Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 maggio 2003
Ammontare e modalita' di erogazione delle provvidenze per l'abbattimento di capi bovini a seguito di positivita' ai test per l'encefalopatia bovina (BSE), ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 18 giugno 2002, n. 118.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 2002, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi;
Visto in particolare l'art. 1, comma 6, della predetta legge che riconosce all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini, in conseguenza di positivita' al test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, un'indennita' nella misura massima di 413 euro per capo per mancato reddito subito, nonche' un contributo massimo di 310 euro per capo per il riacquisto dei capi;
Considerata la necessita' di determinare l'ammontare e le modalita' di erogazione delle provvidenze recate dalla citata legge n. 118/2002;
Considerato che alcune regioni hanno istituito regimi di intervento a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE relativamente al fermo di impresa ed il conseguente mancato reddito, nonche' per la ricostituzione del patrimonio zootecnico;
Considerata la necessita' di garantire che non vi siano sovra compensazioni con il cumulo delle provvidenze statali e regionali;
Vista l'intesa, della conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, adottata nella seduta del 27 febbraio 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. L'indennita' di cui all'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2002, n. 118, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento di bovini che, in conseguenza di positivita' ai tests per l'encefalopatia spongiforme bovina, ha dovuto procedere all'abbattimento totale o selettivo dei capi, e' cosi' determinata:
a) bovini da latte: Euro 413,00 per UBA (Unita' bovino adulto equivalente ad una vacca lattifera). I parametri comunitari utilizzati per convertire i capi allevati in UBA, che tengono conto delle esigenze nutritive relative della specie bovina e categorie di bestiame, sono i seguenti:
bovini di meno di un anno, 0.4;
bovini da 1 a meno di 2 anni, 0.6;
bovini di 2 anni e piu', 1.0;
giovenche (manze gravide) per allevamento, 0.8;
vacche lattifere, anche da riforma, 1.0;
b) bovini da carne: Euro 1,53 per giorno di gravidanza fino ad un massimo di Euro 413,00 per ciascuna vacca o manza.
2. L'allevatore che intende beneficiare dell'indennita', di cui al comma 1, deve allegare alla domanda da presentare all'AGEA i seguenti documenti:
a) copia delle ordinanze di abbattimento adottate dall'autorita' sanitaria;
b) attestato di abbattimento, rilasciato dall'autorita' sanitaria con l'elenco dei capi abbattuti.
 
Art. 2.
1. Il contributo, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2002, n. 118, per il riacquisto di capi da parte degli allevatori di bovini, nella cui azienda, in conseguenza di positivita' ai tests per l'encefalopatia spongiforme bovina ha dovuto procedere all'abbattimento totale o selettivo dei capi, e' cosi' determinato:
a) bovini da latte: il contributo e' riconosciuto per l'acquisto di riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale dei libri genealogici, assegnando Euro 3,13 per ogni punto rank dal 1° al 99° punto di classifica dell'«indice previsto», per manzette, manze e giovenche e dell'«indice genetico calcolato» per le vacche in lattazione.
b) bovini da carne: il contributo e' riconosciuto per l'acquisto di riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale dei libri genealogici assegnando: Euro 310,00 per manza gravida, Euro 232,50 per vacca primipara, Euro 155,00 per vacca di II parto ed Euro 77,50 per vacca pluripara.
2. L'allevatore che intende beneficiare del contributo di cui al comma 1, deve:
a) acquistare gli animali entro 24 mesi dalla data dell'ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero di capi abbattuti;
b) allegare alla domanda da presentare all'AGEA i seguenti documenti:
fattura di acquisto in data non anteriore al 1° gennaio 2002;
copia certificati genealogici degli animali acquistati, dal quale risulti, per i bovini delle razze da latte, il punto rank. Qualora tale informazione non sia riportata nel certificato genealogico, l'informazione stessa puo' essere sostituita da un'apposita dichiarazione rilasciata dalla stessa autorita' che ha rilasciato il certificato genealogico.
 
Art. 3.
1. Le indennita' ed i contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 2002.
2. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le stesse finalita' di cui agli articoli 1 e 2, intervengano con proprie provvidenze, le stesse devono limitarsi alla quota residua fino alla soglia ammissibile prevista dal provvedimento regionale o provinciale, al fine di garantire cosi' che non vi siano sovra compensazioni cumulando i diversi regimi. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2, gia' anticipate agli allevatori dalle regione e province autonome, sono rimborsate dall'AGEA direttamente alle stesse.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2003

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone