locali anche territoriali e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi da adottarsi ai sensi della presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2000.
3. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, provvede in particolare:
a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', l'assessore regionale ai lavori pubblici ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.
2. L'assessore regionale ai lavori pubblici per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. L'assessore regionale ai lavori pubblici, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza l'assessore regionale ai lavori pubblici, puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3.
1. L'assessore regionale ai lavori pubblici, e' autorizzato nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino a un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Per le medesime finalita', una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 puo' essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.
3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, puo' essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di Euro 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.
5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 4.
1. L'assessore regionale ai lavori pubblici e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
2. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiore ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di Euro 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di Euro 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.
3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate all'assessore regionale ai lavori pubblici, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.
5. L'assessore regionale ai lavori pubblici e' altresi' autorizzato, espletati gli accertamenti del caso, a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 50% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00.
6. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 5.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinarriento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, articolo 19;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 2000, n. 145;
legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-quinquies;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 
Art. 6.
1. Per le finalita' del presente provvedimento potranno essere utilizzate le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.
 
Art. 7.
1. L'assessore regionale ai lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere, fino alla scadenza dello stato di emergenza, al personale direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di settanta ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dell'art. 6 della presente ordinanza.
 
Art. 8.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, l'assessore regionale ai lavori pubblici predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati, in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, la regione comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici.
 
Art. 9.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2003

Il Presidente: Berlusconi
 
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