Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 aprile 2003
Versamento rateale del prelievo supplementare sul latte di vacca relativo alle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 in applicazione dell'art. 52, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 1, commi 15, 16 e 18 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», che ha introdotto la facolta' di effettuare, in forma rateale, il versamento del prelievo supplementare dovuto per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354 che ha reso la facolta' di rateizzazione una modalita' permanente di versamento del prelievo supplementare;
Visto l'art. 52, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), che ha riconosciuto la facolta' di rateizzazione del prelievo supplementare limitatamente al periodo 1998-1999;
Visto, in particolare, l'art. 52, comma 10, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, puo' consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravita', che il versamento avvenga con le modalita' previste dall'art. 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
Considerato il numero limitato delle aziende che, relativamente ai periodi di produzione lattiera 1999-2000 e 2000-2001, hanno esercitato la facolta' della rateizzazione del prelievo supplementare;
Considerato che il carattere eccezionale della situazione determinatasi a seguito dell'accertamento straordinario della produzione lattiera disposto in applicazione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per la quale i produttori sono stati chiamati ad effettuare il versamento del prelievo supplementare per piu' periodi di produzione lattiera;
Ritenuto che la soppressione, della facolta' di rateizzazione del prelievo supplementare dell'accertamento straordinario comporterebbe l'adempimento del contenzioso nazionale relativo all'applicazione del regime delle quote latte;
Acquisito il parere della Commissione europea espresso con note del 1° luglio 2002, prot. AGR 015817 e del 4 febbraio 2003, prot. AGR 04299;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 13 marzo 2003;

A d o t t a

il seguente decreto:

Articolo unico
1. Limitatamente ai periodi di produzione lattiera 1999-2000 e 2000-2001 il versamento del prelievo supplementare puo' essere effettuato, con le modalita' previste dall'art. 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, unicamente dalle aziende che hanno optato per tale forma di versamento nei termini previsti dalla medesima legge n. 118/1999.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2003
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 73
 
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